Art. 7
Tracciabilita' e monitoraggio del fenomeno
del randagismo
1. Gli animali ricoverati presso le strutture di cui all'art. 4,
comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, sono identificati e
registrati a titolo di proprieta' in capo al comune territorialmente
competente. In caso di cessione temporanea degli animali ad
un'associazione di protezione animale per le finalita' di cui
all'art. 2, comma 5, della predetta legge, oltre alla proprieta' in
capo al comune e' registrata anche la detenzione in capo alla
predetta associazione.