Art. 10
Ritardi, inadempienze
e disposizioni finanziarie
1. Il conferimento dei dati come definiti nel presente decreto e
nei termini previsti dall'art. 7 e' ricompreso fra gli adempimenti
cui sono tenute le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano
e gli esercenti ai sensi dell'art. 168 del decreto legislativo.
2. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita'
previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.