Art. 2
Definizioni
1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 7 del decreto
legislativo, ai fini dell'applicazione del presente decreto, si
applicano le seguenti definizioni:
1. «indagine radiodiagnostica»: una o una serie di esposizioni a
radiazioni ionizzanti di una regione anatomica, organo o insieme di
organi che utilizza una singola modalita' di esposizione o una
modalita' ibrida necessaria per rispondere ad uno specifico quesito
clinico;
2. «procedura diagnostica o interventistica»: l'insieme di tutte
le indagini diagnostiche o interventistiche che utilizzano una data
modalita' di esposizione;
3. «periodo di riferimento»: periodo al quale si riferisce
l'elaborazione dei dati;
4. «scarto interquartile»: differenza tra primo e terzo quartile;
5. «indicatori dosimetrici»: grandezze, definite per ogni
tipologia di attrezzatura radiologica o procedura diagnostica,
misurabili direttamente in aria o in fantoccio secondo procedure
stabilite da linee guida internazionali; per gli esami di diagnostica
medico-nucleare il radiofarmaco somministrato e la relativa
attivita';
6. «prodotto dose area (DAP)»: indicatore dosimetrico che
rappresenta il prodotto tra la dose in aria ad una determinata
distanza dal fuoco e l'area sottesa dal fascio di radiazione a questa
stessa distanza;
7. «prodotto dose lunghezza (DLP)»: indicatore dosimetrico
utilizzato in TC che rappresenta il prodotto tra l'indice di dose TC
volumetrico e la lunghezza di scansione;
8. «dose ghiandolare media (DGM)»: dose media assorbita dal
tessuto ghiandolare mammario.