Art. 3
Categorie e sotto-categorie di procedure
1. Ai fini del presente decreto, le procedure diagnostiche e
interventistiche sono raggruppate all'interno delle seguenti
categorie di procedure:
a) procedure radiografiche tradizionali dirette e con mezzo di
contrasto;
b) procedure mammografiche;
c) procedure fluoroscopiche;
d) procedure TC;
e) procedure di radiologia interventistica vascolare ed
extravascolare;
f) procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging
SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido;
g) procedure nell'ambito dell'attivita' di radiodiagnostica
complementare.
2. Per ogni categoria di procedure di cui al comma 1 si definiscono
delle sotto-categorie di procedure rappresentative di uno specifico
distretto anatomico per le procedure radiografiche, TC, di medicina
nucleare e di specifiche procedure per la radiologia interventistica
e per le attivita' di radiodiagnostica complementare.
Tali sotto-categorie sono definite in considerazione delle
indicazioni del documento della commissione europea «Radiation
Protection 154» e dell'attuale panorama nazionale. Nello specifico:
1. le procedure radiografiche tradizionali devono includere le
radiografie del distretto: del cranio; del torace; dell'addome; del
rachide; del bacino, degli arti, delle articolazioni e la
densitometria ossea (DEXA); le radiografie dentali ad esclusione
degli esami radiografici endorali;
2. le procedure mammografiche devono includere le mammografie
digitali, le mammografie in modalita' tomografica e le mammografie
effettuate con somministrazione del mezzo di contrasto;
3. le procedure fluoroscopiche devono includere tutte le
attivita' di radio-fluoroscopia per gli apparati digerente e
urogenitale;
4. le procedure TC con e senza mezzo di contrasto devono
includere le TC del distretto: del cranio; del collo; del torace;
dell'addome-pelvi; del rachide; total body (intese come la
combinazione di almeno 3 distretti anatomici tra il torace, l'addome,
la pelvi e il cranio), degli arti e delle articolazioni (intese come
TC e angio-TC) e TC Cone Beam;
5. le procedure di radiologia interventistica devono includere:
le embolizzazioni; le angioplastiche e le dilatazioni transluminali;
le procedure di fibrinolisi e trombectomia meccanica; il
posizionamento di endoprotesi (stent graft), le procedure di
cateterismo vascolare inclusi gli shunt porto-sistemico intraepatico
transgiugulare (TIPS); la chemioembolizzazione e i trattamenti
termo-ablativi; le procedure interventistiche sulla colonna
vertebrale (vertebro-plastiche, cifo-plastiche ecc.); i drenaggi
percutanei; le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia; altre
procedure di radiologia interventistica;
6. le procedure di medicina nucleare convenzionale, di imaging
SPECT, imaging PET e di imaging ibrido devono includere: le
scintigrafie cerebrali e del distretto della testa; le scintigrafie
del distretto tiroideo; le scintigrafie cardiache; le scintigrafie
inerenti all'apparato digerente; le scintigrafie del distretto
epatico, renale e surrenalico; le scintigrafie polmonari; le
scintigrafie ossee; altre scintigrafie; le indagini PET e PET/TC:
dell'area cerebrale; del miocardio; total body; le indagini PET/RM;
7. le procedure nell'ambito dell'attivita' radiodiagnostica
complementare devono includere tutte le procedure chirurgiche;
vascolari e cardiologiche; odontoiatriche; gastroenterologiche; altre
procedure eseguite in sala operatoria o in sale dedicate.
3. Nell'allegato I al presente decreto, che ne costituisce parte
integrante, viene indicata la corrispondenza tra le sotto-categorie
di procedure definite al comma 2 e le relative prestazioni di
assistenza specialistica ambulatoriale elencate nell'allegato 4 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio
2017, sulla definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di
assistenza. In particolare, per le sotto-categorie di procedure di
radiologia interventistica e' indicata la corrispondenza con le
procedure e i relativi codici ICD-9-CM, riportate nei quaderni del
Ministero della salute n. 12 del 2011 «Criteri di appropriatezza
clinica, strutturale e tecnologica di radiologia interventistica».
4. Devono considerarsi altresi' oggetto del presente decreto, tutte
le prestazioni diagnostiche, interventistiche e in attivita'
complementari eseguite in regime di ricovero, ma assimilabili per
terminologia ed equivalenza di protocollo alle sotto-categorie
elencate nel comma 2. Inoltre devono essere considerate anche quelle
procedure non codificate nei quaderni della salute o nel nomenclatore
nazionale delle prestazioni di assistenza specialistica
ambulatoriale, come la tomosintesi mammaria e la mammografia digitale
effettuata con mezzo di contrasto.
5. La definizione delle sotto-categorie di procedure non deve
intendersi a scopo di rimborso delle prestazioni e quindi e'
svincolata dal tariffario nazionale e dai tariffari regionali.