Art. 4
Definizione dei dati
1. I dati di cui all'art. 168, comma 3, del decreto legislativo,
per le categorie di procedure di cui all'art. 3, comma 1 del presente
decreto, sono individuati nei seguenti indicatori dosimetrici
specifici:
1. Per le categorie di procedure radiografiche, il DAP totale,
riferito alla somma di tutte le eventuali proiezioni eseguite
nell'indagine radiodiagnostica, espresso in Gy x cm².
2. Per le categorie di procedure mammografiche, la dose
ghiandolare media dell'intera indagine radiodiagnostica espressa in
mGy per singola mammella.
3. Per le categorie di procedure fluoroscopiche e di radiologia
interventistica, il DAP totale, riferito all'intera procedura
diagnostica o intervenstistica, espresso in Gy x cm².
4. Per le categorie di procedure TC, il DLP totale espresso in
mGy x cm.
5. Per le categorie di procedure di medicina nucleare
convenzionale, di imaging SPECT, di imaging PET e di imaging ibrido,
il radiofarmaco somministrato e il valore dell'attivita'
somministrata espressa in MBq, in aggiunta il DLP totale espresso in
mGy x cm per l'imaging ibrido eseguito con TC.
6. Per le categorie di procedure nell'ambito dell'attivita'
radiodiagnostica complementare, il DAP espresso in Gy x cm².
2. I dati di cui al comma 1 sono dati aggregati e privi di
identificazione della persona a cui si riferiscono, secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 del 2003 in
materia di codice in materia di protezione dei dati personali,
recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679, come integrato e modificato dal decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101.