Art. 5
Elaborazione dei dati da parte degli esercenti
1. Per ognuna delle sotto-categorie di procedure, dovra' essere
indicato il numero complessivo di indagini diagnostiche effettuate e
calcolato il valore medio, la mediana, i valori del primo e del terzo
quartile e il 95-esimo percentile dei corrispondenti indicatori
dosimetrici, il valore medio del peso o dell'indice di massa corporea
qualora disponibili, suddivisi per genere anagrafico e secondo le
seguenti fasce di eta':
Adulta:
16 < eta' ≤ 60
eta' > 60
Pediatrica:
0 < eta' ≤ 1
1 < eta' ≤ 5
5 < eta' ≤ 10
10 < eta' ≤ 16
2. Le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con
frequenza annuale per le sole sotto-categorie di procedure definite
nell'art. 3, comma 2, punto 5 (procedure di radiologia
interventistica) e riferite ad ogni singola apparecchiatura.
3. Per tutte le sotto-categorie di procedure non incluse nel comma
2, le elaborazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate con
frequenza quadriennale, riferite ad ogni singola apparecchiatura e in
caso di sostituzione dell'apparecchiatura nel periodo di riferimento
(quadriennio).