Art. 6
Valutazione dei dati da parte delle regioni
e delle province autonome
1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono
a valutare l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo
medico della popolazione residente, tenendo conto dei dati di cui
all'art. 5.
2. A partire dal valore mediano dell'indicatore dosimetrico, e
considerando i dati a disposizione tramessi dagli esercenti secondo
le tempistiche indicate nell'art. 7, comma 2, le regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano possono valutare la dose
efficace secondo le indicazioni fornite nel documento della
Commissione europea «Radiation Protection-154» e «Radiation
Protection-180» e successivi aggiornamenti.
3. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valutano
l'entita' e la variabilita' delle esposizioni a scopo medico per ogni
provincia, calcolando, nel periodo di riferimento e per ciascuna
sotto-categoria, il numero totale di indagini diagnostiche effettuate
dai singoli esercenti, la media pesata sul numero di indagini
diagnostiche dello scarto interquartile, del 95-esimo percentile e
della mediana dei corrispondenti indicatori dosimetrici, suddivisi
per genere anagrafico e secondo le fasce di eta' definite nell'art.
5, comma 1. Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
valutano inoltre, nel periodo di riferimento, il numero totale degli
abitanti.