Art. 7
Modalita' di raccolta e trasmissione dei dati
1. Le informazioni di interesse e da trasmettere ai sensi del
presente decreto sono riportate nell'allegato II, che ne costituisce
parte integrante, e sono organizzate in tre sezioni:
a) informazioni di carattere generale dell'esercente;
b) informazioni di carattere generale delle apparecchiature;
c) informazioni per il rilevamento dosimetrico.
2. Gli esercenti delle strutture sanitarie pubbliche, private
accreditate e private non accreditate sono tenuti a trasmettere i
dati, riportati nell'allegato II alla regione o alla provincia
autonoma di competenza con le seguenti tempistiche:
a) entro sei mesi dalla comunicazione di cui al comma 4, devono
essere inviati i dati relativi alle indagini radiodiagnostiche,
effettuate nell'anno 2023, delle seguenti sotto-categorie di
procedure:
TC del distretto del cranio (riferendosi al solo codice del
nomenclatore nazionale 87.03);
TC del distretto del torace (riferendosi al solo codice del
nomenclatore nazionale 87.41);
TC del distretto dell'addome-pelvi (riferendosi al solo codice
del nomenclatore nazionale 88.01.06);
mammografia digitale (riferendosi al solo codice del
nomenclatore 87.37.1).
b) entro il 31 dicembre 2027 devono essere inviati i dati
relativi alle seguenti sotto-categorie di procedure e per tutte le
corrispondenti prestazioni indicate nell'allegato I:
TC del distretto del cranio;
TC del distretto del torace;
TC del distretto dell'addome-pelvi;
TC del distretto del rachide;
TC total body;
TC Cone Beam;
TC degli arti e articolazioni;
mammografie digitali;
procedure di radiologia interventistica (le embolizzazioni, le
angioplastiche e le dilatazioni transluminali, le procedure di
fibrinolisi e di trombectomia meccanica, il posizionamento di
endoprotesi (stent graft), di cateterismo vascolare inclusi gli shunt
porto-sistemico intraepatico transgiugulare (TIPS), di
chemioembolizzazione - i trattamenti termo-ablativi, le procedure
interventistiche sulla colonna vertebrale, i drenaggi percutanei, e
le biopsie radioguidate con TC o fluoroscopia e altre procedure;
scintigrafia ossea;
scintigrafie del distretto tiroideo;
scintigrafie polmonari;
PET/TC total body.
c) Entro il 31 dicembre del 2031 e successivamente con cadenza
quadriennale devono essere inviati i dati relativi a tutte le
sotto-categorie di procedure.
I dati relativi alle informazioni di carattere generale e alle
informazioni per il rilevamento dosimetrico per le apparecchiature
devono riferirsi alle sole apparecchiature per cui sono trasmessi i
dati ai sensi del presente decreto e con le tempistiche sopra
indicate.
3. Entro dodici mesi dalla comunicazione di cui al successivo comma
4, ai sensi del comma 6 dell'art. 168 del decreto legislativo, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano trasmettono al
Ministero della salute le valutazioni di cui all'art. 6 del presente
decreto e successivamente ogni quattro anni con riferimento ai
corrispondenti quadrienni.
4. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto, le
regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto del
principio di ottimizzazione e razionalizzazione della spesa
informatica, mediante la definizione di appositi accordi di
collaborazione possono avvalersi, anche mediante riuso ai sensi del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, delle soluzioni tecnologiche
a tale fine gia' realizzate da altre regioni o dei servizi da queste
erogati, ovvero utilizzare l'infrastruttura tecnologica del Ministero
della salute gia' attiva per il monitoraggio delle grandi
apparecchiature sanitarie in uso presso le strutture sanitarie
pubbliche, private accreditate e private non accreditate da estendere
alla registrazione dei dati di cui all'allegato II. Il Ministero
della salute rende operativa l'estensione dell'infrastruttura
tecnologica per il monitoraggio delle grandi apparecchiature
sanitarie dandone comunicazione mediante pubblicazione sul sito
istituzionale.