Art. 8
Ottimizzazione
1. L'accuratezza e la validita' dei dati di cui all'art. 5, comma 1
devono essere garantiti attraverso documentati e adeguati programmi
di garanzia della qualita' ai quali provvede il responsabile di
impianto radiologico e lo specialista in fisica medica secondo le
modalita' definite nell'art. 163 del decreto legislativo.
2. L'esercente, con i professionisti di cui all'art. 168, comma 1
del decreto legislativo, ciascuno per le proprie responsabilita',
come definite nel decreto legislativo, organizza le attivita' della
radiologia diagnostica e interventistica e della medicina nucleare,
affinche' sia garantita la raccolta, l'elaborazione e la trasmissione
dei dati.