Art. 9
Aggiornamento
1. Al fine di assicurare il monitoraggio della qualita' e
completezza dei dati come richiesti dal presente decreto e per
garantire il continuo aggiornamento nel rispetto dello stato
dell'arte degli orientamenti dell'Unione europea e internazionali in
materia, e' istituito presso il Ministero della salute - Direzione
generale della prevenzione sanitaria, apposito gruppo di lavoro,
composto anche da rappresentanti delle regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e dall'Istituto superiore di sanita'.
2. Il gruppo di lavoro di cui al comma 1 puo' individuare ulteriori
modalita' di trasmissione dei dati, sulla base dell'aggiornamento
tecnologico delle strutture sanitarie e delle regioni o Province
autonome di Trento e Bolzano, fornire ulteriori indicazioni sulla
elaborazione dei dati di cui all'art. 5 e sulle valutazioni di cui
all'art. 6, modificare l'elenco delle sotto-categorie di procedure
sulla base di eventuali aggiornamenti del nomenclatore delle
prestazioni nazionali di assistenza specialistica ambulatoriale o del
quaderno della salute n. 12 del 2011.
3. Per la partecipazione al gruppo di lavoro non sono dovuti
compensi, emolumenti, comunque denominati, ne' rimborsi spese a
carico del Ministero della salute.