IL MINISTRO
PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO
PER LO SPORT E I GIOVANI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica
amministrazione al sen. Paolo Zangrillo;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi e' conferito
l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12
novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le
funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
sport e giovani, nonche' in materia di anniversari nazionali;
Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Riordino e riforma
delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e
dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» nonche' di
semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i
criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e
alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro
sportivo;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante
«Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante
riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi
professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto
2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia
di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di
lavoro sportivo»;
Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante
«Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28
febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art.
1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma 6 dell'art. 25
del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36;
Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del
decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo
sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo
29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in
materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro
dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro
dell'universita' e delle ricerca, sono definiti i parametri per il
rilascio o il rigetto delle richieste, all'amministrazione di
appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di
attivita' di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma
esclude dall'applicazione del presente decreto il personale in
servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei
corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva
istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e
dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati
e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle
amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP,
dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive
associate o sotto la loro egida;
Sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il
Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali
le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle
condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento
dell'attivita' di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto
legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti
pubblici.