IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT E I GIOVANI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre, che dispone la delega di funzioni in materia di pubblica amministrazione al sen. Paolo Zangrillo; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022 con il quale al dott. Andrea Abodi e' conferito l'incarico di Ministro senza portafoglio per lo sport e i giovani; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 novembre 2022, con il quale al dott. Andrea Abodi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di sport e giovani, nonche' in materia di anniversari nazionali; Vista la legge 8 agosto 2019, n. 86 recante «Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo» nonche' di semplificazione e, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), recante i principi e i criteri direttivi di esercizio della delega relativa al riordino e alla riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonche' del rapporto di lavoro sportivo; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante «Attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2022, n. 163, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in attuazione dell'art. 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonche' di lavoro sportivo»; Visto il decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120 recante «Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, numeri 36, 37, 38, 39 e 40» e, in particolare, l'art. 1, comma 17, lettera d), che ha sostituito il comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36; Considerato che ai sensi del summenzionato comma 6 dell'art. 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 17, lettera d), del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con l'Autorita' politica delegata in materia di sport, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e delle ricerca, sono definiti i parametri per il rilascio o il rigetto delle richieste, all'amministrazione di appartenenza, da parte dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, di autorizzazione allo svolgimento di attivita' di lavoro sportivo retribuita e che il medesimo comma esclude dall'applicazione del presente decreto il personale in servizio presso i gruppi sportivi militari e i gruppi sportivi dei corpi civili dello Stato quando espleta la propria attivita' sportiva istituzionale, e a atleti, quadri tecnici, arbitri, giudici e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze armate e ai corpi armati e non dello Stato che possono essere autorizzati dalle amministrazioni d'appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle federazioni sportive nazionali e dalle discipline sportive associate o sotto la loro egida; Sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro dell'universita' e della ricerca Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Il presente decreto individua i parametri sulla base dei quali le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, valutano la sussistenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di lavoro sportivo retribuita, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, da parte dei dipendenti pubblici.