Art. 2
Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione
1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1, le
amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo
svolgimento dell'attivita' di lavoro sportivo al verificarsi delle
seguenti condizioni:
a) assenza di cause di incompatibilita' di diritto, che possano
ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al
dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la
qualifica del dipendente, la posizione professionale e le attivita'
assegnate;
b) l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione
all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione;
2. L'attivita' di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al
di fuori dell'orario di lavoro e non deve pregiudicare il regolare
svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore,
esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano
funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e
imparzialita' dell'azione amministrativa.
3. Resta fermo che l'attivita' autorizzata, in relazione al tempo
di svolgimento e alla durata della prestazione di lavoro sportivo,
non deve pregiudicare il regolare svolgimento delle attivita'
dell'ufficio cui il dipendente e' assegnato. A tal fine, in relazione
ai dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il pubblico, le
amministrazioni verificano, ai fini dell'autorizzazione, che la
prestazione di lavoro sportivo non confligga con il regolare e
ordinato svolgimento del servizio.
4. L'amministrazione, per i dipendenti con rapporto di lavoro a
tempo pieno, verifica, altresi', che la prestazione di lavoro
sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo e
alla durata. Si considera prevalente l'attivita' che impegna il
dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro
settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di
riferimento.
5. Le condizioni previste per il rilascio dell'autorizzazione di
cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere congiuntamente e
permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attivita' di lavoro
sportivo da parte del dipendente.