Art. 2 
 
 
            Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione 
 
  1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art.  1,  le
amministrazioni titolari del rapporto di lavoro devono autorizzare lo
svolgimento dell'attivita' di lavoro sportivo  al  verificarsi  delle
seguenti condizioni: 
    a) assenza di cause di incompatibilita' di diritto,  che  possano
ostacolare  l'esercizio  imparziale  delle  funzioni  attribuite   al
dipendente. La valutazione deve essere effettuata tenendo presente la
qualifica del dipendente, la posizione professionale e  le  attivita'
assegnate; 
    b)  l'insussistenza  di  conflitto  di  interessi  in   relazione
all'attivita' lavorativa svolta nell'ambito dell'amministrazione; 
  2. L'attivita' di lavoro sportivo autorizzata deve essere svolta al
di fuori dell'orario di lavoro e non deve  pregiudicare  il  regolare
svolgimento del servizio ne' intaccare l'indipendenza del lavoratore,
esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano
funzionali  al  perseguimento  dei  canoni  di   buon   andamento   e
imparzialita' dell'azione amministrativa. 
  3. Resta fermo che l'attivita' autorizzata, in relazione  al  tempo
di svolgimento e alla durata della prestazione  di  lavoro  sportivo,
non  deve  pregiudicare  il  regolare  svolgimento  delle   attivita'
dell'ufficio cui il dipendente e' assegnato. A tal fine, in relazione
ai dipendenti che svolgono attivita' a contatto con il  pubblico,  le
amministrazioni  verificano,  ai  fini  dell'autorizzazione,  che  la
prestazione di lavoro  sportivo  non  confligga  con  il  regolare  e
ordinato svolgimento del servizio. 
  4. L'amministrazione, per i dipendenti con  rapporto  di  lavoro  a
tempo  pieno,  verifica,  altresi',  che  la  prestazione  di  lavoro
sportivo non rivesta carattere di prevalenza in relazione al tempo  e
alla durata. Si  considera  prevalente  l'attivita'  che  impegna  il
dipendente per un  tempo  superiore  al  50%  dell'orario  di  lavoro
settimanale  stabilito  dal   contratto   collettivo   nazionale   di
riferimento. 
  5. Le condizioni previste per il  rilascio  dell'autorizzazione  di
cui al comma 1, lettera a) e b), devono sussistere  congiuntamente  e
permanere per tutta la durata di svolgimento dell'attivita' di lavoro
sportivo da parte del dipendente.