Art. 3 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 novembre 2023 Il Ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo Il Ministro per lo sport e i giovani Abodi Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3133