Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
2. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
Il presente decreto e' sottoposto agli organi di controllo e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 novembre 2023
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
Zangrillo
Il Ministro
per lo sport e i giovani
Abodi
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3133