Art. 3 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto,
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2.  Le  amministrazioni  provvedono  all'attuazione  del   presente
decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. 
  Il presente decreto  e'  sottoposto  agli  organi  di  controllo  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 novembre 2023 
 
                                               Il Ministro            
                                      per la pubblica amministrazione 
                                                Zangrillo             
      Il Ministro        
per lo sport e i giovani 
          Abodi          

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 3133