Art. 11 
 
               Monitoraggio e valutazione della misura 
 
  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare  e
responsabile  del  monitoraggio  sull'attuazione  delle  disposizioni
relative alla misura e responsabile della valutazione  dell'efficacia
dell'Adi e del coordinamento dell'attuazione dei  livelli  essenziali
delle prestazioni sociali  e  predispone,  annualmente,  un  rapporto
sulla sua attuazione,  che  comprende  indicatori  di  risultato  del
programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. A tale  fine
sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali i dati del Sistema informativo  per  l'inclusione  sociale  e
lavorativa, definito ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 48 del
2023, nel rispetto delle previsioni indicate nel decreto ministeriale
previsto  dal  comma  3  del  medesimo  articolo.  Per  favorire   il
monitoraggio e la programmazione dei servizi per il  lavoro  e  degli
interventi  sociali,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, anche  collaborando  con  l'INPS  e  con  l'ANPAL,  mette  a
disposizione  dei  responsabili  della   programmazione   sociale   e
dell'attuazione della misura negli enti territoriali un cruscotto  di
monitoraggio che contiene gli indicatori sulle caratteristiche  delle
famiglie  e  degli  individui  beneficiari  e  sull'avanzamento   dei
percorsi personalizzati di  inclusione  sociale  e  lavorativa.  Tali
indicatori sono  definiti  per  i  diversi  livelli  territoriali  di
governo della misura: le regioni,  gli  ATS  e  i  comuni.  Per  tali
finalita',  i  dati  sono   trattati   in   modo   da   impedire   la
re-identificazione, anche in maniera indiretta, degli interessati. 
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali,  sulla  base
delle evidenze emerse nell'ambito delle attivita' di  monitoraggio  e
analisi dei dati di cui al precedente comma,  identifica  gli  ambiti
territoriali che presentano  particolari  criticita'  nell'attuazione
del Adi, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su  richiesta
dell'ambito e d'intesa con la regione, fermo restando l'esercizio dei
poteri sostitutivi  previsti  dalla  legislazione  vigente,  sostiene
interventi  di  tutoraggio.  Nel   monitoraggio   delle   criticita',
specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate
professionalita' in materia sociale e alle  ragioni  delle  eventuali
carenze. 
  3. Ai compiti di cui ai precedenti commi, il Ministero del lavoro e
delle  politiche  sociali  provvede  anche  attraverso  il   Comitato
scientifico di cui all'art. 10, comma  1-bis,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, dell'INPS, dell'ANPAL
e di ANPAL Servizi S.p.a.,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie,
umane e strumentali gia' previste  a  legislazione  vigente  e  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Adi, la cabina  di  regia
istituita nell'ambito della Rete della protezione  e  dell'inclusione
sociale ai sensi dell'art. 21, comma 10-bis, del decreto  legislativo
15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024,  esercita
le  sue  competenze  in  relazione  all'attuazione  dell'assegno   di
inclusione. 
  5. La  valutazione  e'  operata  secondo  un  progetto  di  ricerca
approvato dal Comitato scientifico di cui all'art. 10,  comma  1-bis,
del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ai sensi dell'art. 11, comma
4, del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini  della  valutazione  con
metodologia    controfattuale    e'    identificato    un    campione
rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del  5  per
cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale sono  individuati
tramite selezione casuale gruppi su cui prevedere delle variazioni di
intensita'  del  percorso  personalizzato  di  inclusione  sociale  e
lavorativa  e  sottoscrizione  del  patto  di  attivazione  digitale,
prevedendo deroghe temporanee agli  obblighi  di  cui  all'art.  6  e
all'art.  4  del  citato  decreto.   Al   campione   di   beneficiari
identificati possono essere somministrati questionari di  valutazione
il cui contenuto e' approvato con decreto del Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali, sentito il Garante  per  la  protezione  dei
dati personali. Ulteriori informazioni, individuate con  il  medesimo
decreto, possono essere fornite da parte di INPS,  ANPAL,  regioni  e
enti locali,  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, Ministero delle finanze,  con  riferimento  alla  condizione
economica  e  sociale,  alle  esperienze   educative,   formative   e
lavorative, nonche' alle prestazioni economiche e sociali ricevute  a
livello nazionale e locale dai nuclei beneficiari.  I  dati  raccolti
attraverso i questionari e le informazioni ulteriori,  opportunamente
anonimizzati, sono messi a disposizione del Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al solo fine di elaborazione statistica  per
lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste  dal  progetto
di ricerca.