Art. 11 Monitoraggio e valutazione della misura 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative alla misura e responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Adi e del coordinamento dell'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali e predispone, annualmente, un rapporto sulla sua attuazione, che comprende indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. A tale fine sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, definito ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, nel rispetto delle previsioni indicate nel decreto ministeriale previsto dal comma 3 del medesimo articolo. Per favorire il monitoraggio e la programmazione dei servizi per il lavoro e degli interventi sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche collaborando con l'INPS e con l'ANPAL, mette a disposizione dei responsabili della programmazione sociale e dell'attuazione della misura negli enti territoriali un cruscotto di monitoraggio che contiene gli indicatori sulle caratteristiche delle famiglie e degli individui beneficiari e sull'avanzamento dei percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. Tali indicatori sono definiti per i diversi livelli territoriali di governo della misura: le regioni, gli ATS e i comuni. Per tali finalita', i dati sono trattati in modo da impedire la re-identificazione, anche in maniera indiretta, degli interessati. 2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base delle evidenze emerse nell'ambito delle attivita' di monitoraggio e analisi dei dati di cui al precedente comma, identifica gli ambiti territoriali che presentano particolari criticita' nell'attuazione del Adi, segnala i medesimi alle regioni interessate e, su richiesta dell'ambito e d'intesa con la regione, fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla legislazione vigente, sostiene interventi di tutoraggio. Nel monitoraggio delle criticita', specifica attenzione e' rivolta alla presenza in organico di adeguate professionalita' in materia sociale e alle ragioni delle eventuali carenze. 3. Ai compiti di cui ai precedenti commi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede anche attraverso il Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, avvalendosi, ove necessario, dell'INPS, dell'ANPAL e di ANPAL Servizi S.p.a., nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali gia' previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 4. Al fine di agevolare l'attuazione dell'Adi, la cabina di regia istituita nell'ambito della Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell'art. 21, comma 10-bis, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, a decorrere dal 1° gennaio 2024, esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'assegno di inclusione. 5. La valutazione e' operata secondo un progetto di ricerca approvato dal Comitato scientifico di cui all'art. 10, comma 1-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, ai sensi dell'art. 11, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della valutazione con metodologia controfattuale e' identificato un campione rappresentativo di beneficiari, corrispondente a non piu' del 5 per cento dei nuclei beneficiari, all'interno del quale sono individuati tramite selezione casuale gruppi su cui prevedere delle variazioni di intensita' del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa e sottoscrizione del patto di attivazione digitale, prevedendo deroghe temporanee agli obblighi di cui all'art. 6 e all'art. 4 del citato decreto. Al campione di beneficiari identificati possono essere somministrati questionari di valutazione il cui contenuto e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Ulteriori informazioni, individuate con il medesimo decreto, possono essere fornite da parte di INPS, ANPAL, regioni e enti locali, Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, Ministero delle finanze, con riferimento alla condizione economica e sociale, alle esperienze educative, formative e lavorative, nonche' alle prestazioni economiche e sociali ricevute a livello nazionale e locale dai nuclei beneficiari. I dati raccolti attraverso i questionari e le informazioni ulteriori, opportunamente anonimizzati, sono messi a disposizione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al solo fine di elaborazione statistica per lo svolgimento delle attivita' di valutazione previste dal progetto di ricerca.