Art. 13 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di  cui
al presente decreto con le risorse umane, strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  sono  applicabili  nelle
regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento  e  di
Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative  norme
di attuazione, anche con riferimento  alla  legge  costituzionale  18
ottobre 2001, n. 3. 
  Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previo visto e  registrazione  della  Corte  dei
conti. 
 
    Roma, 13 dicembre 2023 
 
                                               Il Ministro: Calderone 

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 3033