Art. 13 Disposizioni finali 1. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 2. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 13 dicembre 2023 Il Ministro: Calderone Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 3033