Art. 3 Beneficiari e requisiti della misura 1. L'Adi e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni: a. con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159; b. minorenne; c. con almeno sessanta anni di eta'; d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 2. Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della verifica del requisito ISEE, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'INPS, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'Adi per un soggetto che ne e' gia' beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell'art. 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. La previsione normativa di cui al precedente periodo si intende estesa all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un soggetto gia' beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta'; in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta' eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si intendono applicabili anche all'accertamento dei requisiti dei richiedenti il SFL. 3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso di validita', la verifica dei requisiti ai fini della erogazione nei mesi di gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni, e' realizzata sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma restando la verifica del mantenimento dei requisiti sulla base di un ISEE in corso di validita' per la erogazione del beneficio nei mesi successivi. 4. Ai fini della verifica del requisito reddituale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, si applica la scala di equivalenza di cui al comma 4 del medesimo articolo con le precisazioni di seguito indicate: i. ai minori di eta' con disabilita' o non autosufficienti, secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica il parametro di cui alla lettera a) del citato comma 4; ii. il parametro di cui alla lettera d) del citato comma 4, che incrementa la scala di equivalenza per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, si intende riferito ai componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali, certificato dalla pubblica amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023. 5. Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1, lettera d), le categorie di seguito indicate: a. persone con disturbi mentali, in carico ai servizi sociosanitari ai sensi degli articoli 26 e 33 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, compresi gli ex degenti di ospedali psichiatrici; b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone con certificata disabilita' fisica, psichica e sensoriale, non inferiore al 46 per cento, che necessitano di cure e assistenza domiciliari integrate, semiresidenziali, di supporto familiare, ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; c. persone con problematiche connesse a dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o con comportamenti di abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione e cura non residenziali presso i servizi sociosanitari, ai sensi degli articoli 28 e 35, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; d. persone vittime di tratta, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24 «Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime», in carico ai servizi sociali o socio-sanitari; e. persone vittime di violenza di genere in carico ai servizi sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, in presenza di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi dell'art. 4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno in carico agli Uffici per l'esecuzione penale esterna, definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo restando il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023; g. persone individuate come portatrici di specifiche fragilita' sociali e inserite in strutture di accoglienza o in programmi di intervento in emergenza alloggiativa di cui all'art. 22, comma 2, lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali; h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art. 2, comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versano in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, come definite all'art. 2, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 112 del 2017, in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; ovvero persone, iscritte all'anagrafe della popolazione residente, in condizione di poverta' estrema e senza dimora, definite tali ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 di approvazione del Piano poverta', in quanto: a) vivono in strada o in sistemazioni di fortuna; b) ricorrono a dormitori o strutture di accoglienza notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni di lunga durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto di uscire da strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono di una soluzione abitativa; che siano in carico ai servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con gli enti del Terzo settore; i. neomaggiorenni, di eta' compresa tra i diciotto e i ventuno anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li abbia collocati in comunita' residenziali o in affido etero-familiare, individuati come categoria destinataria di interventi finalizzati a prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale in attuazione dell'art. 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in carico ai servizi sociali o sociosanitari. 6. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, possono essere identificate ulteriori categorie di persone svantaggiate, inserite in programmi di cura e assistenza certificati dalla pubblica amministrazione, ove non gia' ricomprese nelle categorie di cui al comma precedente. 7. Ai fini del beneficio Adi, la condizione di svantaggio e' strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l'autonomia o del progetto di assistenza individuale, nell'ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria. La condizione di svantaggio e l'inserimento in programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari certificati dalle pubbliche amministrazioni devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi. 8. Al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all'interno di una o piu' categorie svantaggiate tra quelle indicate ai sensi dei commi 5 e 6, sono definite linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato, su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto di quanto previsto dalle «Linee-guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione» approvate con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22 gennaio 2015, e dall'art. 21, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 recante «Definizione e aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».