Art. 3 
 
                             Beneficiari 
                      e requisiti della misura 
 
  1. L'Adi e' riconosciuto, a richiesta  di  uno  dei  componenti  il
nucleo familiare, in presenza di almeno un componente  in  una  delle
seguenti condizioni: 
    a. con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013,
n. 159; 
    b. minorenne; 
    c. con almeno sessanta anni di eta'; 
    d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura
e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla
pubblica amministrazione. 
  2. Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso,
al momento della presentazione della richiesta e per tutta la  durata
dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui  all'art.  2  del
decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della  verifica  del  requisito
ISEE,  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  punto  1,  del
decreto-legge n. 48 del 2023, l'INPS, in  sede  di  accertamento  dei
requisiti  per  il  mantenimento  del  trattamento  dell'Adi  per  un
soggetto che ne e' gia' beneficiario, sottrae  dal  valore  dell'ISEE
l'importo del trattamento percepito  dal  beneficiario  eventualmente
valorizzato  nell'ISEE   medesimo,   rapportato   al   corrispondente
parametro  della  scala  di  equivalenza,  in  attuazione   dell'art.
2-sexies, comma 2,  del  decreto-legge  29  marzo  2016,  n.  42.  La
previsione normativa di cui al precedente periodo si  intende  estesa
all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un  soggetto
gia' beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre  misure
nazionali o regionali di  contrasto  alla  poverta';  in  tale  caso,
l'INPS  sottrae  dal  valore  dell'ISEE  l'importo  del   trattamento
percepito dal beneficiario a titolo  di  reddito  di  cittadinanza  o
delle altre misure nazionali o regionali di contrasto  alla  poverta'
eventualmente   valorizzato   nell'ISEE   medesimo,   rapportato   al
corrispondente parametro della scala di equivalenza. Le  disposizioni
di  cui  ai  precedenti  periodi  si  intendono   applicabili   anche
all'accertamento dei requisiti dei richiedenti il SFL. 
  3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate fino al
mese di febbraio 2024, in assenza di un ISEE in corso  di  validita',
la verifica dei requisiti  ai  fini  della  erogazione  nei  mesi  di
gennaio e febbraio 2024, ove ricorrano le condizioni,  e'  realizzata
sulla base dell'ISEE vigente al 31 dicembre 2023, ferma  restando  la
verifica del mantenimento dei requisiti sulla  base  di  un  ISEE  in
corso  di  validita'  per  la  erogazione  del  beneficio  nei   mesi
successivi. 
  4. Ai fini della verifica del requisito reddituale di cui  all'art.
2, comma 2, lettera b), punto 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, si
applica la scala di equivalenza  di  cui  al  comma  4  del  medesimo
articolo con le precisazioni di seguito indicate: 
    i. ai minori di  eta'  con  disabilita'  o  non  autosufficienti,
secondo quanto previsto dall'allegato 3 al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, si applica  il  parametro  di
cui alla lettera a) del citato comma 4; 
    ii. il parametro di cui alla lettera d) del citato comma  4,  che
incrementa la scala  di  equivalenza  per  ciascun  altro  componente
adulto in condizione di grave disagio bio-psico-sociale e inserito in
programmi  di  cura  e  di  assistenza  certificati  dalla   pubblica
amministrazione, si intende riferito ai componenti in  condizione  di
svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza  dei  servizi
sociosanitari    territoriali,     certificato     dalla     pubblica
amministrazione, di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge n.  48
del 2023. 
  5. Si definiscono in condizione di svantaggio, ai fini del comma 1,
lettera d), le categorie di seguito indicate: 
    a.  persone  con  disturbi  mentali,   in   carico   ai   servizi
sociosanitari ai sensi  degli  articoli  26  e  33  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,  compresi  gli
ex degenti di ospedali psichiatrici; 
    b. persone in carico ai servizi sociosanitari o sociali e persone
con  certificata  disabilita'  fisica,  psichica  e  sensoriale,  non
inferiore al 46 per cento,  che  necessitano  di  cure  e  assistenza
domiciliari  integrate,  semiresidenziali,  di  supporto   familiare,
ovvero inseriti in percorsi assistenziali integrati  ai  sensi  degli
articoli 21 e  22  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 12 gennaio 2017; 
    c. persone con problematiche connesse a  dipendenze  patologiche,
inclusa la dipendenza da alcool o da gioco, o  con  comportamenti  di
abuso patologico di sostanze, inseriti in programmi di riabilitazione
e cura non residenziali presso  i  servizi  sociosanitari,  ai  sensi
degli articoli 28 e 35, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017; 
    d. persone vittime di tratta, di cui  al  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 24 «Attuazione della  direttiva  2011/36/UE,  relativa
alla prevenzione e alla repressione della tratta di  esseri  umani  e
alla protezione delle  vittime»,  in  carico  ai  servizi  sociali  o
socio-sanitari; 
    e. persone vittime di violenza di genere  in  carico  ai  servizi
sociali o sociosanitari, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera  r),
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12  gennaio
2017, in presenza  di  un  provvedimento  dell'Autorita'  giudiziaria
ovvero dell'inserimento nei centri antiviolenza o nelle case rifugio; 
    f. persone ex detenute, definite svantaggiate ai sensi  dell'art.
4, della legge 381 del 1991, nel primo anno successivo al fine pena e
persone ammesse alle misure alternative alla detenzione e  al  lavoro
all'esterno in carico agli Uffici per  l'esecuzione  penale  esterna,
definite svantaggiate ai sensi del medesimo articolo, fermo  restando
il soddisfacimento del requisito di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
d), del decreto-legge n. 48 del 2023; 
    g. persone individuate come portatrici di  specifiche  fragilita'
sociali e inserite in strutture di  accoglienza  o  in  programmi  di
intervento in emergenza alloggiativa di cui  all'art.  22,  comma  2,
lettera g) della legge n. 328 del 2000, in carico ai servizi sociali; 
    h. persone senza dimora iscritte nel registro di cui all'art.  2,
comma 4, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali  versano  in
una condizione di poverta' tale da non  poter  reperire  e  mantenere
un'abitazione in  autonomia,  come  definite  all'art.  2,  comma  4,
lettera b) del decreto legislativo n. 112  del  2017,  in  carico  ai
servizi sociali territoriali, anche in forma integrata con  gli  enti
del  Terzo  settore;  ovvero  persone,  iscritte  all'anagrafe  della
popolazione residente, in condizione  di  poverta'  estrema  e  senza
dimora, definite tali ai sensi dell'art.  6,  comma  1,  del  decreto
interministeriale  30  dicembre  2021  di  approvazione   del   Piano
poverta', in quanto:  a)  vivono  in  strada  o  in  sistemazioni  di
fortuna;  b)  ricorrono  a  dormitori  o  strutture  di   accoglienza
notturna; c) sono ospiti di strutture, anche per soggiorni  di  lunga
durata, per persone senza dimora; d) sono in procinto  di  uscire  da
strutture di protezione, cura o detenzione, e non dispongono  di  una
soluzione  abitativa;  che  siano  in  carico  ai   servizi   sociali
territoriali, anche  in  forma  integrata  con  gli  enti  del  Terzo
settore; 
    i. neomaggiorenni, di eta' compresa tra i diciotto  e  i  ventuno
anni, che vivono fuori dalla famiglia di origine  sulla  base  di  un
provvedimento dell'Autorita' giudiziaria che li  abbia  collocati  in
comunita' residenziali o in affido etero-familiare, individuati  come
categoria  destinataria  di  interventi   finalizzati   a   prevenire
condizioni di poverta' ed esclusione sociale in attuazione  dell'art.
1, comma 250, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205,  in  carico  ai
servizi sociali o sociosanitari. 
  6. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, definito ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge n.
48 del 2023,  possono  essere  identificate  ulteriori  categorie  di
persone svantaggiate, inserite in  programmi  di  cura  e  assistenza
certificati dalla pubblica amministrazione, ove non  gia'  ricomprese
nelle categorie di cui al comma precedente. 
  7. Ai fini del  beneficio  Adi,  la  condizione  di  svantaggio  e'
strettamente legata agli obiettivi e alla durata degli  interventi  e
dei  servizi  previsti  nel   percorso   di   accompagnamento   verso
l'autonomia o del progetto  di  assistenza  individuale,  nell'ambito
della presa in carico sociale  o  sociosanitaria.  La  condizione  di
svantaggio e l'inserimento in programmi  di  cura  e  assistenza  dei
servizi socio-sanitari certificati  dalle  pubbliche  amministrazioni
devono sussistere prima della presentazione della domanda dell'Adi. 
  8. Al fine di garantire la corretta collocazione degli  interessati
all'interno di una o piu' categorie svantaggiate tra quelle  indicate
ai sensi dei commi 5 e 6, sono  definite  linee  di  indirizzo  sugli
elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto
personalizzato,  su  proposta   della   Rete   della   protezione   e
dell'inclusione sociale, ai sensi dell'art. 21, comma 8, del  decreto
legislativo 15 settembre 2017, n. 147, tenuto anche conto  di  quanto
previsto  dalle  «Linee-guida  per  i   tirocini   di   orientamento,
formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all'inclusione
sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione» approvate
con accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le
Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano  del  22  gennaio
2015, e dall'art. 21, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio  2017  recante  «Definizione  e
aggiornamento dei livelli di assistenza, di cui all'art. 1, comma  7,
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502».