Art. 4 Richiesta dell'assegno di inclusione 1. L'Adi viene richiesto all'INPS con modalita' telematiche attraverso il sito istituzionale ed il relativo percorso di attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL. All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso il SIISL, puo' accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione della sua richiesta. Il conferimento e il trattamento dei dati vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti e, in particolare, di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, dall'art. 12 del presente decreto, nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne costituiscono parte integrante. 2. La richiesta puo' essere presentata anche presso gli Istituti di patronato o, dal 1° gennaio 2024, presso i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Inps, a valere sulle risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e nei limiti delle risorse stesse. Con riferimento ai dati trattati, gli Istituti di patronato operano come titolari, sulla base del mandato definito ai sensi della normativa vigente, mentre i centri di assistenza fiscale attraverso la convenzione sono identificati come responsabili del trattamento la cui titolarita' rimane in capo all'INPS. 3. Nella richiesta l'interessato integra le informazioni presenti nell'ISEE in corso di validita', utilizzate per la verifica dei requisiti economici di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023, con l'autodichiarazione del possesso dei restanti requisiti di cui al medesimo articolo e con le informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza. 4. Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, come definita dall'art. 3, comma 5, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: a. l'amministrazione che l'ha rilasciata; b. il numero identificativo, ove disponibile; c. la data di rilascio; d. l'avvenuta presa in carico e l'inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l'indicazione della decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall'amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio. 5. La richiesta di cui al comma 1 e' accolta dall'INPS, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base delle pertinenti informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del decreto-legge n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, parte integrante dello stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati trattati e conferiti dalle singole amministrazioni, nell'ambito delle attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati, si rinvia all'art. 12 del presente decreto nonche' al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL. 6. L'INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici, ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023, le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti, mediante GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS attraverso la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto. Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato all'INPS, l'Istituto procede comunque ad accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al presente comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al SFL. 7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero alle attestazioni relative all'inserimento in programmi di cura e assistenza a titolarita' dei comuni, delle quali sia stato auto-dichiarato il possesso ai sensi del comma 4, l'INPS comunica tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni da verificare, mediante la piattaforma GePI. L'esito delle verifiche e' comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima piattaforma entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS. In assenza di tale comunicazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. 8. Con riferimento alle certificazioni di svantaggio diverse da quelle di cui al comma 7 e non gia' disponibili sul SIISL o negli archivi dell'Istituto, l'INPS verifica l'esistenza della certificazione interrogando in interoperabilita', il Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, definito ai sensi dell'art. 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le certificazioni di natura sanitaria, e i sistemi informativi del Ministero della giustizia per le certificazioni inerenti alla condizione di detenzione. Lo scambio di dati in interoperabilita' avviene secondo modalita' definite nel rispetto dei principi e delle indicazioni di cui al decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati tecnici che ne costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione, nelle more della implementazione della interoperabilita' tra il SIISL e le banche dati di cui al periodo precedente, l'amministrazione che ha adottato il provvedimento di inserimento nei programmi di cura e assistenza dei soggetti che si trovano in una delle condizioni di svantaggio indicate all'art. 3 e' tenuta ad attestare la sussistenza della condizione certificata di svantaggio e l'inserimento nel programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve essere confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di INPS, dalle competenti amministrazioni attraverso il servizio dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di tale attestazione, la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto dall'art. 8 del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta un disciplinare sui controlli nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati, le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le misure a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei requisiti. La disposizione si intende riferita anche alle verifiche da effettuare sulle domande di SFL. 9. All'esito delle verifiche di cui ai commi 5, 6, 7 e 8, e del conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non vi abbia gia' provveduto, deve effettuare l'iscrizione presso il SIISL, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto-legge n. 48 del 2023, per sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Il richiedente deve, altresi', autorizzare espressamente la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro.