Art. 4 
 
                       Richiesta dell'assegno 
                            di inclusione 
 
  1.  L'Adi  viene  richiesto  all'INPS  con  modalita'   telematiche
attraverso  il  sito  istituzionale  ed  il  relativo   percorso   di
attivazione viene avviato mediante l'iscrizione alla  piattaforma  di
attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa presente nel SIISL.
All'atto della domanda, l'interessato viene informato che, attraverso
il SIISL, puo' accedere all'aggiornamento sullo stato di accettazione
della sua richiesta.  Il  conferimento  e  il  trattamento  dei  dati
vengono effettuati nel rispetto delle previsioni di legge vigenti  e,
in  particolare,  di  quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  1,  del
decreto-legge n. 48 del 2023,  dall'art.  12  del  presente  decreto,
nonche' dal decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge
n. 48 del 2023 e dai relativi allegati tecnici, che ne  costituiscono
parte integrante. 
  2. La richiesta puo' essere presentata anche presso gli Istituti di
patronato o, dal 1° gennaio  2024,  presso  i  centri  di  assistenza
fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997,  n.
241, previa stipula di una convenzione con  l'Inps,  a  valere  sulle
risorse di cui all'art. 1, comma 479, della legge 27  dicembre  2019,
n. 160, e nei limiti delle risorse stesse. Con  riferimento  ai  dati
trattati, gli Istituti di patronato operano come titolari, sulla base
del mandato definito ai  sensi  della  normativa  vigente,  mentre  i
centri  di  assistenza  fiscale  attraverso   la   convenzione   sono
identificati come responsabili del  trattamento  la  cui  titolarita'
rimane in capo all'INPS. 
  3. Nella richiesta l'interessato integra le  informazioni  presenti
nell'ISEE in corso di  validita',  utilizzate  per  la  verifica  dei
requisiti economici di cui all'art.  2,  comma  2,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 48 del 2023, con  l'autodichiarazione  del  possesso
dei  restanti  requisiti  di  cui  al  medesimo  articolo  e  con  le
informazioni necessarie alla definizione della scala di equivalenza. 
  4. Qualora  nel  nucleo  familiare  siano  presenti  componenti  in
condizione di svantaggio, come definita  dall'art.  3,  comma  5,  il
richiedente, in  fase  di  presentazione  della  domanda,  deve  auto
dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando: 
    a. l'amministrazione che l'ha rilasciata; 
    b. il numero identificativo, ove disponibile; 
    c. la data di rilascio; 
    d. l'avvenuta presa in carico  e  l'inserimento  in  un  progetto
personalizzato o in un programma di  cura,  con  l'indicazione  della
decorrenza e specificando l'amministrazione responsabile del progetto
o del programma, se diversa dall'amministrazione che  ha  certificato
la condizione di svantaggio. 
  5. La richiesta di cui al comma  1  e'  accolta  dall'INPS,  previa
verifica del possesso dei  requisiti,  sulla  base  delle  pertinenti
informazioni  disponibili  sulle  proprie  banche  dati  o  messe   a
disposizione  dai  comuni,  dal  Ministero  dell'interno   attraverso
l'Anagrafe  nazionale  della  popolazione   residente   (ANPR),   dal
Ministero  della  giustizia,  dal  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito,   dall'anagrafe    tributaria,    dal    pubblico    registro
automobilistico e dalle altre  pubbliche  amministrazioni  detentrici
dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso  sistemi
di  interoperabilita',  ai  sensi   dell'art.   4,   comma   1,   del
decreto-legge n. 48 del 2023, secondo le modalita' di cui al  decreto
ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3 del  decreto-legge  n.  48
del 2023 e dai relativi  allegati  tecnici,  parte  integrante  dello
stesso, fatti salvi i controlli ai sensi e per gli effetti  dell'art.
7 del decreto-legge n. 48 del 2023. Con riferimento ai dati  trattati
e  conferiti  dalle  singole   amministrazioni,   nell'ambito   delle
attivita' di rispettiva competenza, e delle relative banche dati,  si
rinvia all'art. 12 del presente decreto nonche' al decreto  attuativo
dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023 e ai  relativi
allegati tecnici  che  ne  costituiscono  parte  integrante.  L'INPS,
sentito il Garante per la protezione dei dati  personali,  adotta  un
disciplinare  sui  controlli  nel  quale  definisce,  ove  non   gia'
disciplinate, le tipologie di  dati,  le  modalita'  di  acquisizione
delle predette informazioni e le misure a tutela  degli  interessati,
funzionali alla verifica del possesso dei requisiti di cui al periodo
precedente. La disposizione si intende riferita anche alle  verifiche
da effettuare sulle domande di SFL. 
  6. L'INPS comunica ai comuni responsabili dei controlli anagrafici,
ai sensi dell'art. 8, comma 11, del decreto-legge n. 48 del 2023,  le
posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti,  mediante  GePI.
L'esito delle verifiche e' comunicato dai comuni all'INPS  attraverso
la medesima piattaforma, entro sessanta giorni dalla comunicazione da
parte dell'Istituto. Decorso  tale  termine,  qualora  l'esito  delle
verifiche non sia comunicato all'INPS, l'Istituto procede comunque ad
accogliere la richiesta, fermo restando quanto previsto  dall'art.  8
del decreto-legge n. 48 del 2023. Le disposizioni di cui al  presente
comma si intendono riferite anche ai controlli anagrafici relativi al
SFL. 
  7. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, con riferimento alle
sole certificazioni di svantaggio rilasciate dal comune, ovvero  alle
attestazioni  relative  all'inserimento  in  programmi  di   cura   e
assistenza  a  titolarita'  dei  comuni,  delle   quali   sia   stato
auto-dichiarato il possesso ai sensi del  comma  4,  l'INPS  comunica
tempestivamente, al comune indicato dal richiedente, le dichiarazioni
da verificare, mediante la piattaforma GePI. L'esito delle  verifiche
e' comunicato dal comune all'INPS attraverso la medesima  piattaforma
entro sessanta giorni dalla  comunicazione  da  parte  dell'INPS.  In
assenza  di  tale  comunicazione,  la  richiesta  e'  accolta,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 8  del  decreto-legge  n.  48  del
2023. 
  8. Con riferimento alle certificazioni  di  svantaggio  diverse  da
quelle di cui al comma 7 e non gia' disponibili  sul  SIISL  o  negli
archivi   dell'Istituto,   l'INPS    verifica    l'esistenza    della
certificazione interrogando in interoperabilita',  il  Nuovo  sistema
informativo sanitario (NSIS) del Ministero della salute, definito  ai
sensi dell'art. 87 della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  per  le
certificazioni di natura  sanitaria,  e  i  sistemi  informativi  del
Ministero  della  giustizia  per  le  certificazioni  inerenti   alla
condizione di detenzione. Lo scambio  di  dati  in  interoperabilita'
avviene secondo modalita' definite nel rispetto dei principi e  delle
indicazioni di cui al decreto attuativo dell'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge n. 48 del 2023 e ai relativi allegati  tecnici  che  ne
costituiscono parte integrante. In sede di prima applicazione,  nelle
more della implementazione della interoperabilita' tra il SIISL e  le
banche dati di cui al periodo precedente,  l'amministrazione  che  ha
adottato il provvedimento di inserimento  nei  programmi  di  cura  e
assistenza dei soggetti che si trovano in  una  delle  condizioni  di
svantaggio indicate all'art. 3 e' tenuta ad attestare la  sussistenza
della  condizione  certificata  di  svantaggio  e  l'inserimento  nel
programma di cura e assistenza. La predetta attestazione deve  essere
confermata, entro sessanta giorni dalla ricevuta notifica da parte di
INPS,  dalle  competenti  amministrazioni  attraverso   il   servizio
dedicato reso disponibile da INPS. In assenza di  tale  attestazione,
la richiesta e' accolta, fermo restando quanto previsto  dall'art.  8
del decreto-legge n. 48 del 2023. L'INPS, sentito il Garante  per  la
protezione dei dati personali, adotta un disciplinare  sui  controlli
nel quale definisce, ove non gia' disciplinate, le tipologie di dati,
le modalita' di acquisizione delle predette informazioni e le  misure
a tutela degli interessati, funzionali alla verifica del possesso dei
requisiti. La disposizione si intende riferita anche  alle  verifiche
da effettuare sulle domande di SFL. 
  9. All'esito delle verifiche di cui ai commi 5, 6, 7  e  8,  e  del
conseguente eventuale accoglimento della richiesta, l'INPS informa il
richiedente che, al fine di ricevere il beneficio economico e ove non
vi abbia gia' provveduto,  deve  effettuare  l'iscrizione  presso  il
SIISL, secondo quanto previsto dall'art. 5 del  decreto-legge  n.  48
del 2023, per sottoscrivere il  patto  di  attivazione  digitale.  Il
richiedente deve, altresi', autorizzare espressamente la trasmissione
dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle  agenzie
per  il   lavoro   e   agli   enti   autorizzati   all'attivita'   di
intermediazione nonche' ai soggetti accreditati  ai  servizi  per  il
lavoro.