Art. 5 
 
                       Modalita' di erogazione 
                       del beneficio economico 
 
  1. L'Adi puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i
componenti  maggiorenni  del  nucleo  familiare  che  esercitano   le
responsabilita'  genitoriali  o  sono  considerati  nella  scala   di
equivalenza,  nelle  modalita'  di  cui  al  comma  2,  su  richiesta
presentata nelle modalita' di cui al comma 3. 
  2. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito
ai  singoli  componenti  maggiorenni  di  cui  al  precedente  comma,
riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Il sostegno al pagamento
del canone di locazione e' attribuito  al  beneficiario  intestatario
del contratto di affitto indicato nella richiesta di cui al comma  3,
anche se diverso dai componenti di cui al comma 1. In  caso  di  piu'
intestatari, nella domanda di cui sopra e'  identificato,  di  comune
accordo  fra  gli  intestatari,  il  componente  cui  attribuire   il
sostegno;  in  caso  di  mancata  indicazione,  il  sostegno   rimane
attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi. 
  3. La richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita'  di  cui  al
comma  1  puo'  essere  presentata  da  uno  qualunque   dei   membri
maggiorenni  del  nucleo  familiare  considerati   nella   scala   di
equivalenza o esercitante le responsabilita' genitoriali e si applica
anche a tutti gli altri. Tale richiesta puo' essere presentata  anche
contestualmente alla richiesta dell'Adi.  Alla  suddivisione  si  da'
corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare
liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda,  ovvero  nel  primo
mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare  superiore
a 200 euro. 
  4. Qualora la richiesta di erogazione dell'Adi nelle  modalita'  di
cui  al  comma  1  sia  presentata  contestualmente  alla   richiesta
dell'Adi, vengono emesse un numero di  Carte  Adi  corrispondenti  al
numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso
dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre
alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al  richiedente  la
prestazione, e ferme restando le somme  accreditate  su  detta  carta
fino  al  termine  di  cui  al  successivo  periodo,  vengono  emesse
ulteriori carte a  favore  degli  altri  aventi  diritto  del  nucleo
familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di  erogazione  del
beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta  dell'Adi  e
dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la
domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un  momento
successivo. La suddivisione non e' revocabile e  vale  per  tutto  il
residuo periodo di godimento del beneficio. 
  5. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da  un
solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta  anche  in
presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancora  erogate  e  le
quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in  vita
dal soggetto deceduto non entrano nell'asse  ereditario  e  non  sono
trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui l'Adi viene erogato  ad  un
nucleo  composto  da  piu'  membri  maggiorenni  con  responsabilita'
genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in  corso  la
suddivisione dell'erogazione del beneficio fra  questi,  in  caso  di
decesso di uno di questi, le eventuali quote  di  Adi  arretrate  non
ancora erogate e le somme erogate e non spese in  vita  dal  soggetto
deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo. 
  6. L'INPS, sentito  il  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali,  definisce  le  modalita'  di  presentazione  della  domanda
dell'attribuzione del beneficio ai singoli componenti di cui al comma
1, nonche' i moduli di attestazione delle condizioni di cui  all'art.
3.