Art. 5 Modalita' di erogazione del beneficio economico 1. L'Adi puo' essere erogato suddividendo l'importo spettante tra i componenti maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono considerati nella scala di equivalenza, nelle modalita' di cui al comma 2, su richiesta presentata nelle modalita' di cui al comma 3. 2. Il beneficio ad integrazione del reddito familiare e' attribuito ai singoli componenti maggiorenni di cui al precedente comma, riconoscendo a ciascuno la quota pro-capite. Il sostegno al pagamento del canone di locazione e' attribuito al beneficiario intestatario del contratto di affitto indicato nella richiesta di cui al comma 3, anche se diverso dai componenti di cui al comma 1. In caso di piu' intestatari, nella domanda di cui sopra e' identificato, di comune accordo fra gli intestatari, il componente cui attribuire il sostegno; in caso di mancata indicazione, il sostegno rimane attribuito al soggetto che ha presentato la domanda di Adi. 3. La richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 puo' essere presentata da uno qualunque dei membri maggiorenni del nucleo familiare considerati nella scala di equivalenza o esercitante le responsabilita' genitoriali e si applica anche a tutti gli altri. Tale richiesta puo' essere presentata anche contestualmente alla richiesta dell'Adi. Alla suddivisione si da' corso solo qualora il beneficio ad integrazione del reddito familiare liquidato nel mese in cui viene fatta la domanda, ovvero nel primo mese in cui viene erogata la prestazione, sia di ammontare superiore a 200 euro. 4. Qualora la richiesta di erogazione dell'Adi nelle modalita' di cui al comma 1 sia presentata contestualmente alla richiesta dell'Adi, vengono emesse un numero di Carte Adi corrispondenti al numero di persone cui deve essere liquidata la prestazione attraverso dette Carte. Qualora la domanda sia presentata successivamente, oltre alla prima Carta Adi emessa che rimane attribuita al richiedente la prestazione, e ferme restando le somme accreditate su detta carta fino al termine di cui al successivo periodo, vengono emesse ulteriori carte a favore degli altri aventi diritto del nucleo familiare. La suddivisione decorre dal primo mese di erogazione del beneficio nel caso di domanda contestuale alla richiesta dell'Adi e dal secondo mese successivo a quello nel quale e' stata presentata la domanda di suddivisione, nel caso sia stata presentata in un momento successivo. La suddivisione non e' revocabile e vale per tutto il residuo periodo di godimento del beneficio. 5. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da un solo membro e questo decede, l'erogazione viene interrotta anche in presenza di eventuali mensilita' arretrate non ancora erogate e le quote maturate e non riscosse e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto non entrano nell'asse ereditario e non sono trasmissibili agli eredi. Nel caso in cui l'Adi viene erogato ad un nucleo composto da piu' membri maggiorenni con responsabilita' genitoriali o inseriti nella scala di equivalenza e sia in corso la suddivisione dell'erogazione del beneficio fra questi, in caso di decesso di uno di questi, le eventuali quote di Adi arretrate non ancora erogate e le somme erogate e non spese in vita dal soggetto deceduto vengono riconosciute agli altri membri del nucleo. 6. L'INPS, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce le modalita' di presentazione della domanda dell'attribuzione del beneficio ai singoli componenti di cui al comma 1, nonche' i moduli di attestazione delle condizioni di cui all'art. 3.