Art. 7 
 
                    Patto di attivazione digitale 
 
  1. Per accedere al beneficio il richiedente e' tenuto a registrarsi
sulla  piattaforma  di  attivazione  per   l'inclusione   sociale   e
lavorativa che opera nel SIISL dedicata ai beneficiari  dell'Adi  per
sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo  familiare.
La piattaforma SIISL e' accessibile ai richiedenti l'Adi per svolgere
le funzioni di seguito indicate: 
    a) effettuare l'iscrizione; 
    b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria
della domanda Adi; 
    c) in esito all'accoglimento della domanda  di  accesso  all'Adi,
sottoscrivere il patto di attivazione digitale; 
    d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo  appuntamento
presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione
del  patto  di  attivazione  digitale,  per   non   incorrere   nella
sospensione del beneficio; 
    e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua
domanda e alle attivita' previste dal progetto di inclusione sociale. 
  2. Nel patto di attivazione digitale del  nucleo  familiare,  dalla
cui sottoscrizione decorre il termine per l'erogazione del beneficio,
secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48
del 2023, il richiedente: 
    a)  fornisce  e  certifica  i  contatti  da  utilizzare  per   la
convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica
o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche
per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di
contatti validi forniti dal richiedente; 
    b) autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda,  con
riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al  lavoro,  ai
centri per  l'impiego,  alle  agenzie  per  il  lavoro  e  agli  enti
autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli  articoli
4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,  nonche'  ai
soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi  dell'art.  12
del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; 
    c) si impegna  a  presentarsi  al  primo  appuntamento  presso  i
servizi sociali entro  centoventi  giorni  dalla  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni  del
nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. 
  3. La piattaforma e' accessibile ai beneficiari dell'Adi attivabili
al lavoro di cui all'art. 8, comma 2, per  svolgere  le  funzioni  di
seguito indicate: 
    a) sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale; 
    b) accedere a informazioni e proposte sulle  offerte  di  lavoro,
corsi di formazione, tirocini di orientamento e  formazione  e  altri
strumenti  di  politica  attiva  del  lavoro  adeguati  alle  proprie
caratteristiche e competenze; 
    c) accedere a informazioni e  proposte  su  progetti  utili  alla
collettivita', adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; 
    d) accedere a informazioni  che  lo  riguardano  sullo  stato  di
erogazione del beneficio e  sulle  attivita'  previste  dal  progetto
personalizzato. 
  4. Nel patto di attivazione digitale  individuale  il  beneficiario
attivabile al lavoro: 
    a) fornisce e certifica i propri contatti da  utilizzare  per  la
convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica
o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche
per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di
contatti validi forniti dal beneficiario; 
    b) fornisce le informazioni essenziali per la presa in  carico  e
individua, ai fini dell'attivazione  al  lavoro  e  della  successiva
sottoscrizione  del  patto  di  servizio  personalizzato   ai   sensi
dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023,  almeno  tre
agenzie  per  il  lavoro  o   enti   autorizzati   all'attivita'   di
intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo
n. 276 del 2003; 
    c) si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il
lavoro  competente   per   la   stipula   del   patto   di   servizio
personalizzato. 
  5. Possono accedere  alla  piattaforma,  su  base  volontaria,  per
svolgere le attivita' di cui al comma 3, anche i restanti  componenti
adulti del nucleo beneficiario, fatta eccezione per i componenti  che
hanno i requisiti per richiedere il supporto per la formazione  e  il
lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge  n.  48  del
2023, che accedono nell'ambito di quella misura. 
  6. Attraverso la piattaforma per l'inclusione sociale e  lavorativa
che opera nel SIISL i  dati  relativi  ai  nuclei  beneficiari,  come
specificati  e  secondo  modalita'  definite  nel  decreto   previsto
dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, per  i  quali
risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione
digitale sono  automaticamente  trasmessi  al  servizio  sociale  del
comune di residenza per il tramite della piattaforma SIISL.