Art. 7 Patto di attivazione digitale 1. Per accedere al beneficio il richiedente e' tenuto a registrarsi sulla piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL dedicata ai beneficiari dell'Adi per sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare. La piattaforma SIISL e' accessibile ai richiedenti l'Adi per svolgere le funzioni di seguito indicate: a) effettuare l'iscrizione; b) ricevere la comunicazione dell'esito positivo dell'istruttoria della domanda Adi; c) in esito all'accoglimento della domanda di accesso all'Adi, sottoscrivere il patto di attivazione digitale; d) ricevere le indicazioni per presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, per non incorrere nella sospensione del beneficio; e) accedere a tutte le informazioni relative allo stato della sua domanda e alle attivita' previste dal progetto di inclusione sociale. 2. Nel patto di attivazione digitale del nucleo familiare, dalla cui sottoscrizione decorre il termine per l'erogazione del beneficio, secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, il richiedente: a) fornisce e certifica i contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal richiedente; b) autorizza la trasmissione dei dati relativi alla domanda, con riferimento ai componenti che risulteranno attivabili al lavoro, ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonche' ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150; c) si impegna a presentarsi al primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, al fine di identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. 3. La piattaforma e' accessibile ai beneficiari dell'Adi attivabili al lavoro di cui all'art. 8, comma 2, per svolgere le funzioni di seguito indicate: a) sottoscrivere il patto di attivazione digitale individuale; b) accedere a informazioni e proposte sulle offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione e altri strumenti di politica attiva del lavoro adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; c) accedere a informazioni e proposte su progetti utili alla collettivita', adeguati alle proprie caratteristiche e competenze; d) accedere a informazioni che lo riguardano sullo stato di erogazione del beneficio e sulle attivita' previste dal progetto personalizzato. 4. Nel patto di attivazione digitale individuale il beneficiario attivabile al lavoro: a) fornisce e certifica i propri contatti da utilizzare per la convocazione da parte dei servizi attraverso messaggistica telefonica o posta elettronica, fermo restando che la convocazione avviene anche per il tramite della piattaforma e assume valore legale in assenza di contatti validi forniti dal beneficiario; b) fornisce le informazioni essenziali per la presa in carico e individua, ai fini dell'attivazione al lavoro e della successiva sottoscrizione del patto di servizio personalizzato ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all'attivita' di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 276 del 2003; c) si impegna a presentarsi alla convocazione del servizio per il lavoro competente per la stipula del patto di servizio personalizzato. 5. Possono accedere alla piattaforma, su base volontaria, per svolgere le attivita' di cui al comma 3, anche i restanti componenti adulti del nucleo beneficiario, fatta eccezione per i componenti che hanno i requisiti per richiedere il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023, che accedono nell'ambito di quella misura. 6. Attraverso la piattaforma per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL i dati relativi ai nuclei beneficiari, come specificati e secondo modalita' definite nel decreto previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023, per i quali risulta sottoscritto da parte del richiedente il patto di attivazione digitale sono automaticamente trasmessi al servizio sociale del comune di residenza per il tramite della piattaforma SIISL.