Art. 8 Obblighi dei beneficiari 1. I nuclei familiari beneficiari dell'Adi, una volta sottoscritto il patto di attivazione digitale, sono tenuti ad aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa. Il percorso viene definito nell'ambito di uno o piu' progetti finalizzati a identificare i bisogni del nucleo familiare nel suo complesso e dei singoli componenti. 2. Sono tenuti all'obbligo di adesione e alla partecipazione attiva a tutte le attivita' formative, di lavoro, nonche' alle misure di politica attiva (di seguito, obblighi di attivazione lavorativa) individuate nel progetto di inclusione sociale e lavorativa, i componenti del nucleo familiare maggiorenni che esercitano la responsabilita' genitoriale, non gia' occupati e non frequentanti un regolare corso di studi, e che non abbiano carichi di cura. 3. Sono esclusi dai richiamati obblighi di attivazione lavorativa i beneficiari dell'Adi titolari di pensione diretta o comunque di eta' pari o superiore a sessanta anni; i componenti con disabilita', ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68; i componenti affetti da patologie oncologiche; i componenti con carichi di cura, valutati con riferimento alla presenza di soggetti minori di tre anni di eta', di tre o piu' figli minori di eta', ovvero di componenti il nucleo familiare con disabilita' o non autosufficienza come definita ai fini ISEE; i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere e le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. 4. I componenti con disabilita' o di eta' pari o superiore a sessanta anni o inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere possono comunque richiedere l'adesione volontaria a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo o all'inclusione sociale. Possono, altresi', aderire volontariamente ad un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo tutti i componenti adulti, a diverso titolo esclusi dagli obblighi, ferme restando le condizioni richieste per l'adesione al patto di servizio personalizzato, ad eccezione dei componenti di cui al comma 6, che possono aderire alle attivita' di attivazione lavorativa nell'ambito del SFL. 5. La valutazione multidimensionale e la definizione del patto di inclusione sociale coinvolgono indistintamente tutti i nuclei beneficiari dell'Adi, indipendentemente dalla presenza o meno di componenti tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa e dal loro eventuale indirizzamento anche ai servizi per il lavoro. I beneficiari dell'Adi, anche se esclusi dagli obblighi di attivazione lavorativa, sono comunque tenuti a aderire ad un percorso personalizzato di inclusione sociale attraverso la sottoscrizione del patto di inclusione, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, fatte salve le previsioni di cui al comma 4. Non sottoscrivono il patto di inclusione, pur essendo coinvolti nel percorso, i componenti minorenni. Resta fermo che l'adesione al percorso personalizzato di inclusione sociale avviene su base volontaria per i componenti di cui al comma 4, primo periodo. 6. Non si considerano beneficiari dell'Adi e, pertanto, sono esclusi da tutti gli obblighi, i componenti che non esercitano responsabilita' genitoriali e non sono considerati nella scala di equivalenza con cui si determina l'ammontare del beneficio economico, i quali possono utilizzare il supporto per la formazione e il lavoro ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto-legge n. 48 del 2023. L'indennita' del supporto per la formazione e il lavoro e' cumulabile con il benefico Adi entro il limite massimo di euro 3.000 per singolo componente. 7. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Adi, attivabile al lavoro, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, e' tenuto ad accettare un'offerta di lavoro che abbia le caratteristiche di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 48 del 2023. A seguito della mancata accettazione, senza giustificato motivo, di un'offerta di lavoro di cui al primo periodo, si applicano le previsioni di cui all'art. 8, comma 6, lettera d), del decreto-legge n. 48 del 2023. 8. In caso di avvio di un'attivita' di lavoro dipendente da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'Adi, ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui calcolati sull'intero nucleo. Il reddito da lavoro eccedente la soglia concorre alla determinazione del beneficio economico, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non e' recepito nell'ISEE per l'intera annualita'. L'avvio dell'attivita' di lavoro dipendente e' desunto dalle comunicazioni obbligatorie. Ai fini della determinazione del limite massimo di 3.000 euro di cui al primo periodo, il lavoratore e' tenuto a comunicare all'INPS, comunque, il reddito presunto derivante dall'attivita' lavorativa entro trenta giorni dall'avvio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che calcola esclusivamente la parte eccedente il limite massimo, mettendo l'informazione a disposizione del SIISL. Qualora sia decorso il termine di trenta giorni dall'avvio della attivita', come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, senza che la comunicazione da parte del lavoratore sia stata resa, l'erogazione del beneficio e' sospesa fintanto che non si sia ottemperato a tale obbligo e comunque non oltre tre mesi dall'avvio dell'attivita', decorsi i quali il diritto alla prestazione decade. 9. Nel caso di avvio di un'attivita' d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o piu' componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione dell'assegno di inclusione, il beneficiario e' tenuto a comunicare l'avvio all'INPS entro il giorno antecedente all'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio, secondo modalita' definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposizione del SIISL. Il reddito e' individuato, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 48 del 2023, secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attivita' ed e' comunicato entro il quindicesimo giorno successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno. A titolo di incentivo, il beneficiario fruisce senza variazioni dell'Adi per le due mensilita' successive a quella di variazione della condizione occupazionale, ferma restando la durata complessiva del beneficio. Il beneficio e' successivamente aggiornato ogni trimestre avendo a riferimento il trimestre precedente, e il reddito che deve essere comunicato all'INPS comunque per l'intero importo, concorre esclusivamente per la parte eccedente i 3.000 euro lordi annui. Le disposizioni di cui ai precedenti due commi si intendono riferite anche alle soglie del maggior reddito da lavoro percepito e alle modalita' della conseguente comunicazione, relative al SFL. 10. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, relativamente alla compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del medesimo decreto, l'accettazione di un'offerta di lavoro di durata compresa tra uno e sei mesi, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie o dalle comunicazioni di avvio dell'attivita' lavorativa trasmesse all'INPS dal lavoratore, qualora preveda una retribuzione superiore a 3.000 euro che comporterebbe la decadenza del beneficio, determina, per il periodo di durata del rapporto di lavoro, la sospensione dell'erogazione del beneficio al nucleo familiare. Al termine del rapporto di lavoro, come desumibile dalle comunicazioni obbligatorie, l'INPS, al ricorrere delle condizioni previste dal decreto-legge n. 48 del 2023 e dal presente decreto, eroga il beneficio per il periodo residuo di fruizione dello stesso. Il reddito percepito dal rapporto di lavoro di cui al presente comma non si computa ai fini della determinazione del reddito per il mantenimento del beneficio. La compatibilita' tra il beneficio economico e il reddito da lavoro percepito e' verificata sulla base delle comunicazioni che il beneficiario invia all'INPS. 11. In caso di partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro che prevedano indennita' o benefici di partecipazione comunque denominati, o di accettazione di offerte di lavoro anche di durata inferiore a un mese, la cumulabilita' con il beneficio previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, e' riconosciuta entro il limite massimo annuo di 3.000 euro lordi per nucleo familiare, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo. 12. I beneficiari dell'Adi, fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, sono tenuti a comunicare ogni variazione riguardante le condizioni e i requisiti di accesso alla misura e per il suo mantenimento, a pena di decadenza dal beneficio, entro quindici giorni dall'evento modificativo ai sensi dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023. 13. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione del beneficio, l'interessato presenta, entro un mese dalla variazione, a pena di decadenza dal beneficio, una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata, di seguito DSU, per la richiesta dell'ISEE, per le valutazioni in ordine alla permanenza dei requisiti per la concessione del beneficio e all'aggiornamento della misura da parte dell'INPS. Con la sola eccezione delle variazioni consistenti in decessi e nascite, dal mese successivo a quello della presentazione della DSU a fini ISEE aggiornata, il nuovo nucleo puo' presentare una nuova domanda di Adi, venendo meno gli effetti della precedente.