Art. 9 Modalita' di attivazione e funzionamento della misura 1. Il percorso di attivazione viene attuato per mezzo del SIISL, attraverso l'invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli eventuali sostegni. 2. Il nucleo e' convocato dai servizi sociali che effettuano una valutazione multidimensionale dei bisogni, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. I beneficiari, in assenza di convocazione da parte del servizio sociale, sono comunque tenuti a presentarsi per un primo incontro entro i medesimi termini di centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale, con contestuale registrazione da parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi. Qualora nei termini indicati non risulta avvenuto un primo incontro, l'erogazione e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 3, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali, o presso gli istituti di patronato, per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico e' sospeso. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023. 3. In esito alla valutazione di cui al comma precedente, con riferimento ai componenti di eta' compresa tra i diciotto e i cinquantanove anni, che esercitano le responsabilita' genitoriali, tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono individuati i componenti attivabili al lavoro. Per il tramite di GePI e del SIISL, i componenti attivabili al lavoro sono comunicati ai Centri per l'impiego ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 48 del 2023, per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato o per l'aggiornamento di un patto di servizio gia' sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Al fine di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di servizio ai componenti attivabili al lavoro e' richiesta la sottoscrizione del patto di attivazione digitale individuale, entro trenta giorni dalla valutazione di cui al comma 2. Successivamente alla sottoscrizione del patto, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio personalizzato per aggiornare la propria posizione. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto di servizio personalizzato nei termini indicati dal presente comma, a causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio e' sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 48 del 2023. Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato motivo, e che non sottoscrivono il patto di servizio personalizzato, decadono dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 48 del 2023. 4. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per la garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per il trattamento dei dati e le misure di garanzia e tutela degli interessati, anche con riguardo ai trattamenti automatizzati effettuati a fini di profilazione e alla necessita' di verifiche periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel processo decisionale relativo all'individuazione dei percorsi di politica attiva del lavoro, si rinvia alle previsioni di cui alla deliberazione n. 11 del commissario straordinario del 7 novembre 2022 e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. 5. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte dei comuni, singoli o associati, puo' essere effettuata tramite la piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa che opera nel SIISL ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti a tal fine forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite con accordo in sede di Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. In corso di fruizione della misura Adi, nel SIISL sono registrati i dati sullo stato della domanda e gli ulteriori eventi rilevanti sulla prestazione, come indicati nel decreto ministeriale previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. 7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e la relativa presa in carico del beneficiario dell'assegno di inclusione attivabile al lavoro, siano effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, mediante il SIU che mette a disposizione l'informazione al SIISL.