Art. 9 
 
        Modalita' di attivazione e funzionamento della misura 
 
  1. Il percorso di attivazione viene attuato per  mezzo  del  SIISL,
attraverso l'invio  automatico  dei  dati  del  nucleo  familiare  al
servizio sociale del comune di residenza per l'analisi e la presa  in
carico dei componenti con bisogni complessi e per l'attivazione degli
eventuali sostegni. 
  2. Il nucleo e' convocato dai servizi sociali  che  effettuano  una
valutazione   multidimensionale   dei   bisogni,   finalizzata   alla
sottoscrizione di un patto per l'inclusione entro  centoventi  giorni
dalla  sottoscrizione  del   patto   di   attivazione   digitale.   I
beneficiari,  in  assenza  di  convocazione  da  parte  del  servizio
sociale, sono comunque tenuti a presentarsi  per  un  primo  incontro
entro i medesimi termini di centoventi  giorni  dalla  sottoscrizione
del patto di attivazione digitale, con contestuale  registrazione  da
parte dei servizi sociali nella piattaforma GePi. Qualora nei termini
indicati non risulta avvenuto  un  primo  incontro,  l'erogazione  e'
sospesa, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto-legge n.  48  del
2023, per essere riattivata a seguito dell'incontro. Successivamente,
ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai  soggetti  attivabili
al lavoro di cui al comma 3, sono tenuti  a  presentarsi  ai  servizi
sociali, o presso  gli  istituti  di  patronato,  per  aggiornare  la
propria posizione. In caso di  mancata  presentazione,  il  beneficio
economico e' sospeso. Resta fermo che il nucleo beneficiario che  non
si  presenta  alle  convocazioni  da   parte   dei   servizi,   senza
giustificato motivo, decade dalla misura, ai sensi dell'art. 8, comma
6, lettera a), del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  3. In esito alla  valutazione  di  cui  al  comma  precedente,  con
riferimento ai componenti  di  eta'  compresa  tra  i  diciotto  e  i
cinquantanove anni, che esercitano  le  responsabilita'  genitoriali,
tenuti agli obblighi di attivazione lavorativa  ai  sensi  di  quanto
previsto dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023, sono
individuati i componenti attivabili al lavoro. Per il tramite di GePI
e del SIISL, i componenti attivabili al  lavoro  sono  comunicati  ai
Centri per l'impiego ovvero ai soggetti accreditati ai servizi per il
lavoro, nel rispetto di quanto previsto dall'art.  6,  comma  7,  del
decreto-legge n. 48 del 2023, per  la  sottoscrizione  del  patto  di
servizio personalizzato o per l'aggiornamento di un patto di servizio
gia' sottoscritto entro sessanta giorni dalla comunicazione. Al  fine
di agevolare il percorso di sottoscrizione del patto di  servizio  ai
componenti attivabili al lavoro e' richiesta  la  sottoscrizione  del
patto di attivazione digitale individuale, entro trenta giorni  dalla
valutazione di cui al comma 2.  Successivamente  alla  sottoscrizione
del patto, ogni novanta giorni, i  beneficiari  di  cui  al  presente
comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego ovvero presso
i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia  stato
sottoscritto il patto di servizio personalizzato  per  aggiornare  la
propria posizione. Nel caso di mancata sottoscrizione  del  patto  di
servizio personalizzato nei termini indicati dal  presente  comma,  a
causa della mancata convocazione dei soggetti attivabili al lavoro da
parte dei servizi competenti, l'erogazione del beneficio e'  sospesa,
ai sensi dell'art. 4, comma 5, del  decreto-legge  n.  48  del  2023.
Resta fermo che i soggetti attivabili al lavoro che non si presentano
alle convocazioni da parte dei servizi senza giustificato  motivo,  e
che non sottoscrivono il patto di servizio  personalizzato,  decadono
dalla misura,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  6,  lettera  b),  del
decreto-legge n. 48 del 2023. 
  4. Il patto di servizio personalizzato puo' prevedere l'adesione ai
percorsi formativi previsti dal Programma nazionale per  la  garanzia
di occupabilita' dei lavoratori  (GOL),  di  cui  alla  Missione  M5,
componente C1, del Piano nazionale di ripresa e  resilienza.  Per  il
trattamento  dei  dati  e  le  misure  di  garanzia  e  tutela  degli
interessati,  anche  con  riguardo   ai   trattamenti   automatizzati
effettuati a fini di profilazione  e  alla  necessita'  di  verifiche
periodiche sulla qualita' dei dati e l'intervento umano nel  processo
decisionale relativo  all'individuazione  dei  percorsi  di  politica
attiva  del  lavoro,  si  rinvia  alle   previsioni   di   cui   alla
deliberazione n. 11 del commissario straordinario del 7 novembre 2022
e all'allegato tecnico n. 4 del decreto attuativo dell'art. 5,  comma
3, del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  5. La convocazione dei beneficiari attivabili al lavoro nonche' dei
richiedenti la misura e dei relativi nuclei beneficiari da parte  dei
comuni, singoli  o  associati,  puo'  essere  effettuata  tramite  la
piattaforma di attivazione per l'inclusione sociale e lavorativa  che
opera  nel  SIISL  ovvero  con  altri  mezzi,   quali   messaggistica
telefonica o posta elettronica, utilizzando i  contatti  a  tal  fine
forniti dai beneficiari, secondo modalita' definite  con  accordo  in
sede di Conferenza unificata di  cui  all'  articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6.  In  corso  di  fruizione  della  misura  Adi,  nel  SIISL  sono
registrati i dati sullo stato della domanda e  gli  ulteriori  eventi
rilevanti sulla prestazione, come indicati nel  decreto  ministeriale
previsto dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge n. 48 del 2023. 
  7. Le regioni possono stabilire che la sottoscrizione del patto  di
servizio  personalizzato  e  la  relativa   presa   in   carico   del
beneficiario dell'assegno di inclusione attivabile al  lavoro,  siano
effettuate presso i soggetti accreditati ai servizi  per  il  lavoro,
mediante il SIU che mette a disposizione l'informazione al SIISL.