Art. 2 Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a base di larva gialla della farina «larva di Tenebrio molitor» 1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento, utilizzando le dizioni «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) congelata», «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) essiccata» o «larva gialla della farina (larva di Tenebrio molitor) in polvere», a seconda della forma utilizzata. 2. La medesima etichetta deve indicare che tale ingrediente puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) congelata o "Il prodotto alimentare contiene larva di Tenebrio molitor (larva gialla della farina) essiccata o "Il prodotto alimentare contiene Tenebrio molitor (larva della farina gialla) in polvere», a seconda della forma utilizzata. 4. Le indicazioni di cui al comma precedente devono essere specificate in modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri. 5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm. 6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica.