Art. 2 
 
Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti  a
  base di larva gialla della farina «larva di Tenebrio molitor» 
 
  1. L'etichetta dei prodotti alimentari,  indicati  all'art.  1  del
presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento,
utilizzando le dizioni «larva gialla della farina (larva di  Tenebrio
molitor) congelata», «larva gialla della farina  (larva  di  Tenebrio
molitor) essiccata» o «larva gialla della farina (larva  di  Tenebrio
molitor) in polvere», a seconda della forma utilizzata. 
  2. La medesima etichetta deve indicare che  tale  ingrediente  puo'
provocare reazioni allergiche nei consumatori con  allergie  note  ai
crostacei e ai prodotti a  base  di  crostacei,  ai  molluschi  e  ai
prodotti a base  di  molluschi  e  agli  acari  della  polvere.  Tale
indicazione  deve   essere   collocata   accanto   all'elenco   degli
ingredienti  e  riportata  secondo  quanto  previsto  dall'art.   21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  3. Nel campo visivo  principale,  stampate  in  modo  da  risultare
facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere  riportate
le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare  contiene  larva  di
Tenebrio molitor (larva gialla della farina) congelata o "Il prodotto
alimentare contiene larva di Tenebrio  molitor  (larva  gialla  della
farina) essiccata o "Il prodotto alimentare contiene Tenebrio molitor
(larva della farina  gialla)  in  polvere»,  a  seconda  della  forma
utilizzata. 
  4.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma  precedente  devono  essere
specificate in modo immediatamente  visibile  per  l'acquirente,  non
devono essere in nessun modo nascoste, oscurate, limitate o  separate
da  altre  indicazioni  scritte  o  grafiche  o  da  altri   elementi
suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in
caratteri  la  cui  parte  mediana  (altezza   della   x),   definita
nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non e'  inferiore
a 1,2 millimetri. 
  5. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie  maggiore
misura meno di  80  cm²,  l'altezza  della  x  della  dimensione  dei
caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm. 
  6. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere
posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso  apposita
cartellonistica.