Art. 4
Controlli e sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle
disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie, come previste
dal presente decreto, si applicano le sanzioni previste dal decreto
legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.
2. Restano ferme le competenze spettanti all'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato ai sensi del decreto legislativo 2
agosto 2007, n. 145, e del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e quelle spettanti, in materia di sicurezza alimentare, al
Ministero della salute e alle altre autorita' indicate dall'art. 2,
comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.
3. I soggetti che svolgono attivita' di controllo sono tenuti agli
obblighi di riservatezza sulle informazioni acquisite in conformita'
alla vigente legislazione.