Art. 5 
 
     Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento 
 
  1. Il presente decreto si applica a tutti  i  prodotti  immessi  in
commercio a  partire  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Le  disposizioni  del  presente  decreto  non  si  applicano  ai
prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati  o  commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia  o  in  uno
Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 6 aprile 2023 
 
                    Il Ministro dell'agricoltura, 
                     della sovranita' alimentare 
                           e delle foreste 
                            Lollobrigida 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1622