Art. 5
Termini di applicazione e clausola di mutuo riconoscimento
1. Il presente decreto si applica a tutti i prodotti immessi in
commercio a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai
prodotti di cui all'art. 1 legalmente fabbricati o commercializzati
in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o in uno
Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo
ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 2023
Il Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare
e delle foreste
Lollobrigida
Il Ministro delle imprese
e del made in Italy
Urso
Il Ministro della salute
Schillaci
Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del
made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 1622