Art. 2
Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti a
base di larve di Alphitobius diaperinus
1. L'etichetta dei prodotti alimentari, indicati all'art. 1 del
presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento,
utilizzando le dizioni «Larve di Alphitobius diaperinus (verme della
farina minore) congelate/in pasta» o «Larve di Alphitobius diaperinus
(verme della farina minore) essiccate/in polvere», a seconda della
forma utilizzata.
2. La medesima etichetta deve, altresi', indicare che tale
ingrediente puo' provocare reazioni allergiche nei consumatori con
allergie note ai crostacei e ai prodotti a base di crostacei, ai
molluschi e ai prodotti a base di molluschi e agli acari della
polvere. Tale indicazione deve essere collocata accanto all'elenco
degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto dall'art. 21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
3. Nel campo visivo principale, stampate in modo da risultare
facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere riportate
le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare contiene larve di
Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in
pasta, essiccate e in polvere, a seconda della forma utilizzata.
4. In caso di integratore alimentare contenente il nuovo alimento
autorizzato, la relativa etichetta deve indicare, nel campo visivo
principale, che il prodotto non puo' essere assunto da persone minori
di anni 18.
5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono essere specificate in
modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono essere in
nessun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre
indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di
interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la
cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del
regolamento (UE) n. 1169/2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri.
6. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore
misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei
caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm.
7. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere
posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita
cartellonistica.