Art. 2 
 
Contenuto delle etichette da apporre sui prodotti e sugli alimenti  a
               base di larve di Alphitobius diaperinus 
 
  1. L'etichetta dei prodotti alimentari,  indicati  all'art.  1  del
presente decreto, deve contenere la denominazione del nuovo alimento,
utilizzando le dizioni «Larve di Alphitobius diaperinus (verme  della
farina minore) congelate/in pasta» o «Larve di Alphitobius diaperinus
(verme della farina minore) essiccate/in polvere»,  a  seconda  della
forma utilizzata. 
  2.  La  medesima  etichetta  deve,  altresi',  indicare  che   tale
ingrediente puo' provocare reazioni allergiche  nei  consumatori  con
allergie note ai crostacei e ai prodotti  a  base  di  crostacei,  ai
molluschi e ai prodotti a  base  di  molluschi  e  agli  acari  della
polvere. Tale indicazione deve essere  collocata  accanto  all'elenco
degli ingredienti e riportata secondo quanto previsto  dall'art.  21,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1169/2011. 
  3. Nel campo visivo  principale,  stampate  in  modo  da  risultare
facilmente visibili e chiaramente leggibili, devono essere  riportate
le seguenti indicazioni: «Il prodotto alimentare  contiene  larve  di
Alphitobius diaperinus (verme  della  farina  minore)  congelate,  in
pasta, essiccate e in polvere, a seconda della forma utilizzata. 
  4. In caso di integratore alimentare contenente il  nuovo  alimento
autorizzato, la relativa etichetta deve indicare,  nel  campo  visivo
principale, che il prodotto non puo' essere assunto da persone minori
di anni 18. 
  5. Le indicazioni di cui al comma 3 devono  essere  specificate  in
modo immediatamente visibile per l'acquirente, non devono  essere  in
nessun  modo  nascoste,  oscurate,  limitate  o  separate  da   altre
indicazioni scritte o grafiche o da altri  elementi  suscettibili  di
interferire. Le medesime indicazioni sono stampate  in  caratteri  la
cui parte mediana (altezza della x), definita  nell'allegato  IV  del
regolamento (UE) n. 1169/2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri. 
  6. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie  maggiore
misura meno di  80  cm²,  l'altezza  della  x  della  dimensione  dei
caratteri di cui al comma 2 e' pari o superiore a 0,9 mm. 
  7. I prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto, devono essere
posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso  apposita
cartellonistica.