IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in
materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione»;
Visto l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 42 del 2009, secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni volte a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del fondo perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 2, comma 2 della legge n. 42 del 2009, che prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore della
perequazione della capacita' fiscale per le funzioni diverse da
quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) della
Costituzione;
Visto l'art. 11, comma 1, lettera c) della menzionata legge n. 42
del 2009, recante i principi e criteri direttivi concernenti il
finanziamento delle funzioni di comuni, province e citta'
metropolitane, il quale prevede che le spese per le funzioni di
comuni, province e citta' metropolitane relative alle funzioni
diverse da quelle di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p)
della Costituzione, siano finanziate, tra l'altro, con il fondo
perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante;
Visto l'art. 13, comma 1 della legge n. 42 del 2009 il quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono essere presi in considerazione i tributi propri
valutati ad aliquota standard;
Visto l'art. 13, comma 1, lettera f) della legge n. 42 del 2009,
che, nel dettare i principi e i criteri direttivi concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi per gli enti locali,
stabilisce che, per le spese relative all'esercizio delle funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i comuni e
quello per le province e le citta' metropolitane sono diretti a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali;
Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 42 del
2009, che prevede, con riguardo al coordinamento e alla disciplina
fiscale dei diversi livelli di governo, che sia garantita la
trasparenza delle diverse capacita' fiscali e delle risorse
complessive per abitante prima e dopo la perequazione, in modo da
salvaguardare il principio dell'ordine della graduatoria delle
capacita' fiscali e la sua eventuale modifica a seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale;
Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, il
quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere tecnico della Commissione tecnica per i fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1, comma 29 della legge 28
dicembre 2015, n. 208, di concerto con il Ministro dell'interno,
previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma 449. In caso di mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
al periodo precedente e', comunque, emanato entro il 15 novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
in base al quale il fondo di solidarieta' comunale e' destinato, per
euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui
alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni
standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di
riferimento. La quota di cui al periodo precedente e' incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a raggiungere il valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030;
Visto l'art. 1, comma 839 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il
quale ha previsto che la lettera c) del comma 449 dell'art. 1 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota
del Fondo di solidarieta' comunale e' ripartita sulla base della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il
30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni standard propone
la metodologia per la neutralizzazione della componente rifiuti,
anche attraverso l'esclusione della predetta componente dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard. Tale metodologia e'
recepita nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale;
Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232 del 2016
laddove stabilisce che l'ammontare complessivo della capacita'
fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e'
determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e' incrementata del 5 per cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno 2029, e', invece,
distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari
all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di
solidarieta' comunale dell'anno precedente, eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della
quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo
periodo;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale dispone che le metodologie e le
elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal
Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle
finanze e sottoposte dallo stesso Dipartimento alla Commissione
tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono
approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione da
parte della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, sono
adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'art. 1, comma
380-quater della legge n. 228 del 2012;
Visto il medesimo art. 43, comma 5-quater, secondo periodo del
predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di
decreto e' trasmesso alla Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, per l'intesa;
Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo del decreto-legge
n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 -
vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle Camere ai
sensi del quarto periodo dello stesso comma 5-quater il quale
stabilisce che lo schema di decreto con la nota metodologica e la
stima e' trasmesso alle Camere dopo la conclusione dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di esso sia espresso,
entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso il termine di trenta
giorni dalla data di trasmissione, il decreto puo' comunque essere
adottato. Il Ministro, se non intende conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'on. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Ritenuto di dover procedere all'approvazione della nota
metodologica e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario mediante l'adozione di un nuovo
decreto ministeriale ai sensi del citato art. 43, comma 5-quater del
decreto-legge n. 133 del 2014;
Approvate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard in
data 27 febbraio 2023 le metodologie e le elaborazioni relative alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni;
Considerato che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non e'
stata raggiunta l'intesa in sede di Conferenza Stato-citta' e
autonomie locali, ai sensi dell'art. 43, comma 5-quater del
decreto-legge n. 133 del 2014, e che la medesima norma al quarto
periodo prevede che in caso di mancata intesa lo schema di
provvedimento vada trasmesso alle Camere affinche', entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale e le altre commissioni
competenti per materia esprimano il proprio parere;
Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere
e assegnato in data 28 settembre 2023, in sede consultiva (atto
Governo n. 83) alla Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale, alla V Commissione bilancio, tesoro e
programmazione della Camera e alla 5ª Commissione bilancio del
Senato;
Considerato che in data 8 novembre 2023 la Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale ha reso parere favorevole
con la seguente osservazione: «valutare l'opportunita', in vista dei
prossimi aggiornamenti della nota metodologica relativa alla
procedura di calcolo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni
a statuto ordinario, di considerare, nella definizione delle
variabili reddituali utilizzate ai fini della stima della capacita'
fiscale residuale, non solo il reddito complessivo soggetto ad IRPEF
ma anche l'insieme dei redditi soggetti alle imposte sostitutive
riferibile a ciascun territorio»;
Considerato che in data 8 novembre 2023 la V Commissione bilancio,
tesoro e programmazione della Camera ha espresso parere favorevole;
Considerato che in data 25 ottobre 2023 la 5ª Commissione bilancio
del Senato ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1
Approvazione della nota metodologica relativa alla procedura di
calcolo e della stima della capacita' fiscale per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario
1. Sono approvate la stima della capacita' fiscale per singolo
comune delle regioni a statuto ordinario e la nota metodologica
relativa alla procedura di calcolo contenute rispettivamente
nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 15 dicembre 2023
Il Vice Ministro: Leo