IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo  in
materia di federalismo fiscale, in  attuazione  dell'art.  119  della
Costituzione»; 
  Visto l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 42 del 2009,  secondo
il quale la predetta legge reca, tra le altre, disposizioni  volte  a
disciplinare l'istituzione e il funzionamento del  fondo  perequativo
per i territori con minore capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 2, comma 2 della legge n. 42 del  2009,  che  prevede,
alla lettera m), n. 2, il superamento graduale, per tutti  i  livelli
istituzionali, del  criterio  della  spesa  storica  a  favore  della
perequazione della capacita'  fiscale  per  le  funzioni  diverse  da
quelle  di  cui  all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p)   della
Costituzione; 
  Visto l'art. 11, comma 1, lettera c) della menzionata legge  n.  42
del 2009, recante i  principi  e  criteri  direttivi  concernenti  il
finanziamento  delle  funzioni   di   comuni,   province   e   citta'
metropolitane, il quale prevede che  le  spese  per  le  funzioni  di
comuni,  province  e  citta'  metropolitane  relative  alle  funzioni
diverse da quelle di cui all'art.  117,  secondo  comma,  lettera  p)
della Costituzione, siano  finanziate,  tra  l'altro,  con  il  fondo
perequativo basato sulla capacita' fiscale per abitante; 
  Visto l'art. 13, comma 1 della  legge  n.  42  del  2009  il  quale
prevede, alla lettera e), che, ai fini dell'entita' e del riparto dei
fondi perequativi per gli enti locali, per la standardizzazione delle
entrate devono  essere  presi  in  considerazione  i  tributi  propri
valutati ad aliquota standard; 
  Visto l'art. 13, comma 1, lettera f) della legge n.  42  del  2009,
che, nel  dettare  i  principi  e  i  criteri  direttivi  concernenti
l'entita' e il riparto dei fondi perequativi  per  gli  enti  locali,
stabilisce che, per le spese relative  all'esercizio  delle  funzioni
diverse da quelle fondamentali, il fondo perequativo per i  comuni  e
quello per le province e  le  citta'  metropolitane  sono  diretti  a
ridurre le differenze tra le capacita' fiscali; 
  Visto l'art. 17, comma 1, lettera a) della medesima legge n. 42 del
2009, che prevede, con riguardo al coordinamento  e  alla  disciplina
fiscale  dei  diversi  livelli  di  governo,  che  sia  garantita  la
trasparenza  delle  diverse  capacita'  fiscali   e   delle   risorse
complessive per abitante prima e dopo la  perequazione,  in  modo  da
salvaguardare  il  principio  dell'ordine  della  graduatoria   delle
capacita'  fiscali  e   la   sua   eventuale   modifica   a   seguito
dell'evoluzione del quadro economico territoriale; 
  Visto l'art. 1, comma 380, lettera b) della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, che ha istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'interno, il Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 451 della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  il
quale prevede che  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
previo parere tecnico della  Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni
standard istituita ai sensi dell'art. 1,  comma  29  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, di  concerto  con  il  Ministro  dell'interno,
previo accordo da sancire  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di
riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno  precedente  a
quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del  Fondo
di solidarieta' comunale di cui al comma  449.  In  caso  di  mancato
accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di  cui
al periodo precedente e', comunque,  emanato  entro  il  15  novembre
dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
in base al quale il fondo di solidarieta' comunale e' destinato,  per
euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di  cui
alla lettera b) dello stesso comma 449 non distribuita e della  quota
dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla
regolazione dei  rapporti  finanziari,  ai  comuni  delle  regioni  a
statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017 e il 45 per
cento per gli anni 2018 e 2019, da distribuire tra i predetti  comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali e  i  fabbisogni
standard  approvati  dalla  Commissione  tecnica  per  i   fabbisogni
standard entro il 30  settembre  dell'anno  precedente  a  quello  di
riferimento. La quota di cui al periodo  precedente  e'  incrementata
del 5 per cento annuo dall'anno 2020, sino a  raggiungere  il  valore
del 100 per cento a decorrere dall'anno 2030; 
  Visto l'art. 1, comma 839 della legge 29 dicembre 2022, n. 197,  il
quale ha previsto che la lettera c) del comma 449 dell'art.  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la  quota
del Fondo di solidarieta' comunale  e'  ripartita  sulla  base  della
differenza tra le capacita' fiscali e i fabbisogni standard approvati
entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il
30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
il quale stabilisce che, ai fini della determinazione della  predetta
differenza la Commissione tecnica per i fabbisogni  standard  propone
la metodologia per  la  neutralizzazione  della  componente  rifiuti,
anche  attraverso  l'esclusione   della   predetta   componente   dai
fabbisogni e dalle capacita' fiscali standard.  Tale  metodologia  e'
recepita nel  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
relativo al riparto del Fondo di solidarieta' comunale; 
  Visto l'art. 1, comma 449, lettera c) della legge n. 232  del  2016
laddove  stabilisce  che  l'ammontare  complessivo  della   capacita'
fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto  ordinario  e'
determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo
della capacita' fiscale da perequare sino all'anno 2019. A  decorrere
dall'anno 2020 la predetta quota e'  incrementata  del  5  per  cento
annuo, sino a raggiungere il valore del 100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2029. La restante quota, sino all'anno  2029,  e',  invece,
distribuita  assicurando   a   ciascun   comune   un   importo   pari
all'ammontare  algebrico  della  medesima  componente  del  Fondo  di
solidarieta'    comunale    dell'anno    precedente,    eventualmente
rettificata, variato in misura corrispondente alla  variazione  della
quota di fondo non ripartita  secondo  i  criteri  di  cui  al  primo
periodo; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, primo periodo del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 2014, n. 164, il quale  dispone  che  le  metodologie  e  le
elaborazioni relative alla determinazione delle capacita' fiscali dei
comuni, delle province e delle citta' metropolitane sono definite dal
Dipartimento  delle  finanze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e  sottoposte  dallo  stesso  Dipartimento  alla  Commissione
tecnica  per  i  fabbisogni  standard,   anche   separatamente,   per
l'approvazione; in assenza di osservazioni, le  stesse  si  intendono
approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo, del decreto-legge
n. 133 del 2014, con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, previa approvazione  da
parte della Commissione  tecnica  per  i  fabbisogni  standard,  sono
adottate, anche separatamente, la  nota  metodologica  relativa  alla
procedura di calcolo e la stima delle capacita' fiscali  per  singolo
comune delle regioni a statuto ordinario, di cui  all'art.  1,  comma
380-quater della legge n. 228 del 2012; 
  Visto il medesimo art. 43,  comma  5-quater,  secondo  periodo  del
predetto decreto-legge n. 133 del 2014, in base al quale lo schema di
decreto  e'  trasmesso  alla  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali, per l'intesa; 
  Visto l'art. 43, comma 5-quater, secondo periodo del  decreto-legge
n. 133 del 2014, secondo cui, qualora ricorra la condizione di cui al
comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  -
vale a dire quando l'intesa espressamente prevista dalla legge non e'
raggiunta entro trenta giorni dalla  prima  seduta  della  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine
del giorno - il decreto medesimo e' comunque inviato alle  Camere  ai
sensi del  quarto  periodo  dello  stesso  comma  5-quater  il  quale
stabilisce che lo schema di decreto con la  nota  metodologica  e  la
stima e' trasmesso  alle  Camere  dopo  la  conclusione  dell'intesa,
ovvero in caso di mancata intesa, perche' su di  esso  sia  espresso,
entro trenta giorni dalla  data  di  trasmissione,  il  parere  della
Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di
cui all'art. 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e delle  Commissioni
parlamentari competenti per materia. Decorso  il  termine  di  trenta
giorni dalla data di trasmissione, il decreto  puo'  comunque  essere
adottato.  Il  Ministro,  se  non  intende  conformarsi   ai   pareri
parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui  indica  le
ragioni per le quali non si e' conformato ai citati pareri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'on.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Ritenuto   di   dover   procedere   all'approvazione   della   nota
metodologica e della stima delle capacita' fiscali per singolo comune
delle regioni a statuto ordinario mediante  l'adozione  di  un  nuovo
decreto ministeriale ai sensi del citato art. 43, comma 5-quater  del
decreto-legge n. 133 del 2014; 
  Approvate dalla Commissione tecnica per i  fabbisogni  standard  in
data 27 febbraio 2023 le metodologie e le elaborazioni relative  alla
determinazione delle capacita' fiscali dei comuni; 
  Considerato che, nel corso della seduta del 21 giugno 2023, non  e'
stata  raggiunta  l'intesa  in  sede  di  Conferenza  Stato-citta'  e
autonomie  locali,  ai  sensi  dell'art.  43,  comma   5-quater   del
decreto-legge n. 133 del 2014, e che  la  medesima  norma  al  quarto
periodo  prevede  che  in  caso  di  mancata  intesa  lo  schema   di
provvedimento vada trasmesso  alle  Camere  affinche',  entro  trenta
giorni dalla data di trasmissione, la  Commissione  parlamentare  per
l'attuazione  del  federalismo  fiscale  e   le   altre   commissioni
competenti per materia esprimano il proprio parere; 
  Considerato che lo schema di decreto e' stato trasmesso alle Camere
e assegnato in data 28  settembre  2023,  in  sede  consultiva  (atto
Governo n. 83) alla Commissione  parlamentare  per  l'attuazione  del
federalismo  fiscale,  alla  V   Commissione   bilancio,   tesoro   e
programmazione della  Camera  e  alla  5ª  Commissione  bilancio  del
Senato; 
  Considerato che in data 8 novembre 2023 la Commissione parlamentare
per l'attuazione del federalismo fiscale ha  reso  parere  favorevole
con la seguente osservazione: «valutare l'opportunita', in vista  dei
prossimi  aggiornamenti  della  nota   metodologica   relativa   alla
procedura di calcolo della capacita' fiscale dei comuni delle regioni
a  statuto  ordinario,  di  considerare,  nella   definizione   delle
variabili reddituali utilizzate ai fini della stima  della  capacita'
fiscale residuale, non solo il reddito complessivo soggetto ad  IRPEF
ma anche l'insieme dei  redditi  soggetti  alle  imposte  sostitutive
riferibile a ciascun territorio»; 
  Considerato che in data 8 novembre 2023 la V Commissione  bilancio,
tesoro e programmazione della Camera ha espresso parere favorevole; 
  Considerato che in data 25 ottobre 2023 la 5ª Commissione  bilancio
del Senato ha espresso parere favorevole; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Approvazione della  nota  metodologica  relativa  alla  procedura  di
  calcolo e della stima della capacita' fiscale  per  singolo  comune
  delle regioni a statuto ordinario 
  1. Sono approvate la stima  della  capacita'  fiscale  per  singolo
comune delle regioni a  statuto  ordinario  e  la  nota  metodologica
relativa  alla  procedura  di   calcolo   contenute   rispettivamente
nell'allegato A e nell'allegato B al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 15 dicembre 2023 
 
                                                Il Vice Ministro: Leo