IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il regio-decreto 30 marzo 1942 n. 327, recante l'approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952
n. 328, recante l'approvazione del Regolamento per  l'esecuzione  del
Codice della navigazione (Navigazione marittima); 
  Visto l'art. 41  del  decreto-legge  23  settembre  2022,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022,  n.  175
rubricato «Disposizioni urgenti in materia di regime fiscale  per  le
navi iscritte nel registro  internazionale.  Decisione  C  (2020)3667
final dell'11 giugno 2020 della Commissione  europea.  Caso  SA.48260
(2017/NN)», che ha modificato il decreto-legge 30 dicembre  1997,  n.
457; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 1997, n.  457,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  27  febbraio  1998  n.  30,  concernente
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo del  settore  dei  trasporti  e
l'incremento   dell'occupazione»,   e,   in    particolare,    l'art.
6-quinquies,  che  stabilisce  l'applicazione  dei  benefici  di  cui
all'art. 4, comma 2, in relazione al reddito derivante: 
    a)  dai  proventi  principali  risultanti  dalle   attivita'   di
trasporto marittimo, quali i  proventi  derivanti  dalla  vendita  di
biglietti o tariffe per il trasporto merci e, in caso di trasporto di
passeggeri, dalla  locazione  di  cabine  nel  contesto  del  viaggio
marittimo e dalla vendita  di  alimenti  e  bevande  per  il  consumo
immediato a bordo; 
    b) dallo svolgimento  delle  attivita'  assimilate  a  quelle  di
trasporto marittimo di cui all'art. 1, comma 1; 
    c) dallo svolgimento  delle  attivita'  accessorie  derivanti  da
attivita'  di  trasporto  marittimo,  a  condizione  che  in  ciascun
esercizio i relativi ricavi di competenza  non  superino  il  50  per
cento dei ricavi totali  ammissibili  derivanti  dalla  utilizzazione
della nave, nel qual caso il regime di cui al presente comma  non  si
applica alla quota eccedente il 50 per cento; 
  Visto il comma 3 del citato art. 6-quinquies del  decreto-legge  30
dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1998, n. 30 che, demanda ad un decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  l'individuazione   delle
attivita' accessorie derivanti da attivita' di  trasporto  marittimo,
nonche' le modalita' di acquisizione da  parte  dell'impresa,  presso
societa' controllate, controllanti, sottoposte a comune  controllo  o
collegate, dei servizi a  terra,  come  le  escursioni  locali  e  il
trasporto parziale  su  strada,  inclusi  nel  pacchetto  di  servizi
complessivo; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», e, in particolare, l'art. 5, comma 1,  secondo  il  quale
«il «Ministero delle infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili»
assume la denominazione di  «Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti»»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua, ai sensi  dell'art.  6-quinquies,
comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  le  attivita'
accessorie derivanti da attivita' di trasporto marittimo, nonche'  le
modalita' di acquisizione  da  parte  dell'impresa,  presso  societa'
controllate, controllanti, sottoposte a comune controllo o collegate,
dei servizi a terra, al cui reddito applicare le disposizioni di  cui
all'art. 4, comma 2, del richiamato decreto-legge 30  dicembre  1997,
n. 457.