IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre  2020,  n.  130,  convertito  con
modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di  adottare  misure
di gestione delle operazioni di soccorso in mare; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 dicembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  della  giustizia,
delle infrastrutture e dei trasporti, degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e della difesa; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 
 
  1. All'articolo 1  del  decreto-legge  21  ottobre  2020,  n.  130,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  173,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
    b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
  «2-bis. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle  ipotesi
di operazioni di soccorso  immediatamente  comunicate  al  centro  di
coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area  di
responsabilita' si svolge  l'evento  e  allo  Stato  di  bandiera  ed
effettuate nel rispetto delle indicazioni delle  predette  autorita',
emesse  sulla  base  degli  obblighi  derivanti   dalle   convenzioni
internazionali in materia di  diritto  del  mare,  della  Convenzione
europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'
fondamentali e delle norme nazionali, internazionali  ed  europee  in
materia di diritto di  asilo,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni  Unite  contro
la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico
illecito di migranti via terra, via mare e via aria,  reso  esecutivo
dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma  devono
ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni: 
    a) la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e
soccorso  in  mare  opera  in   conformita'   ad   autorizzazioni   o
abilitazioni rilasciate dalle competenti  autorita'  dello  Stato  di
bandiera ed e' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnico-nautica
alla sicurezza della navigazione; 
    b)  sono  state  avviate  tempestivamente  iniziative   volte   a
informare le persone prese a bordo della possibilita'  di  richiedere
la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i
dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita'; 
    c)   e'   stata   richiesta,    nell'immediatezza    dell'evento,
l'assegnazione del porto di sbarco; 
    d) il porto di sbarco assegnato  dalle  competenti  autorita'  e'
raggiunto senza  ritardo  per  il  completamento  dell'intervento  di
soccorso; 
    e) sono fornite alle autorita' per la ricerca e  il  soccorso  in
mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di  sbarco,
alle autorita' di pubblica sicurezza, le  informazioni  richieste  ai
fini  dell'acquisizione  di  elementi  relativi  alla   ricostruzione
dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere; 
    f) le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave
non hanno concorso a  creare  situazioni  di  pericolo  a  bordo  ne'
impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. 
  2-ter. Il transito e la sosta di navi nel  mare  territoriale  sono
comunque  garantiti  ai  soli  fini  di  assicurare  il  soccorso   e
l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della  loro
incolumita', fatta salva, in caso  di  violazione  del  provvedimento
adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni  di  cui
ai commi 2-quater e 2-quinquies. 
  2-quater. Nei casi di  violazione  del  provvedimento  adottato  ai
sensi  del  comma  2,  salve  le  sanzioni  penali  quando  il  fatto
costituisce reato, si applica al comandante della  nave  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  10.000  a  euro
50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge
24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e  al  proprietario
della   nave.   Alla   contestazione   della   violazione    consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo per due mesi della nave utilizzata per  commettere  la
violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione  del  fermo
amministrativo, nomina custode  l'armatore  o,  in  sua  assenza,  il
comandante o altro soggetto obbligato in solido, che  fa  cessare  la
navigazione e provvede alla custodia  della  nave  a  proprie  spese.
Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato
dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso,  entro  sessanta  giorni
dalla notificazione del verbale di  contestazione,  al  Prefetto  che
provvede nei successivi venti giorni. Al fermo amministrativo di  cui
al  presente  comma  si  applicano,   in   quanto   compatibili,   le
disposizioni di cui  all'articolo  214  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285. 
  2-quinquies. In caso di reiterazione della violazione commessa  con
l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa
accessoria della confisca della nave e l'organo  accertatore  procede
immediatamente a sequestro cautelare. 
  2-sexies. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il  provvedimento
di limite o divieto di cui al comma 2,  quando  il  comandante  della
nave o  l'armatore  non  fornisce  le  informazioni  richieste  dalla
competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o
non si uniforma alle indicazioni della medesima autorita', si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a
euro   10.000.   Alla   contestazione   della   violazione   consegue
l'applicazione della sanzione  amministrativa  accessoria  del  fermo
amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per  commettere
la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' di due  mesi  e
trova applicazione il comma 2-quater, secondo, quarto, quinto e sesto
periodo. In caso  di  ulteriore  reiterazione  della  violazione,  si
applica quanto previsto dal comma 2-quinquies. 
  2-septies. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater,
primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo periodo, accertate dagli
organi addetti al controllo, provvede  il  prefetto  territorialmente
competente. Si  osservano  le  disposizioni  di  cui  alla  legge  24
novembre 1981, n. 689.».