Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dalle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
attivita' previste dal presente decreto con l'utilizzo delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.