IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 28 aprile 2022, n. 46, recante norme  sull'esercizio
della liberta' sindacale del personale delle  Forze  armate  e  delle
Forze di polizia a ordinamento militare, e, in particolare l'articolo
16, comma 1, il quale conferisce al Governo la  delega  ad  adottare,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima  legge,
uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento  normativo  delle
disposizioni  del  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.   195,
dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  come
modificato dall'articolo 5, comma 5,  della  medesima  legge,  e  del
codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  ivi
stabiliti; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera d), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, la semplificazione  e  maggiore  efficienza
delle procedure di contrattazione del comparto  sicurezza  e  difesa,
attraverso la previsione di un  primo  livello  di  negoziazione  nel
quale regolare gli aspetti comuni a tutte le Forze armate e le  Forze
di polizia a ordinamento militare,  nonche'  di  un  secondo  livello
attraverso cui regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi  compresa
la distribuzione della retribuzione accessoria e di produttivita'; 
  Visto l'articolo 16, comma 1, lettera e), della  legge  n.  46  del
2022, il quale prevede,  tra  i  principi  e  criteri  direttivi  per
l'esercizio della delega, l'istituzione di un'area negoziale  per  il
personale dirigente delle Forze armate e delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare, nel rispetto del principio  di  equiordinazione
con le Forze di polizia a ordinamento civile, e che l'istituzione  di
tale area avvenga nel rispetto dei vincoli previsti dall'articolo  46
del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,  e  nell'ambito  delle
risorse previste a legislazione vigente per la sua attuazione; 
  Visto l'articolo 16, comma 2, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che gli schemi dei decreti legislativi di  cui  al  comma  1,
corredati di relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al  parere  delle
Commissioni parlamentari competenti  per  materia  e  per  i  profili
finanziari, che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione; 
  Visto l'articolo 16, comma 6, della legge n. 46 del 2022, il  quale
prevede che dall'attuazione della delega di cui al medesimo  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica; 
  Visto il decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,  recante
«Attuazione dell'articolo 2 della legge 6  marzo  1992,  n.  216,  in
materia di procedure per disciplinare i  contenuti  del  rapporto  di
impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate»; 
  Visto l'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  95,
recante la disciplina dei  trattamenti  accessori  e  degli  istituti
normativi per i dirigenti  delle  Forze  di  polizia  e  delle  Forze
armate; 
  Visto il decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2022; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari della Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia e per i
profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 novembre 2022; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Adeguamento delle procedure di contrattazione per il personale  delle
Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
  1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) alla lettera A): 
        1.1) le parole «e Corpo forestale dello Stato» e le parole «e
del Corpo forestale dello Stato» sono soppresse; 
        1.2)  le  parole  «del   tesoro,   del   bilancio   e   della
programmazione economica,» e le parole «e delle politiche agricole  e
forestali» sono soppresse; 
        1.3) le parole  «funzione  pubblica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        1.4)  le  parole  «delle  finanze,»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «dell'economia e delle finanze e»; 
      2) la lettera B) e' sostituita dalla seguente: 
        «B) per quanto attiene alle Forze di polizia  ad  ordinamento
militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di  finanza),  a
seguito di accordo sindacale stipulato da una  delegazione  di  parte
pubblica composta ai sensi dell'articolo 11,  comma  3,  lettera  a),
della legge 28 aprile 2022, n. 46, e  da  una  delegazione  sindacale
composta  dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
carattere sindacale tra  militari  riconosciute  rappresentative  del
personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate
ai sensi dell'articolo 13 della legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui alla  presente  lettera
con rappresentanti appartenenti alla Forza di polizia  a  ordinamento
militare di cui sono rappresentative.»; 
      3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2.  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  di  cui
all'articolo 1, comma 2, concernente il personale delle Forze  armate
e'  emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale  stipulato   da   una
delegazione di parte pubblica composta  ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022,  n.  46,  e  da  una
delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle  associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra   militari   riconosciute
rappresentative del personale  delle  Forze  armate,  individuate  ai
sensi dell'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente  comma  con
rappresentanti  appartenenti  alla   Forza   armata   di   cui   sono
rappresentative.»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    b) all'articolo 4: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera B), per  il  personale  appartenente
alle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  militare  sono  oggetto  di
contrattazione:»; 
        1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
          «f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili
per ciascuna Forza di  polizia  a  ordinamento  militare,  il  numero
massimo annuo dei permessi  retribuiti  per  i  rappresentanti  delle
associazioni  rappresentative,  la  misura  dei  permessi   e   delle
aspettative sindacali non retribuiti che possono essere  concessi  ai
rappresentanti sindacali;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 3,  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Nelle  materie  non  oggetto  di  contrattazione   resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»; 
    c) all'articolo 5: 
      1) al comma 1: 
        1.1) l'alinea e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini  di  cui
all'articolo 2, comma 2, per il  personale  appartenente  alle  Forze
armate sono oggetto di contrattazione:»; 
        1.2) dopo la lettera f), e' inserita la seguente: 
          «f-bis) il contingente massimo dei distacchi  autorizzabili
per ciascuna Forza armata,  il  numero  massimo  annuo  dei  permessi
retribuiti per i rappresentanti delle  associazioni  rappresentative,
la misura dei permessi e delle aspettative sindacali  non  retribuiti
che possono essere concessi ai rappresentanti sindacali;»; 
      2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        «2. Con riferimento alle materie oggetto di contrattazione di
cui al comma 1, le procedure di informazione  e  consultazione  delle
associazioni  professionali  a  carattere  sindacale   tra   militari
riconosciute rappresentative a livello  nazionale  sono  disciplinate
con il regolamento di cui all'articolo 16, comma  3  della  legge  28
aprile 2022, n. 46.»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3.  Nelle  materie  non  oggetto  di  contrattazione   resta
comunque ferma l'autonomia decisionale delle amministrazioni.»; 
    d) all'articolo 7: 
      1) al comma 1: 
        1.1) al primo periodo, le  parole  «funzione  pubblica»  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        1.2) al secondo  periodo,  dopo  le  parole  «ad  ordinamento
civile»,  sono  inserite  le  seguenti:   «ovvero   le   associazioni
professionali a carattere  sindacale  tra  militari  delle  Forze  di
polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ciascuna  per  i
profili riguardanti gli accordi sindacali di competenza»; 
        1.3) il terzo periodo e' soppresso; 
      2) al comma 1-bis: 
        2.1) le parole «dell'ipotesi» sono sostituite dalle seguenti:
«delle ipotesi»; 
        2.2) dopo le parole «per quanto attiene»,  sono  inserite  le
seguenti: «, rispettivamente,»; 
        2.3) le parole «e della sottoscrizione dei relativi schemi di
provvedimento, per quanto attiene le» sono sostituite dalla seguente:
«alle»; 
        2.4) le parole «e al personale delle» sono  sostituite  dalla
seguente: «alle»; 
      3) al comma 2: 
        3.1) le parole  «funzione  pubblica»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        3.2) le parole «di cui ai commi 3, 5  e  7»  sono  sostituite
dalle seguenti: «di cui al presente articolo»; 
        3.3) le parole «i rappresentanti dello Stato maggiore difesa,
dei Comandi generali dell'Arma dei carabinieri  e  della  Guardia  di
finanza e dei COCER di cui all'art. 2, nonche' delle» sono sostituite
dalla seguente: «le»; 
        3.4) le parole «di cui al medesimo art.  2»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «e  le  associazioni  professionali   a   carattere
sindacale tra militari  rappresentative  sul  piano  nazionale  delle
Forze di polizia a ordinamento militare e delle  Forze  armate,  come
individuate dall'articolo 2»; 
      4) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis.  Le  trattative  per  la   definizione   dell'accordo
sindacale riguardante le Forze di polizia a ordinamento  militare  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera B),  si  svolgono  in  riunioni,
alle  quali   partecipano   i   rappresentanti   delle   associazioni
professionali  a  carattere  sindacale  tra  militari  legittimate  a
parteciparvi ai sensi della medesima disposizione e i  rappresentanti
dei Comandi generali dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
guardia di finanza, e si concludono  con  la  sottoscrizione  di  una
ipotesi unica di accordo sindacale. 
        3-ter. Le trattative  di  cui  al  comma  3-bis  si  svolgono
attraverso due livelli di negoziazione: 
          a)  il  primo  livello  disciplina  le   materie   di   cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze di polizia
a ordinamento militare; 
          b)  il  secondo  livello  disciplina  le  materie  di   cui
all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti  piu'  caratteristici  delle
singole  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  compresa   la
distribuzione della retribuzione accessoria e di  produttivita',  nei
limiti stabiliti dalla negoziazione di  primo  livello  di  cui  alla
lettera a) del presente comma. 
        3-quater.  Le  trattative  per  la  definizione  dell'accordo
sindacale riguardante le Forze armate di cui all'articolo 2, comma 2,
si svolgono in riunioni,  alle  quali  partecipano  i  rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale  tra  militari
legittimate a parteciparvi ai sensi della medesima disposizione  e  i
rappresentanti dello Stato maggiore della difesa, e si concludono con
la sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
        3-quinquies. Le  trattative  di  cui  al  comma  3-quater  si
svolgono su due livelli: 
          a)  il  primo  livello  disciplina  le   materie   di   cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle Forze armate; 
          b)  il  secondo  livello  disciplina  le  materie  di   cui
all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti  piu'  caratteristici  delle
singole Forze armate, compresa la  distribuzione  della  retribuzione
accessoria  e  di   produttivita',   nei   limiti   stabiliti   dalla
negoziazione di primo livello di cui alla  lettera  a)  del  presente
comma.»; 
      5) al comma 4: 
        5.1) dopo  le  parole  «Le  organizzazioni  sindacali»,  sono
inserite le seguenti: «delle Forze di polizia  a  ordinamento  civile
ovvero  le  associazioni  professionali  a  carattere  sindacale  tra
militari delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle  Forze
armate»; 
        5.2) le parole «dall'ipotesi di accordo di cui  al  comma  3»
sono sostituite dalle seguenti: «dalle ipotesi di accordo di  cui  ai
commi 3, 3-bis e 3-quater»; 
        5.3)  le  parole  «la  delegazione»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «le rispettive delegazioni»; 
      6) i commi 5, 6, 7, 8 e 9 sono abrogati; 
      7) al comma 10: 
        7.1) al  primo  periodo,  le  parole  «L'ipotesi  di  accordo
sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di  cui  ai
commi 5 e 7 sono  corredati»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «Le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater sono
corredate»; 
        7.2) al secondo periodo, le parole  «sezioni  COCER,  per  il
tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore  della
difesa» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari firmatarie»; 
        7.3) al quarto  periodo,  le  parole  «L'ipotesi  di  accordo
sindacale ed i predetti  schemi  di  provvedimento»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Le ipotesi di accordo sindacale»; 
      8) al comma 11: 
        8.1) le parole «ai commi 4, 6  e  8»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al comma 4»; 
        8.2) le parole «l'ipotesi di accordo sindacale riguardante le
Forze di polizia ad ordinamento civile e gli schemi di  provvedimento
riguardanti  rispettivamente  le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
militare e le Forze  armate»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le
ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi 3, 3-bis e 3-quater»; 
      9) al comma 13, le parole «l'accordo e le  concertazioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «gli accordi»; 
    e) all'articolo 8: 
      1) al comma 2, le parole «e di concertazione», sono soppresse; 
      2) al comma 3: 
        2.1) le parole «sezioni COCER, per il tramite dei  rispettivi
Comandi  generali  o  dello  stato  maggiore  della   Difesa,»   sono
sostituite dalle seguenti: «associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative»; 
        2.2) le parole «funzione pubblica», ovunque  ricorrano,  sono
sostituite dalle seguenti: «pubblica amministrazione»; 
        2.3) le parole «l'accordo nazionale di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera A), ovvero alle  delegazioni  che  partecipano  alle
concertazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B), e comma  2»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gli  accordi  nazionali  di  cui
all'articolo 2»; 
    f) all'articolo 8-bis, comma 1,  le  parole  «e  le  sezioni  del
COCER» sono sostituite dalle seguenti:  «delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento  civile  e  le  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari  rappresentative  delle  Forze  di  polizia  a
ordinamento militare e delle Forze armate». 
  2. Le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  a
decorrere dalla data di adozione del primo decreto del  Ministro  per
la pubblica amministrazione di cui all'articolo 11, comma 3,  lettera
b), della legge n. 46 del 2022. 
  3. Alle procedure di concertazione per il rinnovo del contenuto del
rapporto di impiego del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare in corso alla data di cui al  comma  2
si applicano le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio  1995,
n. 195, vigenti fino alla medesima data. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse. 
              - Si riporta l'art. 76 della Costituzione: 
                «Art. 76. 
                L'esercizio  della  funzione  legislativa  non   puo'
          essere delegato al Governo se  non  con  determinazione  di
          principi e criteri direttivi e soltanto per tempo  limitato
          e per oggetti definiti.». 
                L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 16, della legge  28
          aprile 2022, n. 46  (Norme  sull'esercizio  della  liberta'
          sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
          polizia a ordinamento militare, nonche' delega  al  Governo
          per il coordinamento normativo), pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 maggio 2022, n. 110: 
                «Art. 16 (Delega  al  Governo  per  il  coordinamento
          normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo  e'
          delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  uno  o  piu'   decreti
          legislativi   per   il   coordinamento   normativo    delle
          disposizioni del decreto legislativo  12  maggio  1995,  n.
          195, dell'articolo 46 del  decreto  legislativo  29  maggio
          2017, n. 95, come  modificato  dall'articolo  5,  comma  5,
          della  presente  legge,  e  del   codice   dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
                  a) abrogazione  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari   che   disciplinano   gli   istituti   della
          rappresentanza militare; 
                  b)  novellazione  del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di  inserirvi  le
          disposizioni della presente legge; 
                  c)   modificazioni   e    integrazioni    normative
          necessarie  per   il   coordinamento   delle   disposizioni
          contenute nelle leggi, negli atti aventi  forza  di  legge,
          nei regolamenti e nei decreti con le norme  della  presente
          legge; 
                  d)  semplificazione  e  maggiore  efficienza  delle
          procedure  di  contrattazione  del  comparto  sicurezza   e
          difesa, attraverso la previsione di  un  primo  livello  di
          negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a  tutte
          le Forze  armate  e  le  Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare, nonche' di  un  secondo  livello  attraverso  cui
          regolare gli  aspetti  piu'  caratteristici  delle  singole
          Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
          compresa la distribuzione della retribuzione  accessoria  e
          di produttivita'; 
                  e)  istituzione  di  un'area   negoziale   per   il
          personale dirigente delle Forze armate  e  delle  Forze  di
          polizia a ordinamento militare, nel rispetto del  principio
          di equiordinazione con le Forze di  polizia  a  ordinamento
          civile.  L'istituzione  dell'area  negoziale  di   cui   al
          precedente  periodo  avviene  nel  rispetto   dei   vincoli
          previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
          2017,  n.  95,  e  nell'ambito  delle  risorse  previste  a
          legislazione vigente per la sua attuazione. 
              2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui  al  comma
          1, corredati  di  relazione  tecnica,  sono  sottoposti  al
          parere  delle  Commissioni  parlamentari   competenti   per
          materia e per i profili finanziari, che si esprimono  entro
          trenta giorni dalla trasmissione. 
              3. Con decreto del Ministro della difesa,  di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, entro centocinquanta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente legge, e' adottato il regolamento  di
          attuazione della presente legge. 
              4. Con decreto adottato dal Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione,  sentiti  i  Ministri   della   difesa   e
          dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
          competenze, e le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari, e' determinato, nel limite  massimo
          fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4,  il  contingente
          dei distacchi e dei permessi sindacali per  ciascuna  Forza
          armata e  Forza  di  polizia  a  ordinamento  militare,  da
          ripartire tra le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale tra militari con  criterio  proporzionale,  sulla
          base   della   rappresentativita'   calcolata   ai    sensi
          dell'articolo 13. 
              5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in  vigore
          dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma  1,  il
          Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e  criteri
          direttivi e della procedura di cui  al  presente  articolo,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi   recanti   disposizioni
          integrative e correttive. 
              6. Dall'attuazione della  delega  di  cui  al  presente
          articolo non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
          carico della finanza pubblica.». 
              - Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195,
          (Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992,  n.  216,
          in materia di procedure per disciplinare  i  contenuti  del
          rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  e
          delle Forze armate) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          27 maggio 1995, n. 122, S.O. 
              - Per il testo dell'articolo 46 del decreto legislativo
          29 maggio 2017, n. 95 (Disposizioni in materia di revisione
          dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,
          comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in
          materia   di   riorganizzazione    delle    amministrazioni
          pubbliche) pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  22  giugno
          2017, n. 143, S.O., come modificato dal  presente  decreto,
          si veda nelle note all'articolo 2. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66  (Codice
          dell'ordinamento militare)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  2  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  2  (Provvedimenti).  -  1.  Il   decreto   del
          Presidente della Repubblica di cui  all'art.  1,  comma  2,
          concernente il personale delle Forze di polizia e' emanato: 
                  A) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo  della  polizia
          penitenziaria), a seguito di accordo sindacale stipulato da
          una delegazione di parte pubblica,  composta  dal  Ministro
          per la pubblica amministrazione, che  la  presiede,  e  dai
          Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle
          finanze e della giustizia o  dai  Sottosegretari  di  Stato
          rispettivamente delegati, e da una  delegazione  sindacale,
          composta dai rappresentanti delle organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano  nazionale  del  personale  della
          Polizia di Stato, del Corpo  della  polizia  penitenziaria,
          individuate  con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione in conformita'  alle  disposizioni  vigenti
          per il pubblico impiego in materia  di  accertamento  della
          rappresentativita' sindacale, misurata  tenendo  conto  del
          dato associativo e del dato  elettorale;  le  modalita'  di
          espressione  di  quest'ultimo,   le   relative   forme   di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito  accordo,  recepito,  con  le  procedure  di   cui
          all'articolo 7, comma 4 e 11, con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene conto del solo dato associativo; 
                  B) per quanto attiene  alle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare (Arma dei carabinieri  e  Corpo  della
          guardia  di  finanza),  a  seguito  di  accordo   sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
          aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
          dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
          carattere    sindacale    tra     militari     riconosciute
          rappresentative del personale delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare, individuate ai sensi dell'articolo 13
          della  legge  28  aprile  2022,  n.  46.  Le   associazioni
          professionali a carattere sindacale interforze  partecipano
          alla delegazione sindacale di cui alla presente lettera con
          rappresentanti  appartenenti  alla  Forza  di   polizia   a
          ordinamento militare di cui sono rappresentative. 
              2. Il decreto del Presidente della  Repubblica  di  cui
          all'articolo 1, comma 2,  concernente  il  personale  delle
          Forze armate e' emanato  a  seguito  di  accordo  sindacale
          stipulato da una delegazione di parte pubblica composta  ai
          sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28
          aprile 2022, n. 46, e da una delegazione sindacale composta
          dai  rappresentanti  delle  associazioni  professionali   a
          carattere    sindacale    tra     militari     riconosciute
          rappresentative   del   personale   delle   Forze   armate,
          individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 aprile
          2022, n. 46.  Le  associazioni  professionali  a  carattere
          sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale
          di cui al presente comma  con  rappresentanti  appartenenti
          alla Forza armata di cui sono rappresentative. 
              3. (abrogato)». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 4 (Forze di polizia ad ordinamento militare). -
          1. Ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, lettera B),  per
          il  personale  appartenente  alle  Forze  di   polizia   ad
          ordinamento militare sono oggetto di contrattazione: 
                  a)  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio; 
                  b) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari, ai sensi dell'art. 26,  comma
          20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                  c)  la  durata  massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale; 
                  d) le licenze; 
                  e)  l'aspettativa  per   motivi   privati   e   per
          infermita'; 
                  f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  f-bis)  il  contingente   massimo   dei   distacchi
          autorizzabili per ciascuna Forza di polizia  a  ordinamento
          militare, il numero massimo annuo dei  permessi  retribuiti
          per i rappresentanti delle associazioni rappresentative, la
          misura dei  permessi  e  delle  aspettative  sindacali  non
          retribuiti che possono essere  concessi  ai  rappresentanti
          sindacali; 
                  g)  il  trattamento  economico  di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                  h)  i  criteri  di  massima   per   l'aggiornamento
          professionale ai fini dei servizi di polizia; 
                  i)  i  criteri  per  l'istituzione  di  organi   di
          verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
          degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
          sociale  e  di  benessere  del  personale,   ivi   compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
          personale; 
                  l) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 
              2.   Con   riferimento   alle   materie   oggetto    di
          contrattazione  di  cui  al  comma  1,  le   procedure   di
          informazione    e    consultazione    delle    associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          riconosciute  rappresentative  a  livello  nazionale   sono
          disciplinate con il regolamento  di  cui  all'articolo  16,
          comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
              3. Nelle materie non oggetto  di  contrattazione  resta
          comunque    ferma     l'autonomia     decisionale     delle
          amministrazioni.». 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  5  del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art.  5  (Forze  armate).  -  1.  Ai  fini  di   cui
          all'articolo 2, comma 2, per il personale appartenente alle
          Forze armate sono oggetto di contrattazione: 
                  a)  il   trattamento   economico   fondamentale   e
          accessorio; 
                  b) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme
          pensionistiche complementari, ai  sensi  dell'articolo  26,
          comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
                  c)  la  durata  massima   dell'orario   di   lavoro
          settimanale; 
                  d) le licenze; 
                  e)  l'aspettativa  per   motivi   privati   e   per
          infermita'; 
                  f) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  f-bis)  il  contingente   massimo   dei   distacchi
          autorizzabili per ciascuna Forza armata, il numero  massimo
          annuo dei permessi retribuiti per  i  rappresentanti  delle
          associazioni rappresentative,  la  misura  dei  permessi  e
          delle aspettative  sindacali  non  retribuiti  che  possono
          essere concessi ai rappresentanti sindacali; 
                  g)  il  trattamento  economico  di   missione,   di
          trasferimento e di lavoro straordinario; 
                  h)  i  criteri  per  l'istituzione  di  organi   di
          verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e
          degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione
          sociale  e  di  benessere  del  personale,   ivi   compresi
          l'elevazione  e  l'aggiornamento  culturale  del  medesimo,
          nonche' per  la  gestione  degli  enti  di  assistenza  del
          personale; 
                  i) l'istituzione dei fondi integrativi del Servizio
          sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9  del  decreto
          legislativo 19 giugno 1999, n. 229. 
              2.   Con   riferimento   alle   materie   oggetto    di
          contrattazione  di  cui  al  comma  1,  le   procedure   di
          informazione    e    consultazione    delle    associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          riconosciute  rappresentative  a  livello  nazionale   sono
          disciplinate con il regolamento  di  cui  all'articolo  16,
          comma 3, della legge 28 aprile 2022, n. 46. 
              3. Nelle materie non oggetto  di  contrattazione  resta
          comunque    ferma     l'autonomia     decisionale     delle
          amministrazioni.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                - 
                «Art.  7  (Procedimento).  -  1.  Le  procedure   per
          l'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica di
          cui  all'articolo  2  sono  avviate  dal  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione  almeno  quattro  mesi  prima  dei
          termini di scadenza previsti dai precedenti decreti.  Entro
          lo  stesso  termine,  le   organizzazioni   sindacali   del
          personale delle Forze  di  polizia  ad  ordinamento  civile
          ovvero le associazioni professionali a carattere  sindacale
          tra militari delle Forze di polizia a ordinamento  militare
          e delle Forze armate, ciascuna per  i  profili  riguardanti
          gli accordi sindacali  di  competenza,  possono  presentare
          proposte e richieste relative alle  materie  oggetto  delle
          procedure stesse. 
              1-bis. Le procedure di cui all'articolo 2 hanno  inizio
          contemporaneamente  e  si  sviluppano  con   carattere   di
          contestualita' nelle fasi successive, compresa quella della
          sottoscrizione delle  ipotesi  di  accordo  sindacale,  per
          quanto attiene, rispettivamente, alle Forze di  polizia  ad
          ordinamento civile, alle Forze di  polizia  ad  ordinamento
          militare e alle Forze armate. 
              2. Al fine  di  assicurare  condizioni  di  sostanziale
          omogeneita', il Ministro per la  pubblica  amministrazione,
          in  qualita'  di  Presidente  delle  delegazioni  di  parte
          pubblica, nell'ambito delle procedure  di  cui  di  cui  al
          presente articolo, puo' convocare, anche congiuntamente, le
          delegazioni di parte pubblica, le organizzazioni  sindacali
          rappresentative sul piano nazionale delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile e  le  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative sul  piano
          nazionale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
          delle Forze armate, come individuate dall'articolo 2. 
              3.  Le  trattative  per  la  definizione   dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze di  polizia  ad  ordinamento
          civile di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), si  svolgono
          in  riunioni  cui  partecipano   i   rappresentanti   delle
          organizzazioni  sindacali  legittimate  a  parteciparvi  ai
          sensi della citata disposizione  e  si  concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-bis. Le trattative per  la  definizione  dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze  di  polizia  a  ordinamento
          militare di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  B),  si
          svolgono   in   riunioni,   alle   quali   partecipano    i
          rappresentanti delle associazioni professionali a carattere
          sindacale tra militari legittimate a parteciparvi ai  sensi
          della medesima disposizione e i rappresentanti dei  Comandi
          generali  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del  Corpo  della
          guardia di finanza, e si concludono con  la  sottoscrizione
          di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-ter. Le trattative di cui al comma 3-bis si  svolgono
          attraverso due livelli di negoziazione: 
                a) il primo livello  disciplina  le  materie  di  cui
          all'articolo 4, comma 1, per gli aspetti comuni alle  Forze
          di polizia a ordinamento militare; 
                b) il secondo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'articolo   4,   comma   1,   per   gli   aspetti   piu'
          caratteristici delle singole Forze di polizia a ordinamento
          militare,  compresa  la  distribuzione  della  retribuzione
          accessoria e di produttivita', nei limiti  stabiliti  dalla
          negoziazione di primo livello di cui alla  lettera  a)  del
          presente comma. 
              3-quater. Le trattative per la definizione dell'accordo
          sindacale riguardante le Forze armate di  cui  all'articolo
          2, comma 2, si svolgono in riunioni, alle quali partecipano
          i  rappresentanti  delle   associazioni   professionali   a
          carattere sindacale tra militari legittimate a parteciparvi
          ai sensi della medesima  disposizione  e  i  rappresentanti
          dello Stato maggiore della difesa, e si concludono  con  la
          sottoscrizione di una ipotesi unica di accordo sindacale. 
              3-quinquies. Le trattative di cui al comma 3-quater  si
          svolgono su due livelli: 
                a) il primo livello  disciplina  le  materie  di  cui
          all'articolo 5, comma 1, per gli aspetti comuni alle  Forze
          armate; 
                b) il secondo livello disciplina le  materie  di  cui
          all'articolo   5,   comma   1,   per   gli   aspetti   piu'
          caratteristici delle  singole  Forze  armate,  compresa  la
          distribuzione   della   retribuzione   accessoria   e    di
          produttivita', nei limiti stabiliti dalla  negoziazione  di
          primo livello di cui alla lettera a) del presente comma. 
              4. Le organizzazioni sindacali delle Forze di polizia a
          ordinamento civile ovvero le associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari delle Forze di  polizia  a
          ordinamento militare  e  delle  Forze  armate  dissenzienti
          dalle ipotesi di  accordo  di  cui  ai  commi  3,  3-bis  e
          3-quater possono trasmettere al  Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri ed ai Ministri che  compongono  le  rispettive
          delegazioni di parte pubblica le loro osservazioni entro il
          termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'accordo. 
              5. (abrogato) 
              6. (abrogato) 
              7. (abrogato) 
              8. (abrogato) 
              9. (abrogato) 
              10. Le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,
          3-bis e  3-quater  sono  corredate  da  appositi  prospetti
          contenenti l'individuazione del  personale  interessato,  i
          costi  unitari  e  gli  oneri  riflessi   del   trattamento
          economico, nonche'  la  quantificazione  complessiva  della
          spesa,  diretta   ed   indiretta,   ivi   compresa   quella
          eventualmente rimessa alla contrattazione  decentrata,  con
          l'indicazione della copertura finanziaria  complessiva  per
          l'intero  periodo   di   validita'   dei   predetti   atti,
          prevedendo,  altresi',  la   possibilita'   di   prorogarne
          l'efficacia temporale, ovvero  di  sospendere  l'esecuzione
          parziale, o totale, in caso di  accertata  esorbitanza  dai
          limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta  -  da
          parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri  o  delle
          organizzazioni   sindacali    firmatarie    ovvero    delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari firmatarie - al Nucleo di valutazione della  spesa
          relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio
          nazionale dell'economia e del  lavoro  dall'art.  10  della
          legge  30  dicembre  1991,   n.   412)   di   controllo   e
          certificazione  dei  costi  esorbitanti  sulla  base  delle
          rilevazioni  effettuate  dalla  Ragioneria  generale  dello
          Stato,  dal  Dipartimento   della   funzione   pubblica   e
          dall'Istituto  nazionale  di  statistica.  Il   nucleo   si
          pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. Le ipotesi
          di accordo sindacale non possono in ogni  caso  comportare,
          direttamente o indirettamente, anche a carico  di  esercizi
          successivi, impegni di spesa eccedenti  rispetto  a  quanto
          stabilito     nel     documento      di      programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria e  nel  provvedimento  collegato,  nonche'  nel
          bilancio. In nessun  caso  possono  essere  previsti  oneri
          aggiuntivi,  diretti  o  indiretti,  oltre  il  periodo  di
          validita' dei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui  al  comma  11,  in  particolare  per   effetto   della
          decorrenza dei benefici a regime. 
              11. Il Consiglio dei Ministri,  entro  quindici  giorni
          dalla   sottoscrizione,   verificate   le    compatibilita'
          finanziarie ed esaminate le osservazioni di cui al comma 4,
          approva le ipotesi di accordo sindacale di cui ai commi  3,
          3-bis e 3-quater, i  cui  contenuti  sono  recepiti  con  i
          decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo
          1, comma 2,  per  i  quali  si  prescinde  dal  parere  del
          Consiglio di Stato. 
              11-bis. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede  di
          esercizio del  controllo  preventivo  di  legittimita'  sui
          decreti di cui al comma 11, richieda chiarimenti o elementi
          integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20, le  controdeduzioni  devono  essere
          trasmesse alla stessa entro quindici giorni. 
              12. La disciplina emanata con i decreti del  Presidente
          della Repubblica di cui al comma  11  ha  durata  triennale
          tanto per la parte economica che normativa, a decorrere dai
          termini di scadenza  previsti  dai  precedenti  decreti,  e
          conserva efficacia fino alla data di entrata in vigore  dei
          decreti successivi. 
              13. Nel caso in cui gli  accordi  di  cui  al  presente
          decreto non vengano definiti  entro  centocinquanta  giorni
          dall'inizio delle relative procedure, il Governo  riferisce
          alla Camera dei deputati  ed  al  Senato  della  Repubblica
          nelle  forme  e   nei   modi   stabiliti   dai   rispettivi
          regolamenti.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n.  195,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 8 (Procedure di raffreddamento dei  conflitti).
          - 1. Al  fine  di  assicurare  la  sostanziale  omogeneita'
          nell'applicazione delle disposizioni recate dai decreti del
          Presidente della  Repubblica  di  cui  all'articolo  2,  le
          amministrazioni   ed   i   Comandi   generali   interessati
          provvedono  a  reciproci  scambi  di  informazione,   anche
          attraverso apposite riunioni. 
              2. Le procedure di contrattazione di cui all'articolo 2
          disciplinano le modalita' di raffreddamento  dei  conflitti
          che eventualmente insorgano  nell'ambito  delle  rispettive
          amministrazioni in sede di applicazione delle  disposizioni
          contenute nei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui al medesimo articolo 2. Ai predetti  fini  in  sede  di
          contrattazione, per le  Forze  di  polizia  ad  ordinamento
          civile,   presso   le   singole   amministrazioni   vengono
          costituite commissioni aventi natura arbitrale. 
              3. Qualora in sede di applicazione  delle  disposizioni
          contenute nei decreti del Presidente  della  Repubblica  di
          cui all'articolo 2 insorgano  contrasti  interpretativi  di
          rilevanza generale per tutto il  personale  interessato,  i
          soggetti  di  cui  al  predetto  articolo   2,   ossia   le
          amministrazioni,   le   organizzazioni   sindacali   e   le
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari rappresentative possono ricorrere al Ministro  per
          la pubblica amministrazione, formulando apposita e puntuale
          richiesta   motivata   per    l'esame    della    questione
          interpretativa controversa. Il  Ministro  per  la  pubblica
          amministrazione   entro   trenta   giorni   dalla   formale
          richiesta,  dopo  aver  acquisito   le   risultanze   delle
          procedure di cui ai commi 1 e 2,  puo'  fare  ricorso  alle
          delegazioni  trattanti  gli  accordi   nazionali   di   cui
          all'articolo  2.  L'esame  della  questione  interpretativa
          controversa  di  interesse  generale  deve  espletarsi  nel
          termine di trenta giorni dal  primo  incontro.  Sulla  base
          dell'orientamento espresso  dalle  citate  delegazioni,  il
          Ministro  per  la  pubblica   amministrazione,   ai   sensi
          dell'articolo 27, primo comma, n. 2), della legge 29  marzo
          1983, n. 93, e della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
          ad emanare conseguenti direttive contenenti  gli  indirizzi
          applicativi per tutte le amministrazioni interessate.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis, comma 1, del
          decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, come modificato
          dal presente decreto: 
                «Art. 8-bis (Consultazione delle  rappresentanze  del
          personale). - 1. Le organizzazioni sindacali delle Forze di
          polizia   a   ordinamento   civile   e   le    associazioni
          professionali   a   carattere   sindacale   tra    militari
          rappresentative  delle  Forze  di  polizia  a   ordinamento
          militare e delle Forze armate di cui  all'articolo  2  sono
          convocate presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri
          in  occasione  della  predisposizione  del   documento   di
          programmazione   economico-finanziaria   e   prima    della
          deliberazione del disegno di legge di bilancio  per  essere
          consultate.».