Art. 2 
 
Istituzione dell'area negoziale per i dirigenti delle Forze armate  e
  delle Forze di polizia a ordinamento militare 
 
  1. All'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Per i dirigenti delle Forze di  polizia  a  ordinamento
militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  comma,  sono  istituite  le
relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in  materia
di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma  2,
nel  rispetto  del  principio   di   sostanziale   perequazione   dei
trattamenti dei  dirigenti  delle  Forze  armate  e  delle  Forze  di
polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti  e
le disposizioni di cui all'articolo  6  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 195.»; 
    b) al comma 3, primo periodo: 
      1) dopo le  parole  «L'accordo  sindacale»,  sono  inserite  le
seguenti: «relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento
civile»; 
      2) le parole «la semplificazione e»,  ovunque  ricorrano,  sono
soppresse; 
    c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: 
      «3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle  Forze
di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e'
stipulato da una delegazione di parte  pubblica,  composta  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n.
46, e da una delegazione sindacale, composta  dai  rappresentanti  di
livello dirigenziale delle  associazioni  professionali  a  carattere
sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche  del
personale dirigente delle Forze di polizia ad  ordinamento  militare,
individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa
e  dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  i   criteri   di   cui
all'articolo 13 della legge 28  aprile  2022,  n.  46,  riferendo  le
misure percentuali ivi  previste  al  solo  personale  dirigente.  Le
associazioni   professionali   a   carattere   sindacale   interforze
partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente  comma  con
rappresentanti di livello dirigenziale  appartenenti  alla  Forza  di
polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui  al
comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia. 
      3-ter. L'accordo sindacale relativo ai  dirigenti  delle  Forze
armate per le  materie  di  cui  al  comma  2  e'  stipulato  da  una
delegazione di parte pubblica, composta ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3, lettera a), della legge 28 aprile  2022,  n.  46  e  da  una
delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di   livello
dirigenziale delle associazioni professionali a  carattere  sindacale
tra militari rappresentative a livello nazionale anche del  personale
dirigente delle Forze armate, individuate con  decreto  del  Ministro
per la pubblica amministrazione, sentito il  Ministro  della  difesa,
secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 28 aprile  2022,
n. 46, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale
dirigente.  Le  associazioni  professionali  a  carattere   sindacale
interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al  presente
comma con rappresentanti di livello  dirigenziale  appartenenti  alla
Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e'  recepito  con
decreto del Presidente della Repubblica.»; 
    d) al comma 4: 
      1) le parole «la semplificazione e» e le  parole  «da  adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,»
sono soppresse; 
      2) le parole «dal commi 2 e 3» sono sostituite dalle  seguenti:
«dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter»; 
    e) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole «del comma  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «dei commi 3, 3-bis e 3-ter»; 
      2) al secondo periodo, dopo le parole «n. 8,», sono inserite le
seguenti:  «nonche'  dell'articolo  1,  comma  619,  della  legge  30
dicembre 2021, n. 234,»; 
    f) al comma 6: 
      1) le parole «Con  decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«Fino  all'adozione  dei  decreti  del  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto»; 
      2) le parole «della semplificazione e  della»  sono  sostituite
dalle seguenti: «per la»; 
    g) al comma 7, dopo le parole «di cui al comma 6,», sono inserite
le seguenti: «ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure
negoziali di cui al comma 1-bis,». 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  46  del  decreto
          legislativo 29 maggio 2017,  n.  95,  come  modificato  dal
          presente decreto: 
                «Art. 46  (Disciplina  dei  trattamenti  accessori  e
          degli istituti normativi per i  dirigenti  delle  Forze  di
          polizia e delle Forze armate). - 1. Per i  dirigenti  delle
          Forze di polizia ad  ordinamento  civile,  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  e'
          istituita  un'area  negoziale,   limitata   agli   istituti
          normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti
          accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di
          sostanziale  perequazione  dei  trattamenti  dei  dirigenti
          delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando
          la   peculiarita'   dei   rispettivi   ordinamenti   e   le
          disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto  legislativo
          12 maggio 1995, n. 195. 
              1-bis.  Per  i  dirigenti  delle  Forze  di  polizia  a
          ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze  armate,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
          comma, sono istituite le relative aree negoziali,  limitate
          agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro  e
          ai trattamenti accessori, di cui al comma 2,  nel  rispetto
          del principio di sostanziale perequazione  dei  trattamenti
          dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di  polizia,
          ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e
          le  disposizioni  di  cui  all'articolo   6   del   decreto
          legislativo 12 maggio 1995, n. 195. 
                2. Le materie oggetto delle procedure  negoziali  per
          il personale dirigente civile e militare sono: 
                  a) il trattamento accessorio: 
                  b)  le  misure  per  incentivare  l'efficienza  del
          servizio; 
                  c) il congedo ordinario, il congedo straordinario o
          le licenze; 
                  d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia
          o l'aspettativa per infermita' e per motivi privati; 
                  e) i permessi brevi per esigenze personali; 
                  f)  le  aspettative  i  distacchi  e   i   permessi
          sindacali; 
                  g) il trattamento di missione e di trasferimento; 
                  h)  i  criteri  di  massima  per  la  formazione  e
          l'aggiornamento professionale; 
                  i) i criteri di massima per la gestione degli  enti
          di assistenza del personale. 
              3. L'accordo  sindacale  relativo  ai  dirigenti  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui
          al comma  2  e'  stipulato  da  una  delegazione  di  parte
          pubblica,   composta   dal   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione,  che   la   presiede,   e   dai   Ministri
          dell'interno,  della  giustizia  e  dell'economia  e  delle
          finanze, o  dai  Sottosegretari  di  Stato  rispettivamente
          delegati, e da  una  delegazione  sindacale,  composta  dai
          rappresentanti     delle      organizzazioni      sindacali
          rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente
          della Polizia di Stato e di quello  del  Corpo  di  polizia
          penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per  la
          pubblica amministrazione in conformita'  alle  disposizioni
          vigenti per il pubblico impiego in materia di  accertamento
          della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo
          riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto  del
          dato associativo e del dato elettorale, anche ai  fini  del
          riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative
          e  di  permessi  per  motivi  sindacali;  le  modalita'  di
          espressione del  dato  elettorale,  le  relative  forme  di
          rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le
          suddette delegazioni di parte  pubblica  e  sindacale,  con
          apposito accordo,  recepito,  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore  il
          predetto   decreto   del   Ministro   per    la    pubblica
          amministrazione tiene  conto  del  solo  dato  associativo.
          L'accordo e' recepito  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica. 
              3-bis. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
          Forze di polizia a ordinamento militare per le  materie  di
          cui al comma 2 e' stipulato da  una  delegazione  di  parte
          pubblica, composta ai  sensi  dell'articolo  11,  comma  3,
          lettera a), della legge 28 aprile 2022, n.  46,  e  da  una
          delegazione  sindacale,  composta  dai  rappresentanti   di
          livello dirigenziale  delle  associazioni  professionali  a
          carattere sindacale tra militari rappresentative a  livello
          nazionale anche del  personale  dirigente  delle  Forze  di
          polizia ad ordinamento militare,  individuate  con  decreto
          del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti,  per
          quanto di rispettiva competenza, i Ministri della difesa  e
          dell'economia e delle finanze, secondo  i  criteri  di  cui
          all'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.   46,
          riferendo  le  misure  percentuali  ivi  previste  al  solo
          personale  dirigente.  Le  associazioni   professionali   a
          carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
          sindacale di cui al presente comma  con  rappresentanti  di
          livello dirigenziale appartenenti alla Forza di  polizia  a
          ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo
          e' recepito con il decreto del Presidente della  Repubblica
          di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze  di
          polizia. 
              3-ter. L'accordo sindacale relativo ai dirigenti  delle
          Forze armate per le materie di cui al comma 2 e'  stipulato
          da una delegazione di parte  pubblica,  composta  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma  3,  lettera  a),  della  legge  28
          aprile 2022, n. 46 e da una delegazione sindacale, composta
          dai   rappresentanti   di   livello   dirigenziale    delle
          associazioni  professionali  a  carattere   sindacale   tra
          militari rappresentative  a  livello  nazionale  anche  del
          personale dirigente delle  Forze  armate,  individuate  con
          decreto  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione,
          sentito il Ministro della difesa, secondo i criteri di  cui
          all'articolo  13  della  legge  28  aprile  2022,  n.   46,
          riferendo  le  misure  percentuali  ivi  previste  al  solo
          personale  dirigente.  Le  associazioni   professionali   a
          carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione
          sindacale di cui al presente comma  con  rappresentanti  di
          livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di  cui
          sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del
          Presidente della Repubblica. 
              4.  Con  decreto   del   Ministro   per   la   pubblica
          amministrazione, sentiti  i  Ministri  dell'interno,  della
          giustizia e  dell'economia  e  delle  finanze,  nonche'  il
          Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative
          di  quanto  previsto  dai  commi  2,  3,  3-bis  e   3-ter,
          attraverso l'applicazione,  in  quanto  compatibili,  delle
          procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio  1995,
          n. 195, con  esclusione  della  negoziazione  decentrata  e
          delle modalita' di  accertamento  della  rappresentativita'
          sindacale. 
              5.  All'attuazione  dei  commi  3,  3-bis  e  3-ter  si
          provvede nei limiti della quota parte di risorse  destinate
          alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale
          dirigente delle Forze di polizia a ordinamento  civile,  ai
          sensi dell'articolo 24, comma 1, della  legge  23  dicembre
          1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in  attuazione
          dell'articolo 1, comma 680, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del  decreto-legge  30
          dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 28 febbraio 2020,  n.  8,  nonche'  dell'articolo  1,
          comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n.  234,  per  gli
          anni dal 2018 al 2023 non si applicano le  disposizioni  di
          cui al precedente periodo. 
              6. Fino all'adozione dei decreti del  Ministro  per  la
          pubblica amministrazione, di cui ai commi  3-bis  e  3-ter,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta dei  Ministri  per  la  pubblica  amministrazione,
          della difesa e dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
          Ministri dell'interno e  della  giustizia,  possono  essere
          estese al personale dirigente delle  Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e a quello delle forze  armate,  anche
          attraverso  eventuali  adattamenti   tenuto   conto   delle
          peculiarita'  funzionali,  le  disposizioni   adottate   in
          attuazione di quanto previsto  dal  comma  3,  al  fine  di
          assicurare  la  sostanziale  perequazione  dei  trattamenti
          economici  accessori  e  degli   istituti   normativi   dei
          dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare  e
          delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze  di
          polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del  presente
          comma si provvede nei limiti della quota parte  di  risorse
          destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del
          personale dirigente delle Forze di  polizia  a  ordinamento
          militare e delle Forze armate, ai sensi  dell'articolo  24,
          comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione
          a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680,
          della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e  dell'articolo  20,
          comma 1,  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio
          2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2023 non si  applicano
          le disposizioni di cui al precedente periodo. 
              7.  Fino  all'adozione,  rispettivamente,   del   primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero  del  primo
          decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui  al
          comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di  polizia
          ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad
          ordinamento militare e delle  Forze  armate  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni vigenti.».