IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 19  giugno  2015,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2015,   n.   125,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di enti  territoriali.  Disposizioni
per garantire la  continuita'  dei  dispositivi  di  sicurezza  e  di
controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del  Servizio
sanitario  nazionale  nonche'  norme  in  materia  di  rifiuti  e  di
emissioni industriali»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 9-ter, comma  9-bis,  del  citato
decreto-legge  n.  78  del  2015,  in  materia  di  ripiano  per   il
superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla
materia in esame, in considerazione del copioso contenzioso  attivato
dalle  aziende  fornitrici   di   dispositivi   medici,   attesa   la
straordinarieta'  del  provvedimento  di  ripiano  che  individua  un
ripiano riferito a piu' annualita'; 
  Ritenuta,  altresi',  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di
fissare, in via omogenea sull'intero territorio nazionale, il termine
per l'assolvimento delle obbligazioni gravanti in capo  alle  aziende
interessate, individuandolo nel 30 aprile 2023, in luogo del  termine
previsto dalla attuale normativa, in quanto variabile sul  territorio
nazionale,  poiche'  decorrente  dalla  pubblicazione   dei   diversi
provvedimenti regionali  e  provinciali  contemplati  dal  menzionato
articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015; 
  Considerato che,  in  coerenza  con  la  relativa  norma,  per  gli
equilibri dei servizi sanitari regionali per  l'anno  2022,  ai  fini
delle verifiche di cui all'articolo 1,  comma  174,  della  legge  n.
311/2004, possono essere rese  disponibili  le  risorse  relative  al
payback  per   dispositivi   medici   in   attesa   della   effettiva
corresponsione di cassa prevista per il 30 aprile 2023; 
  Vista altresi' la necessita'  di  salvaguardare  gli  equilibri  di
finanza pubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 gennaio 2023; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n.  78,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 
 
  1. All'articolo 9-ter, comma 9-bis,  del  decreto-legge  19  giugno
2015, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2015, n. 125, le parole: «entro trenta giorni dalla pubblicazione dei
provvedimenti  regionali  e  provinciali»   sono   sostituite   dalle
seguenti: «entro il 30 aprile 2023».