Art. 3 
 
 Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi 
 
  1. All'articolo 2 della  legge  24  dicembre  2007,  n.  244,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove  necessario  ai  fini
dei propri  interventi  di  sorveglianza  sul  territorio,  opera  in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali  dei  prezzi,
sportelli  o  analoga  denominazione,  qualora  istituiti  con  legge
regionale.»; 
    b) al comma 199: 
      1) al primo periodo, le parole: «si avvale  dei  dati  rilevati
dall'ISTAT,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «si  avvale   della
collaborazione e dei  dati  rilevati  dall'ISTAT  che  sono  messi  a
disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su  specifica
istanza,»; 
      2) il quinto  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:  «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e  di
bilancio  eventualmente  comunicati  dalle  imprese,  ferma  restando
l'attivazione dei successivi poteri di  indagine  e  controllo  della
Guardia di finanza per i  profili  di  cui  al  secondo  periodo.  Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 
      3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente:  «Salvo  che
il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di  cui  al
presente comma sono irrogate dalla Camera  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente  nel  luogo  in
cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; 
    c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: 
      «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti  dall'andamento  dei  costi  dei  prodotti
energetici e  delle  materie  prime  sui  mercati  internazionali  e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,  la
Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il  Garante
puo' convocare la  Commissione  per  coordinare  l'attivazione  degli
strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni
dell'anomala  dinamica  dei  prezzi  sulla  filiera  di  mercato.  Ai
componenti ed ai partecipanti alle  riunioni  della  Commissione  non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi  di  spese  o  altri
emolumenti comunque denominati. 
      199-ter. Alla Commissione di cui al comma  199-bis  partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al  comma  199,  i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si  avvale
ai  sensi  del  comma  200,   un   rappresentante   delle   autorita'
indipendenti  competenti  per  settore,  tre   rappresentanti   delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite  nell'elenco  di
cui all'articolo 137 del  Codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo  6  settembre  2005,  n.  206,  nominati  dal   Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un  rappresentante  delle
regioni e delle province autonome.  Fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo  2  del  decreto-legge  9  settembre  2005,   n.   182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n.  231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi  all'anomalo  andamento  dei
prezzi delle  filiere  agroalimentari,  alla  Commissione  partecipa,
altresi', un  rappresentante  dell'Ispettorato  centrale  repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e
delle foreste. 
      199-quater. Il  Garante,  compatibilmente  con  le  ragioni  di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo'  invitare  alle  riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche'  esperti  del  settore  per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati. 
      199-quinquies. Qualora dalle  analisi  condotte  in  seno  alla
Commissione  o   dalle   indagini   conoscitive   emergano   fenomeni
speculativi lungo la filiera di  origine  e  produzione,  ingrosso  e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il  Garante  riferisce  gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made  in  Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 
      199-sexies. Le  funzioni  di  segreteria  e  di  supporto  alle
attivita' di cui ai commi da  199-bis  a  199-quinquies  sono  svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  21
marzo 2022, n. 21, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  20
maggio 2022, n. 51.». 
  2.  All'articolo  7  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.   21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20  maggio  2022,  n.  51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
    «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le  attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra  il  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero  dell'economia  e
delle finanze e degli  altri  Ministeri,  nonche'  gli  uffici  delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al  fine  di
garantire il  coordinamento  delle  iniziative  di  sorveglianza  dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo  gia'  avviate  dagli
uffici delle predette  istituzioni  ed  autorita'  nelle  materie  di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici  dei  Ministeri  e  delle  autorita'  di
settore i  dati  e  le  informazioni  utili  alla  conclusione  delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le  attivita'  di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica».