Art. 3 Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi, sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge regionale.»; b) al comma 199: 1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica istanza,»; 2) il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Analoga sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»; 3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente: «Salvo che il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»; c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti: «199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti energetici e delle materie prime sui mercati internazionali e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita' indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa, altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste. 199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione agli specifici argomenti analizzati. 199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna. 199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.». 2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita' di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica».