Art. 3
Rafforzamento dei poteri del Garante per la sorveglianza dei prezzi
1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 198, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:
«Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, ove necessario ai fini
dei propri interventi di sorveglianza sul territorio, opera in
raccordo con gli osservatori e con gli uffici regionali dei prezzi,
sportelli o analoga denominazione, qualora istituiti con legge
regionale.»;
b) al comma 199:
1) al primo periodo, le parole: «si avvale dei dati rilevati
dall'ISTAT,» sono sostituite dalle seguenti: «si avvale della
collaborazione e dei dati rilevati dall'ISTAT che sono messi a
disposizione del Garante per la sorveglianza dei prezzi su specifica
istanza,»;
2) il quinto periodo e' sostituito dai seguenti: «Analoga
sanzione si applica nel caso in cui siano comunicati dati, notizie ed
elementi non veritieri, anche con riferimento ai dati contabili e di
bilancio eventualmente comunicati dalle imprese, ferma restando
l'attivazione dei successivi poteri di indagine e controllo della
Guardia di finanza per i profili di cui al secondo periodo. Le
informazioni, i dati, le notizie e gli elementi comunicati al Garante
sono sottratti alla disciplina di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
3) dopo il sesto periodo, e' inserito il seguente: «Salvo che
il fatto non costituisca reato le sanzioni amministrative di cui al
presente comma sono irrogate dalla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura territorialmente competente nel luogo in
cui ha sede l'impresa che ha commesso la violazione.»;
c) dopo il comma 199, sono inseriti i seguenti:
«199-bis. Al fine di monitorare la dinamica dei prezzi dei beni
di largo consumo derivanti dall'andamento dei costi dei prodotti
energetici e delle materie prime sui mercati internazionali e'
costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la
Commissione di allerta rapida di sorveglianza dei prezzi. Il Garante
puo' convocare la Commissione per coordinare l'attivazione degli
strumenti di monitoraggio necessari alla individuazione delle ragioni
dell'anomala dinamica dei prezzi sulla filiera di mercato. Ai
componenti ed ai partecipanti alle riunioni della Commissione non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri
emolumenti comunque denominati.
199-ter. Alla Commissione di cui al comma 199-bis partecipano
un rappresentante per ciascuno dei soggetti di cui al comma 199, i
responsabili delle strutture direzionali di cui il Garante si avvale
ai sensi del comma 200, un rappresentante delle autorita'
indipendenti competenti per settore, tre rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di
cui all'articolo 137 del Codice del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nominati dal Consiglio
nazionale dei consumatori e degli utenti, e un rappresentante delle
regioni e delle province autonome. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 2 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
ove vengano in rilievo fenomeni relativi all'anomalo andamento dei
prezzi delle filiere agroalimentari, alla Commissione partecipa,
altresi', un rappresentante dell'Ispettorato centrale repressione
frodi del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste.
199-quater. Il Garante, compatibilmente con le ragioni di
urgenza connesse al fenomeno rilevato, puo' invitare alle riunioni
della Commissione i rappresentanti delle associazioni delle categorie
economiche e sociali interessate, nonche' esperti del settore per
acquisire valutazioni e contributi tecnici specialistici in relazione
agli specifici argomenti analizzati.
199-quinquies. Qualora dalle analisi condotte in seno alla
Commissione o dalle indagini conoscitive emergano fenomeni
speculativi lungo la filiera di origine e produzione, ingrosso e
distribuzione, nonche' vendita e consumo, il Garante riferisce gli
esiti delle attivita' al Ministro delle imprese e del made in Italy
che ne informa, ove necessario, il Governo per l'adozione di adeguate
misure correttive o di ogni altra iniziativa ritenuta opportuna.
199-sexies. Le funzioni di segreteria e di supporto alle
attivita' di cui ai commi da 199-bis a 199-quinquies sono svolte
dall'Unita' di missione di cui all'articolo 7 del decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 2022, n. 51.».
2. All'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. L'Unita' di missione di cui al comma 2 cura le attivita'
di raccordo e collaborazione amministrativa tra il Garante per la
sorveglianza dei prezzi, le strutture del Ministero dell'economia e
delle finanze e degli altri Ministeri, nonche' gli uffici delle
autorita' indipendenti competenti per i singoli settori, al fine di
garantire il coordinamento delle iniziative di sorveglianza dei
prezzi con le attivita' di indagine e controllo gia' avviate dagli
uffici delle predette istituzioni ed autorita' nelle materie di
competenza. Ove necessario l'Unita' di missione provvede ad acquisire
e condividere con gli uffici dei Ministeri e delle autorita' di
settore i dati e le informazioni utili alla conclusione delle
indagini e delle attivita' in corso di svolgimento. Le attivita' di
cui al presente comma sono svolte senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica».