Art. 4 
 
Misure di sostegno per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico 
 
  1. Al fine di mitigare l'impatto del caro energia  sulle  famiglie,
in particolare in relazione ai costi  di  trasporto  per  studenti  e
lavoratori, e' istituito un  fondo  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari  a
100 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato a  riconoscere,  nei
limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse,
un buono da utilizzare per l'acquisto,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del
decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2023, di  abbonamenti
per  i  servizi   di   trasporto   pubblico   locale,   regionale   e
interregionale  ovvero  per  i  servizi  di   trasporto   ferroviario
nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo e' pari al 100
per cento della spesa da sostenere per l'acquisto dell'abbonamento e,
comunque, non puo' superare l'importo di 60 euro. Il buono di cui  al
primo periodo e' riconosciuto in favore  delle  persone  fisiche  che
nell'anno 2022 hanno conseguito un reddito complessivo non  superiore
a 20.000 euro. Il buono  reca  il  nominativo  del  beneficiario,  e'
utilizzabile per l'acquisto di un solo abbonamento, non e'  cedibile,
non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non  rileva  ai
fini  del  computo  del  valore  dell'indicatore   della   situazione
economica   equivalente.   Resta   ferma   la   detrazione   prevista
dall'articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo  unico  delle
imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del
beneficiario del buono. 
  2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  da  adottare  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,
sono definite le modalita' di  presentazione  delle  domande  per  il
rilascio del buono di cui al comma 1, le modalita' di emissione dello
stesso, anche ai fini del rispetto del limite di  spesa,  nonche'  di
rendicontazione  da  parte  delle  aziende  di  trasporto  dei  buoni
utilizzati,  nel  periodo  di  cui  al  medesimo  comma  1,  ai  fini
dell'acquisito degli abbonamenti. Una quota delle risorse  del  fondo
di  cui  al  comma  1,  pari  a  500.000  euro,  e'  destinata   alla
manutenzione  della  piattaforma  informatica  per  l'erogazione  del
beneficio gia' istituita ai sensi dell'articolo 35 del  decreto-legge
17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
luglio 2022, n. 91. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo  delle
risorse previste destinate alla piattaforma di cui al secondo periodo
sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1. 
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a  100  milioni
di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente utilizzo
di quota parte dei proventi delle aste delle quote  di  emissione  di
CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020,  n.
47, relativi all'anno 2022, con esclusione delle risorse destinate al
fondo ammortamento titoli di Stato, versata dal Gestore  dei  servizi
energetici (GSE) ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello
Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.