Art. 7 
 
        Accesso ai registri degli impianti protesici mammari 
 
  1.  Il  Ministero  della  salute,  in  qualita'  di  titolare   del
trattamento, individua, ai sensi  dell'articolo  29  del  regolamento
(UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196, i soggetti designati al trattamento dei  dati
inseriti nel registro nazionale. 
  2.  L'accesso  al  registro  nazionale  degli  impianti   protesici
mammari, previsto per le finalita' di cui all'articolo  4,  comma  1,
lettera b), e comma 3, e' consentito al personale di cui al comma 1. 
  3. I titolari del trattamento dei dati  dei  registri  regionali  e
provinciali, sotto  la  propria  responsabilita'  e  nell'ambito  del
proprio assetto organizzativo, individuano i soggetti autorizzati  al
trattamento dei dati inseriti nei registri regionali  e  provinciali,
ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n.  196
del 2003, le relative modalita' e i profili di accesso ai dati. 
  4. L'accesso al registro  regionale  o  provinciale  delle  protesi
mammarie, per le finalita' di cui all'articolo 4,  comma  1,  lettera
a), e' consentito ai medici o agli altri professionisti sanitari  che
prendono  in  cura  il  soggetto  sottoposto  all'impianto   o   alla
rimozione, al momento dell'impianto  stesso  e  nell'eventualita'  di
effetti indesiderati o esiti a distanza,  previa  autorizzazione  del
titolare del registro regionale o provinciale. 
  Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma  1,  lettera  a),  il
registro nazionale assicura ai medici  e  agli  altri  professionisti
sanitari di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 5  giugno  2012,
n. 86, l'accesso ai registri di altre regioni  o  province  autonome,
per consultare i dati relativi all'intervento di impianto o rimozione
precedentemente eseguito presso altra regione  o  provincia  autonoma
sul medesimo soggetto preso in cura secondo le modalita' previste nel
disciplinare tecnico di cui all'Allegato A. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2016/679  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016  si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  2-quaterdecies  del
          citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
                «Art.  2-quaterdecies  (Attribuzione  di  funzioni  e
          compiti a soggetti  designati).  -  1.  Il  titolare  o  il
          responsabile del trattamento possono  prevedere,  sotto  la
          propria responsabilita' e nell'ambito del  proprio  assetto
          organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al
          trattamento di dati personali siano  attribuiti  a  persone
          fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro
          autorita'. 
                2. Il titolare  o  il  responsabile  del  trattamento
          individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare  al
          trattamento dei dati personali le persone che operano sotto
          la propria autorita' diretta.». 
              - Per il testo dell'art. 1,  comma  7,  della  predetta
          legge 5 giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 6.