Art. 7 Accesso ai registri degli impianti protesici mammari 1. Il Ministero della salute, in qualita' di titolare del trattamento, individua, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE) 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i soggetti designati al trattamento dei dati inseriti nel registro nazionale. 2. L'accesso al registro nazionale degli impianti protesici mammari, previsto per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), e comma 3, e' consentito al personale di cui al comma 1. 3. I titolari del trattamento dei dati dei registri regionali e provinciali, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, individuano i soggetti autorizzati al trattamento dei dati inseriti nei registri regionali e provinciali, ai sensi dell'articolo 2-quaterdecies del decreto legislativo n. 196 del 2003, le relative modalita' e i profili di accesso ai dati. 4. L'accesso al registro regionale o provinciale delle protesi mammarie, per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e' consentito ai medici o agli altri professionisti sanitari che prendono in cura il soggetto sottoposto all'impianto o alla rimozione, al momento dell'impianto stesso e nell'eventualita' di effetti indesiderati o esiti a distanza, previa autorizzazione del titolare del registro regionale o provinciale. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), il registro nazionale assicura ai medici e agli altri professionisti sanitari di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 5 giugno 2012, n. 86, l'accesso ai registri di altre regioni o province autonome, per consultare i dati relativi all'intervento di impianto o rimozione precedentemente eseguito presso altra regione o provincia autonoma sul medesimo soggetto preso in cura secondo le modalita' previste nel disciplinare tecnico di cui all'Allegato A.
Note all'art. 7: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 2-quaterdecies del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati). - 1. Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilita' e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorita'. 2. Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalita' piu' opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorita' diretta.». - Per il testo dell'art. 1, comma 7, della predetta legge 5 giugno 2012, n. 86, si veda nelle note all'art. 6.