Art. 2 Oggetto 1. Il presente decreto individua: a) i requisiti ai quali gli operatori bancari conformano la propria organizzazione e la propria attivita' per assumere, previa attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori bancari di finanza etica e sostenibile, al fine di usufruire dell'agevolazione di cui all'articolo 111-bis del TUB, nel rispetto del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma 3 del citato articolo; b) la procedura per la richiesta e il riconoscimento della agevolazione fiscale.
Note all'art. 2: - Il riferimento al testo dell'art. 111-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse.