Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto individua: 
    a) i requisiti ai  quali  gli  operatori  bancari  conformano  la
propria organizzazione e la propria attivita'  per  assumere,  previa
attestazione della loro esistenza, la qualifica di operatori  bancari
di   finanza   etica   e   sostenibile,   al   fine   di    usufruire
dell'agevolazione di cui all'articolo 111-bis del TUB,  nel  rispetto
del limite di spesa complessiva fissata annualmente dal comma  3  del
citato articolo; 
    b) la procedura  per  la  richiesta  e  il  riconoscimento  della
agevolazione fiscale. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'art.  111-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'  riportato
          nelle note alle premesse.