Art. 3 
 
          Operatori bancari di finanza etica e sostenibile 
 
  1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le  banche
che conformano la propria attivita' ai principi di  cui  al  comma  1
dell'articolo 111-bis del TUB,  nel  rispetto  di  tutti  i  seguenti
requisiti attuativi: 
    a) concedono finanziamenti a persone giuridiche  solo  dopo  aver
provveduto, attraverso  apposite  procedure  interne,  alla  positiva
valutazione dell'impatto socio-ambientale  del  finanziamento  e  dei
soggetti   finanziati    secondo    standard    di    rating    etico
internazionalmente riconosciuti, definiti sulla base di obiettivi  di
sviluppo sostenibile elaborati  dall'Unione  europea,  dalle  Nazioni
unite,  dall'Organizzazione  per  la  cooperazione  e   lo   sviluppo
economico, dall'Organizzazione internazionale del lavoro o  da  altre
organizzazioni  internazionali  costituite  in  base  a  trattati   o
convenzioni internazionali, in  materia  di  sviluppo  sostenibile  e
tutela dei diritti umani. In ogni caso non sono conformi  a  standard
di rating etico internazionalmente  riconosciuti  i  finanziamenti  a
favore di persone giuridiche: 
      1)  che  operano,  anche  indirettamente,  nella  produzione  o
scambio di beni o servizi il cui normale  utilizzo  viola  i  diritti
umani; 
      2) che, nell'ambito della propria attivita', consumano  energia
esclusivamente da fonti non rinnovabili; 
      3)  di  cui  e'  stata   accertata   in   via   definitiva   la
responsabilita' per gravi e sistematiche violazioni di diritti umani,
per gravi violazioni dei diritti individuali in situazioni di  guerra
o di conflitto, o per gravi danni ambientali; 
      4) i cui amministratori, o i sindaci o i legali  rappresentanti
sono  stati  riconosciuti  responsabili  in  via  definitiva  per  le
violazioni o i danni di cui al punto 3; 
    b) rendono pubblici i finanziamenti alle persone giuridiche  e  i
criteri  utilizzati  per  la  loro  erogazione,   mediante   apposita
relazione annuale consultabile anche sul proprio sito  internet,  nel
rispetto delle norme in materia di tutela della riservatezza dei dati
personali; 
    c) erogano  almeno  il  20  per  cento  dei  finanziamenti,  come
risultanti dall'ultimo bilancio  approvato,  a  favore  dei  soggetti
iscritti nel Registro unico  nazionale  del  terzo  settore,  di  cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  e  a
favore delle imprese sociali di cui al decreto legislativo  3  luglio
2017, n. 112. Fino al termine di cui all'articolo 104, comma  2,  del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono soggetti  beneficiari
del finanziamento anche le organizzazioni non lucrative  di  utilita'
sociale di cui all'articolo 10 del  decreto  legislativo  4  dicembre
1997, n. 460, iscritte negli appositi registri; 
    d) non distribuiscono, neanche indirettamente, utili e avanzi  di
gestione,  nonche'  riserve   di   utili   comunque   denominate   ai
partecipanti  al  capitale,  ai  titolari  di  strumenti   finanziari
partecipativi di cui  all'articolo  2346,  sesto  comma,  del  codice
civile e al personale; il divieto di distribuzione di utili e riserve
di utili opera anche nei casi di recesso stabiliti dalla  legge;  gli
utili sono reinvestiti nell'attivita' propria della banca; 
    e) adottano  un  sistema  di  governo  societario  e  un  modello
organizzativo nel rispetto delle prescrizioni seguenti: 
      1) numero di soci non inferiore a duecento; 
      2) divieto di esercitare il diritto al voto, ad  alcun  titolo,
per un quantitativo di azioni superiore al 10 per cento del  capitale
sociale avente diritto al voto. A tal fine, rilevano i voti collegati
alle azioni possedute direttamente e indirettamente, tramite societa'
controllate, societa' fiduciarie o per interposta persona  e  i  voti
attribuibili, a qualsiasi titolo, a  soggetto  diverso  dal  titolare
delle azioni; 
      3) meccanismi idonei a favorire la partecipazione dei  soci  in
assemblea,  inclusa  la  possibilita'  di  esprimere  il   voto   per
corrispondenza o mediante altri mezzi di voto a distanza; 
      4) forme consultive di coinvolgimento dei soggetti interessati,
quali soci o altri finanziatori, circa le linee  di  indirizzo  della
banca in materia di politiche di finanza etica e sostenibile; 
    f)  ferme  le  disposizioni  sulle   «Politiche   e   prassi   di
remunerazione e incentivazione» delle banche  stabilite  dalla  Banca
d'Italia, adottano politiche retributive idonee ad assicurare che  il
rapporto tra la remunerazione maggiore e quella media della banca non
supera il valore di 5. A tal fine: 
      1) il numeratore  e'  costituito  dalla  remunerazione  totale,
fissa e variabile, corrisposta al soggetto con la remunerazione  piu'
alta; 
      2)  il   denominatore   e'   costituito   dalla   media   della
remunerazione di tutto il personale della banca, esclusa  quella  del
soggetto con la remunerazione piu' alta. 
  2.  Gli  operatori  bancari  di   finanza   etica   e   sostenibile
acquisiscono da un  soggetto  terzo  e  indipendente  abilitato  allo
svolgimento  della  revisione   legale   o   da   un   organismo   di
certificazione, come individuato dall'articolo  5,  una  attestazione
circa la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1;  l'attestazione
deve essere valida con riguardo all'esercizio a cui si  riferisce  la
richiesta di agevolazione di cui all'articolo 4. 
  3. La sussistenza dei requisiti di cui al comma  1  e'  dichiarata,
altresi', dall'organo di amministrazione dell'operatore  bancario  di
finanza etica e sostenibile. 
  4. Gli operatori bancari  di  finanza  etica  e  sostenibile  danno
comunicazione  alla   Banca   d'Italia   dell'avvenuta   attestazione
rilasciata ai sensi del comma 2; la comunicazione  ha  esclusivamente
finalita'  informative,  non  e'  condizione   per   la   concessione
dell'agevolazione fiscale e da  essa  non  discendono  adempimenti  a
carico della Banca d'Italia. 
 
          Note all'art. 3: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'art.  111-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo  degli  articoli  45  e  104  del
          decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117  recante  Codice
          del Terzo settore, a norma dell'art. 1,  comma  2,  lettera
          b), della legge 6 giugno 2016, n. 106: 
                «Art.  45  (Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore). - 1. Presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali e' istituito il Registro unico  nazionale
          del  Terzo  settore,   operativamente   gestito   su   base
          territoriale e con modalita' informatiche in collaborazione
          con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine,
          individua, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore del presente decreto,  la  struttura  competente.
          Presso  le  Regioni,  la  struttura  di  cui   al   periodo
          precedente e' indicata come «Ufficio regionale del Registro
          unico nazionale del  Terzo  settore».  Presso  le  Province
          autonome la stessa  assume  la  denominazione  di  «Ufficio
          provinciale  del  Registro  unico   nazionale   del   Terzo
          settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
          individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale
          non generale disponibile a legislazione vigente la  propria
          struttura competente  di  seguito  indicata  come  «Ufficio
          statale del Registro unico nazionale del Terzo settore». 
                2. Il registro e' pubblico ed e' reso  accessibile  a
          tutti gli interessati in modalita' telematica.» 
                «Art. 104 (Entrata in vigore). - 1.  Le  disposizioni
          di cui agli articoli 77, 78, 81, 82, 83 e 84, comma  2,  85
          comma 7 e dell'art. 102, comma 1, lettere e), f)  e  g)  si
          applicano in via transitoria a  decorrere  dal  periodo  di
          imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017  e
          fino al  periodo  d'imposta  di  entrata  in  vigore  delle
          disposizioni di cui al titolo X secondo quanto indicato  al
          comma 2, alle  Organizzazioni  non  lucrative  di  utilita'
          sociale di cui  all'art.  10,  del  decreto  legislativo  4
          dicembre 1997, n. 460  iscritte  negli  appositi  registri,
          alle organizzazioni di volontariato iscritte  nei  registri
          di  cui  alla  legge  11  agosto  1991,  n.  266,  e   alle
          associazioni di promozione sociale  iscritte  nei  registri
          nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e
          Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7  dicembre  2000,
          n. 383. Le disposizioni  richiamate  al  primo  periodo  si
          applicano, a decorrere dall'operativita' del Registro unico
          nazionale del Terzo settore, agli enti  del  Terzo  settore
          iscritti nel medesimo Registro. 
                2.  Le  disposizioni  del  titolo  X,  salvo   quanto
          previsto dal comma 1, si applicano agli enti  iscritti  nel
          Registro unico nazionale del Terzo settore a decorrere  dal
          periodo  di  imposta  successivo  all'autorizzazione  della
          Commissione europea di  cui  all'art.  101,  comma  10,  e,
          comunque, non prima del periodo di  imposta  successivo  di
          operativita' del predetto Registro. 
                3. Il presente decreto  entra  in  vigore  il  giorno
          successivo a quello della sua pubblicazione nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana. 
              - Il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
          sara'  inserito  nella  Raccolta   ufficiale   degli   atti
          normativi della Repubblica  italiana. E'  fatto  obbligo  a
          chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.» 
              - Il decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.112  recante
          Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a
          norma dell'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno
          2016, n. 106 e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  19
          luglio 2017, n. 167. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  10  del   decreto
          legislativo  4  dicembre  1997,  n.  460  (Riordino   della
          disciplina tributaria degli enti non  commerciali  e  delle
          organizzazioni non lucrative di utilita' sociale): 
                «Art. 10 (Organizzazioni non  lucrative  di  utilita'
          sociale).  -  1.  Sono  organizzazioni  non  lucrative   di
          utilita' sociale (ONLUS) le associazioni,  i  comitati,  le
          fondazioni, le societa' cooperative e  gli  altri  enti  di
          carattere privato, con o senza  personalita'  giuridica,  i
          cui  statuti  o  atti  costitutivi,  redatti  nella   forma
          dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata  o
          registrata, prevedono espressamente: 
                  a) lo svolgimento di attivita' in uno  o  piu'  dei
          seguenti settori: 
                    1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 
                    2) assistenza sanitaria; 
                    3) beneficenza; 
                    4) istruzione; 
                    5) formazione; 
                    6) sport dilettantistico; 
                    7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose
          d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno
          1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di  cui
          al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409; 
                    8)  tutela  e  valorizzazione  della   natura   e
          dell'ambiente, con  esclusione  dell'attivita',  esercitata
          abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,
          speciali  e  pericolosi  di  cui  all'art.  7  del  decreto
          legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 ; 
                    9) promozione della cultura e dell'arte; 
                    10) tutela dei diritti civili; 
                    11) ricerca scientifica di particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidata  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400; 
                    11-bis) cooperazione allo sviluppo e solidarieta'
          internazionale; 
                  b)  l'esclusivo  perseguimento  di   finalita'   di
          solidarieta' sociale; 
                  c) il divieto  di  svolgere  attivita'  diverse  da
          quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad
          esse direttamente connesse; 
                  d)  il  divieto  di  distribuire,  anche  in   modo
          indiretto,  utili  e  avanzi  di  gestione  nonche'  fondi,
          riserve o capitale durante la vita  dell'organizzazione,  a
          meno che la  destinazione  o  la  distribuzione  non  siano
          imposte per legge o siano  effettuate  a  favore  di  altre
          ONLUS che per legge,  statuto  o  regolamento  fanno  parte
          della medesima ed unitaria struttura; 
                  e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
          gestione per la realizzazione delle attivita' istituzionali
          e di quelle ad esse direttamente connesse; 
                  f)   l'obbligo   di   devolvere    il    patrimonio
          dell'organizzazione,  in  caso  di  suo  scioglimento   per
          qualunque causa, ad altre organizzazioni non  lucrative  di
          utilita' sociale o a fini  di  pubblica  utilita',  sentito
          l'organismo di controllo di  cui  all'art.  3,  comma  190,
          della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662,  salvo  diversa
          destinazione imposta dalla legge; 
                  g) l'obbligo di redigere il bilancio  o  rendiconto
          annuale; 
                  h) disciplina uniforme del rapporto  associativo  e
          delle   modalita'    associative    volte    a    garantire
          l'effettivita'   del    rapporto    medesimo,    escludendo
          espressamente la temporaneita'  della  partecipazione  alla
          vita  associativa  e  prevedendo  per   gli   associati   o
          partecipanti  maggiori  d'eta'  il  diritto  di  voto   per
          l'approvazione e  le  modificazioni  dello  statuto  e  dei
          regolamenti  e  per  la  nomina  degli   organi   direttivi
          dell'associazione; 
                  i) l'uso, nella denominazione  ed  in  qualsivoglia
          segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della
          locuzione  «organizzazione  non   lucrativa   di   utilita'
          sociale» o dell'acronimo «ONLUS». 
                2. Si intende che  vengono  perseguite  finalita'  di
          solidarieta' sociale  quando  le  cessioni  di  beni  e  le
          prestazioni di servizi relative alle  attivita'  statutarie
          nei  settori  dell'assistenza  sanitaria,  dell'istruzione,
          della  formazione,  dello  sport   dilettantistico,   della
          promozione della cultura e dell'arte  e  della  tutela  dei
          diritti  civili  non  sono  rese  nei  confronti  di  soci,
          associati o  partecipanti,  nonche'  degli  altri  soggetti
          indicati alla  lettera  a)  del  comma  6,  ma  dirette  ad
          arrecare benefici a: 
                  a) persone svantaggiate in  ragione  di  condizioni
          fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; 
                  b) componenti collettivita'  estere,  limitatamente
          agli aiuti umanitari. 
                2-bis. Si  considera  attivita'  di  beneficenza,  ai
          sensi  del  comma  1,  lettera  a),  numero  3),  anche  la
          concessione di erogazioni gratuite in denaro  con  utilizzo
          di somme  provenienti  dalla  gestione  patrimoniale  o  da
          donazioni appositamente raccolte, a favore  di  enti  senza
          scopo di lucro che operano prevalentemente nei  settori  di
          cui al medesimo comma 1, lettera a), per  la  realizzazione
          diretta di progetti di utilita' sociale. 
                3. Le finalita' di solidarieta'  sociale  s'intendono
          realizzate anche quando tra i beneficiari  delle  attivita'
          statutarie dell'organizzazione  vi  siano  i  propri  soci,
          associati o partecipanti o gli altri soggetti indicati alla
          lettera a)  del  comma  6,  se  costoro  si  trovano  nelle
          condizioni di svantaggio di cui alla lettera a)  del  comma
          2. 
                4. A prescindere dalle condizioni previste ai commi 2
          e 3,  si  considerano  comunque  inerenti  a  finalita'  di
          solidarieta' sociale le attivita' statutarie  istituzionali
          svolte   nei   settori   della   assistenza    sociale    e
          sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione
          e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico
          di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese  le
          biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 30 settembre  1963,  n.  1409,  della  tutela  e
          valorizzazione della natura e dell'ambiente con  esclusione
          dell'attivita',  esercitata  abitualmente,  di  raccolta  e
          riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali  e  pericolosi  di
          cui all'art. 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.
          22, della  ricerca  scientifica  di  particolare  interesse
          sociale svolta direttamente da fondazioni  ovvero  da  esse
          affidate  ad  universita',  enti  di   ricerca   ed   altre
          fondazioni  che  la  svolgono  direttamente,  in  ambiti  e
          secondo modalita'  da  definire  con  apposito  regolamento
          governativo emanato ai sensi dell'art. 17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, nonche'  le  attivita'  di  promozione
          della cultura e dell'arte per le  quali  sono  riconosciuti
          apporti economici da  parte  dell'amministrazione  centrale
          dello Stato. 
                5. Si  considerano  direttamente  connesse  a  quelle
          istituzionali  le  attivita'   statutarie   di   assistenza
          sanitaria, istruzione, formazione,  sport  dilettantistico,
          promozione della cultura e dell'arte e tutela  dei  diritti
          civili, di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma
          1, lettera a), svolte in assenza delle condizioni  previste
          ai commi 2 e 3, nonche' le attivita' accessorie per  natura
          a quelle statutarie istituzionali,  in  quanto  integrative
          delle  stesse.  L'esercizio  delle  attivita'  connesse  e'
          consentito  a  condizione  che,  in  ciascun  esercizio   e
          nell'ambito di ciascuno dei settori elencati  alla  lettera
          a) del comma 1, le stesse non siano prevalenti  rispetto  a
          quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino
          il    66    per    cento    delle     spese     complessive
          dell'organizzazione. 
                6.  Si  considerano  in   ogni   caso   distribuzione
          indiretta di utili o di avanzi di gestione: 
                  a) le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi
          a  soci,  associati  o  partecipanti,  ai   fondatori,   ai
          componenti gli organi  amministrativi  e  di  controllo,  a
          coloro che a qualsiasi titolo operino per  l'organizzazione
          o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano  erogazioni
          liberali a  favore  dell'organizzazione,  ai  loro  parenti
          entro il terzo grado ed ai loro  affini  entro  il  secondo
          grado, nonche'  alle  societa'  da  questi  direttamente  o
          indirettamente  controllate  o  collegate,   effettuate   a
          condizioni piu' favorevoli in ragione della loro  qualita'.
          Sono fatti salvi,  nel  caso  delle  attivita'  svolte  nei
          settori di cui ai numeri 7) e 8) della lettera a) del comma
          1, i vantaggi accordati a soci, associati o partecipanti ed
          ai soggetti che effettuano erogazioni liberali, ed ai  loro
          familiari, aventi significato puramente onorifico e  valore
          economico modico; 
                  b) l'acquisto di beni o servizi  per  corrispettivi
          che, senza valide ragioni economiche,  siano  superiori  al
          loro valore normale; 
                  c)  la  corresponsione  ai  componenti  gli  organi
          amministrativi e di  controllo  di  emolumenti  individuali
          annui superiori al compenso massimo  previsto  dal  decreto
          del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645,  e
          dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito  dalla
          legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive  modificazioni  e
          integrazioni, per  il  presidente  del  collegio  sindacale
          delle societa' per azioni; 
                  d)  la  corresponsione  a  soggetti  diversi  dalle
          banche e  dagli  intermediari  finanziari  autorizzati,  di
          interessi  passivi,  in  dipendenza  di  prestiti  di  ogni
          specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; 
                  e) la corresponsione ai  lavoratori  dipendenti  di
          salari o stipendi superiori del 20  per  cento  rispetto  a
          quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro  per  le
          medesime qualifiche. 
                7. Le disposizioni di cui alla lettera h) del comma 1
          non si applicano alle fondazioni,  e  quelle  di  cui  alle
          lettere h) ed i) del medesimo comma 1 non si applicano agli
          enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le  quali
          lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese. 
                8. Sono in ogni caso considerati ONLUS, nel  rispetto
          della loro struttura e delle loro finalita', gli  organismi
          di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991,  n.  266,
          iscritti nei  registri  istituiti  dalle  regioni  e  dalle
          Province autonome di Trento e di Bolzano, le organizzazioni
          non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 26
          febbraio 1987, n. 49, e le cooperative sociali di cui  alla
          legge 8 novembre 1991, n. 381, nonche' i  consorzi  di  cui
          all'art. 8 della predetta legge n. 381 del 1991 che abbiano
          la  base  sociale  formata  per  il  cento  per  cento   da
          cooperative sociali. Sono  fatte  salve  le  previsioni  di
          maggior favore relative  agli  organismi  di  volontariato,
          alle organizzazioni  non  governative  e  alle  cooperative
          sociali di cui, rispettivamente, alle citate leggi  n.  266
          del 1991, n. 49 del 1987 e n. 381 del 1991. 
                9. Gli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
          con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o  intese
          e le associazioni di promozione sociale ricomprese tra  gli
          enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25
          agosto 1991, n. 287, le cui finalita'  assistenziali  siano
          riconosciute dal Ministero dell'interno,  sono  considerati
          ONLUS limitatamente all'esercizio delle attivita'  elencate
          alla lettera  a)  del  comma  1;  fatta  eccezione  per  la
          prescrizione di cui alla  lettera  c)  del  comma  1,  agli
          stessi enti e associazioni  si  applicano  le  disposizioni
          anche agevolative del presente decreto,  a  condizione  che
          per tali attivita' siano tenute separatamente le  scritture
          contabili  previste  all'art.  20-bis   del   decreto   del
          Presidente delle Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,
          introdotto dall'art. 25, comma 1. 
                10. Non si considerano in ogni caso  ONLUS  gli  enti
          pubblici,  le  societa'  commerciali  diverse   da   quelle
          cooperative, gli enti  conferenti  di  cui  alla  legge  30
          luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti  politici,  le
          organizzazioni sindacali,  le  associazioni  di  datori  di
          lavoro e le associazioni di categoria.» 
              - Si riporta il testo dell'art. 2346 del codice civile: 
                «Art.   2346   (Emissione   delle   azioni).   -   La
          partecipazione sociale e' rappresentata  da  azioni;  salvo
          diversa disposizione di  leggi  speciali  lo  statuto  puo'
          escludere  l'emissione  dei  relativi  titoli  o  prevedere
          l'utilizzazione di diverse  tecniche  di  legittimazione  e
          circolazione. 
                Se determinato nello statuto, il valore  nominale  di
          ciascuna azione corrisponde ad una  frazione  del  capitale
          sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
          a tutte le azioni emesse dalla societa'. 
                In mancanza di indicazione del valore nominale  delle
          azioni, le disposizioni  che  ad  esso  si  riferiscono  si
          applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
          delle azioni emesse. 
                A ciascun socio e'  assegnato  un  numero  di  azioni
          proporzionale alla parte del capitale sociale  sottoscritta
          e  per  un  valore  non  superiore   a   quello   del   suo
          conferimento.  Lo  statuto  puo'  prevedere   una   diversa
          assegnazione delle azioni. 
                In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere
          complessivamente  inferiore   all'ammontare   globale   del
          capitale sociale. 
                Resta  salva  la  possibilita'  che  la  societa',  a
          seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche  di
          opera o servizi, emetta  strumenti  finanziari  forniti  di
          diritti patrimoniali o  anche  di  diritti  amministrativi,
          escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In
          tal caso lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni
          di emissione, i diritti che conferiscono,  le  sanzioni  in
          caso di inadempimento delle prestazioni e, se  ammessa,  la
          legge di circolazione.»