Art. 4 
 
                        Agevolazione fiscale 
 
  1. Una quota pari al 75 per cento dell'utile  dell'esercizio  degli
operatori bancari di finanza  etica  e  sostenibile  non  concorre  a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte  sul  reddito  se
destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in
sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui  detti  utili
sono stati conseguiti, nel  rispetto  del  limite  massimo  di  spesa
annuale stabilito dall'articolo 111-bis, comma 3, del TUB. 
  2. La destinazione degli utili e' attestata dal collegio  sindacale
oppure da un revisore  legale  iscritto  nel  registro  dei  revisori
legali  o  da  un  professionista  iscritto  nell'albo  dei   dottori
commercialisti e degli esperti contabili. 
  3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi  dell'agevolazione
presentano,  a  pena  di  decadenza,  dal  2  maggio  al  23   maggio
dell'esercizio successivo a quello di realizzazione  degli  utili  di
cui  al  comma  1,  apposita  richiesta  da  inviare,  tramite  posta
elettronica certificata,  all'Agenzia  delle  entrate,  all'indirizzo
pubblicato sul sito istituzionale. 
  4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati: 
    a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto
richiedente e del rappresentante legale; 
    b) il  risparmio  d'imposta  corrispondente  all'ammontare  della
quota degli utili dell'esercizio destinati  a  riserva  legale  o  ad
apposita riserva non distribuibile nella  misura  non  eccendente  il
limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013  della
Commissione, del 18 dicembre 2013,  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 
  5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine  ultimo  previsto
per l'invio delle richieste  di  cui  al  comma  3,  l'Agenzia  delle
entrate, sulla  base  del  rapporto  tra  l'ammontare  delle  risorse
stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 111-bis,  comma  3,  del
TUB e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto,
comunque ricondotto per  ciascun  beneficiario  nel  limite  di  euro
200.000,  riconosce  la  quota  pari  al  75  per  cento  a  tutti  i
richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel  limite  massimo
annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto  del
limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del
risparmio d'imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto  tra
l'ammontare delle risorse annualmente stanziate e  l'ammontare  delle
richieste individuali ricondotte al limite suddetto,  e  la  comunica
agli operatori  bancari  di  finanza  etica  e  sostenibile,  tramite
pubblicazione  sul  proprio  sito  internet  istituzionale.   Ciascun
beneficiario applica  la  suddetta  percentuale  per  determinare  il
risparmio d'imposta effettivamente fruibile. 
  6. L'attestazione della destinazione degli utili prevista al  comma
2 e l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono
acquisite   dall'operatore   bancario,   a    pena    di    decadenza
dall'agevolazione, prima della presentazione della richiesta  di  cui
al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario  fino  a  quando
non  siano  definiti  gli  accertamenti  relativi  al  corrispondente
periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che
effettuano le attivita' di controllo. 
  7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente  decreto,
si  applicano   le   disposizioni   in   materia   di   liquidazione,
accertamento, riscossione e contenzioso previste per le  imposte  sui
redditi. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Il  riferimento  al  testo  dell'art.  111-bis,  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e'  riportato
          nelle note alle premesse. 
              - Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della
          Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato  nelle  note
          alle premesse.