Art. 4 Agevolazione fiscale 1. Una quota pari al 75 per cento dell'utile dell'esercizio degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito se destinato a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile in sede di approvazione del bilancio dell'esercizio in cui detti utili sono stati conseguiti, nel rispetto del limite massimo di spesa annuale stabilito dall'articolo 111-bis, comma 3, del TUB. 2. La destinazione degli utili e' attestata dal collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 3. Gli operatori bancari che intendono avvalersi dell'agevolazione presentano, a pena di decadenza, dal 2 maggio al 23 maggio dell'esercizio successivo a quello di realizzazione degli utili di cui al comma 1, apposita richiesta da inviare, tramite posta elettronica certificata, all'Agenzia delle entrate, all'indirizzo pubblicato sul sito istituzionale. 4. Nella richiesta di cui al comma 3 sono indicati: a) il codice fiscale e gli altri dati identificativi del soggetto richiedente e del rappresentante legale; b) il risparmio d'imposta corrispondente all'ammontare della quota degli utili dell'esercizio destinati a riserva legale o ad apposita riserva non distribuibile nella misura non eccendente il limite di euro 200.000 di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». 5. Entro i successivi sessanta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle richieste di cui al comma 3, l'Agenzia delle entrate, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziate annualmente ai sensi dell'articolo 111-bis, comma 3, del TUB e l'ammontare del risparmio d'imposta complessivamente richiesto, comunque ricondotto per ciascun beneficiario nel limite di euro 200.000, riconosce la quota pari al 75 per cento a tutti i richiedenti solo se la spesa complessiva rientra nel limite massimo annuale suddetto. In ogni altro caso, per assicurare il rispetto del limite massimo annuale di spesa, determina la percentuale massima del risparmio d'imposta attribuibile, sempre sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse annualmente stanziate e l'ammontare delle richieste individuali ricondotte al limite suddetto, e la comunica agli operatori bancari di finanza etica e sostenibile, tramite pubblicazione sul proprio sito internet istituzionale. Ciascun beneficiario applica la suddetta percentuale per determinare il risparmio d'imposta effettivamente fruibile. 6. L'attestazione della destinazione degli utili prevista al comma 2 e l'attestazione dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, sono acquisite dall'operatore bancario, a pena di decadenza dall'agevolazione, prima della presentazione della richiesta di cui al comma 3 e sono conservate a cura del beneficiario fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, per essere esibite a richiesta alle autorita' che effettuano le attivita' di controllo. 7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi.
Note all'art. 4: - Il riferimento al testo dell'art. 111-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e' riportato nelle note alle premesse. - Il riferimento al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 e' riportato nelle note alle premesse.