Art. 5 
 
                     Organismo di certificazione 
 
  1.  L'organismo  di  certificazione  possiede  un  certificato   di
accreditamento emesso a fronte  della  ISO/IEC  17065  in  merito  al
rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2. 
  2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato
ai  sensi  e  in  conformita'  del  regolamento  (CE)   n.   765/2008
dall'Organismo unico  nazionale  di  accreditamento,  individuato  ai
sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
  3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a
svolgere il processo di valutazione della conformita'. Nel gruppo  di
verifica deve essere presente almeno un revisore legale. 
  4. L'organismo di certificazione  rilascia  l'attestazione  di  cui
all'articolo  3,  comma  2,  seguendo,   per   quanto   riguarda   la
periodicita' e la  durata  delle  verifiche,  quanto  previsto  dalla
ISO/IEC 17021-1. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 4 ottobre 2022 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                       Franco         
 
Visto, il Guardasigilli: Cartabia 

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, reg. n. 1841 
 
          Note all'art. 5: 
              -  Il  Regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008,  che  fissa  le
          norme in materia di accreditamento e abroga il  regolamento
          (CEE) n. 339/93, e' pubblicato  nella  G.U.U.E.  13  agosto
          2008, n. L 218. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4  della  legge  23
          luglio  2009,  n.  99  (Disposizioni  per  lo  sviluppo   e
          l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in  materia
          di energia): 
                «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento  (CE)
          n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per la commercializzazione dei prodotti). -  1.  Al
          fine di assicurare la pronta applicazione del capo  II  del
          regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93,  il  Ministro  dello  sviluppo
          economico,  di  concerto  con   i   Ministri   interessati,
          provvede, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, con uno o piu' decreti di natura  non
          regolamentare, alla adozione  delle  prescrizioni  relative
          alla  organizzazione   ed   al   funzionamento   dell'unico
          organismo nazionale autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento  in  conformita'   alle   disposizioni   del
          regolamento comunitario, alla definizione dei  criteri  per
          la fissazione di tariffe di  accreditamento,  anche  tenuto
          conto  degli  analoghi  sistemi   tariffari   eventualmente
          adottati dagli altri  Paesi  dell'Unione  europea,  nonche'
          alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo
          da parte  dei  Ministeri  concertanti,  anche  mediante  la
          previsione della  partecipazione  di  rappresentanti  degli
          stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 
                2. Il Ministro dello sviluppo economico, di  concerto
          con i Ministri interessati, provvede con decreto di  natura
          non regolamentare, entro tre mesi dalla  data  di  adozione
          del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico
          organismo italiano  autorizzato  a  svolgere  attivita'  di
          accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico,  per
          il tramite del competente ufficio, e'  autorita'  nazionale
          referente  per  le  attivita'  di   accreditamento,   punto
          nazionale di contatto con la Commissione europea ed  assume
          le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non
          assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 
                3. Per l'accreditamento delle strutture operanti  nei
          diversi settori per i quali sia previsto  l'accreditamento,
          il  Ministero  dello  sviluppo  economico  e  i   Ministeri
          interessati disciplinano  le  modalita'  di  partecipazione
          all'organismo  di  cui  al  comma  1  degli  organismi   di
          accreditamento, gia' designati per i settori di  competenza
          dei rispettivi Ministeri. 
                4. Dall'attuazione delle  disposizioni  del  presente
          articolo non devono derivare nuovi  o  maggiori  oneri  ne'
          minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri
          interessati provvedono all'attuazione del presente articolo
          con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
          a legislazione vigente.»