Art. 5 Organismo di certificazione 1. L'organismo di certificazione possiede un certificato di accreditamento emesso a fronte della ISO/IEC 17065 in merito al rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2. 2. Il certificato di accreditamento di cui al comma 1 e' rilasciato ai sensi e in conformita' del regolamento (CE) n. 765/2008 dall'Organismo unico nazionale di accreditamento, individuato ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 3. L'organismo di certificazione si serve di personale competente a svolgere il processo di valutazione della conformita'. Nel gruppo di verifica deve essere presente almeno un revisore legale. 4. L'organismo di certificazione rilascia l'attestazione di cui all'articolo 3, comma 2, seguendo, per quanto riguarda la periodicita' e la durata delle verifiche, quanto previsto dalla ISO/IEC 17021-1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 4 ottobre 2022 Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Cartabia Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, reg. n. 1841
Note all'art. 5: - Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che fissa le norme in materia di accreditamento e abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, e' pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218. - Si riporta il testo dell'articolo 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia): «Art. 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti). - 1. Al fine di assicurare la pronta applicazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti di natura non regolamentare, alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' alle disposizioni del regolamento comunitario, alla definizione dei criteri per la fissazione di tariffe di accreditamento, anche tenuto conto degli analoghi sistemi tariffari eventualmente adottati dagli altri Paesi dell'Unione europea, nonche' alla disciplina delle modalita' di controllo dell'organismo da parte dei Ministeri concertanti, anche mediante la previsione della partecipazione di rappresentanti degli stessi Ministeri ai relativi organi statutari. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede con decreto di natura non regolamentare, entro tre mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, alla designazione dell'unico organismo italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento. Il Ministero dello sviluppo economico, per il tramite del competente ufficio, e' autorita' nazionale referente per le attivita' di accreditamento, punto nazionale di contatto con la Commissione europea ed assume le funzioni previste dal capo II del citato regolamento non assegnate all'organismo nazionale di accreditamento. 3. Per l'accreditamento delle strutture operanti nei diversi settori per i quali sia previsto l'accreditamento, il Ministero dello sviluppo economico e i Ministeri interessati disciplinano le modalita' di partecipazione all'organismo di cui al comma 1 degli organismi di accreditamento, gia' designati per i settori di competenza dei rispettivi Ministeri. 4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. I Ministeri interessati provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.»