Art. 2 
 
                               Titoli 
 
  1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli
sportivi e culturali. Le  categorie  dei  titoli  ed  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di esse sono  riportati  nell'allegato  A,  che
costituisce parte integrante del presente regolamento. 
  2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1,
sono presi in considerazione solo  quelli  certificati  dal  Comitato
italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi  precedenti  la
data di scadenza indicata dal bando di concorso per la  presentazione
delle domande di  partecipazione.  Nel  caso  di  manifestazioni  con
cadenza  pluriennale,  quali  paralimpiadi,  campionati  mondiali  ed
europei  paralimpici,  si  tiene  conto  esclusivamente  dei   titoli
conseguiti  nell'ultima  edizione,  anche   oltre   il   termine   di
ventiquattro mesi. Nell'allegato  A  sono  indicati  i  punteggi  dei
titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra  loro.
I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse  sono
cumulabili. 
  3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui  al  comma
1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui
ai numeri 2 e 4  del  punto  2  «Titoli  culturali»  dell'allegato  A
afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi  assorbente  il
punteggio della laurea  magistrale.  Sono,  altresi',  valutabili  le
lauree, le lauree specialistiche e i diplomi  di  laurea,  conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati  ai  sensi
dei decreti del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca 9 luglio 2009. Il  punteggio  da  attribuire  e'  quello  dei
titoli di studio ai quali sono equiparati.