Art. 2
Titoli
1. Nel concorso pubblico di cui all'articolo 1 sono valutati titoli
sportivi e culturali. Le categorie dei titoli ed i punteggi da
attribuire a ciascuna di esse sono riportati nell'allegato A, che
costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. Ai fini della valutazione dei titoli sportivi di cui al comma 1,
sono presi in considerazione solo quelli certificati dal Comitato
italiano paralimpico, acquisiti nei ventiquattro mesi precedenti la
data di scadenza indicata dal bando di concorso per la presentazione
delle domande di partecipazione. Nel caso di manifestazioni con
cadenza pluriennale, quali paralimpiadi, campionati mondiali ed
europei paralimpici, si tiene conto esclusivamente dei titoli
conseguiti nell'ultima edizione, anche oltre il termine di
ventiquattro mesi. Nell'allegato A sono indicati i punteggi dei
titoli afferenti ad ogni singola categoria, non cumulabili tra loro.
I punteggi dei titoli sportivi appartenenti a categorie diverse sono
cumulabili.
3. Ai fini della valutazione dei titoli culturali di cui al comma
1, i punteggi sono fra loro cumulabili, ad eccezione di quelli di cui
ai numeri 2 e 4 del punto 2 «Titoli culturali» dell'allegato A
afferenti al medesimo corso di laurea, considerandosi assorbente il
punteggio della laurea magistrale. Sono, altresi', valutabili le
lauree, le lauree specialistiche e i diplomi di laurea, conseguiti
secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparati ai sensi
dei decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca 9 luglio 2009. Il punteggio da attribuire e' quello dei
titoli di studio ai quali sono equiparati.