Art. 3 
 
         Requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale 
 
  1. I candidati al  fine  di  essere  sottoposti  agli  accertamenti
relativi  all'idoneita'  psico-fisica  e   attitudinale,   presentano
apposita   documentazione   sanitaria   propedeutica   al    rilascio
dell'idoneita'   fisica   per   l'attivita'   agonistica   specifica,
rilasciata dal medico afferente al Comitato  italiano  paralimpico  o
alla competente Federazione nazionale. 
  2. I candidati devono possedere i  requisiti  di  idoneita'  fisica
richiesti per l'attivita' sportiva  paralimpica  esercitata,  secondo
criteri fissati  dal  Comitato  italiano  paralimpico.  Costituiscono
cause di non idoneita' psico-fisica, valutate anche  con  riferimento
alle  esigenze  di  tutela  della  salute  e   dell'incolumita'   del
candidato: 
    a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e  altri  disturbi
psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati;  il  disturbo
depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide,
schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e
i disturbi neurocognitivi maggiori; 
    b) l'alcolismo e le patologie correlate  al  consumo  di  bevande
alcoliche; l'uso,  anche  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope,  salvo  documentate  finalita'  terapeutiche,   accertato
attraverso i relativi test tossicologici. 
  3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il
grado di disabilita', in correlazione  al  servizio  in  qualita'  di
atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse
del Corpo Nazionale, nonche' alle attivita' in sede di reimpiego  per
sopravvenuta inidoneita', i seguenti requisiti attitudinali: 
    a) livello  evolutivo:  maturazione  evolutiva  che  esprima  una
valida integrazione della personalita',  percezione  e  autostima  di
se', assunzione di responsabilita' e  determinazione  finalizzate  ad
agire  in  sicurezza  nell'espletamento  dei  compiti  propri   della
qualifica; 
    b)  controllo  emotivo:  stabilita'  emotiva   e   attitudine   a
controllare  le  proprie  reazioni   emotivo-comportamentali   e   ad
elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva; 
    c) capacita'  intellettiva:  adeguata  capacita'  di  percezione,
attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati; 
    d)  socialita':  capacita'  di  comunicazione  e   di   relazione
finalizzate all'integrazione e funzionalita'  di  gruppo  semplice  e
complessa, nonche' capacita'  di  adattarsi  in  contesti  di  lavoro
formalmente organizzati. 
  4. La valutazione dei requisiti di cui ai  commi  2  e  3,  nonche'
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una
commissione medica nominata con decreto del Capo del  Dipartimento  e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o  medici
del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi  sanitari  o
medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono  svolte  da
personale    con    qualifica    non    inferiore     a     ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli  del  personale  dell'amministrazione  civile  dell'interno  di
equivalente qualifica in servizio  presso  il  Dipartimento.  Per  le
ipotesi di assenza o  impedimento  del  presidente,  di  uno  o  piu'
componenti e del segretario della commissione, e' prevista la  nomina
dei supplenti,  che  abbiano  gli  stessi  requisiti  dei  componenti
effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della  commissione
medesima o con successivo provvedimento. 
  Il  giudizio  di  idoneita'  e'  definitivo  e,  qualora  negativo,
comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo  del
Dipartimento. 
  5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne  ravvisi  la
necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore  indagine
per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.