Art. 3
Requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale
1. I candidati al fine di essere sottoposti agli accertamenti
relativi all'idoneita' psico-fisica e attitudinale, presentano
apposita documentazione sanitaria propedeutica al rilascio
dell'idoneita' fisica per l'attivita' agonistica specifica,
rilasciata dal medico afferente al Comitato italiano paralimpico o
alla competente Federazione nazionale.
2. I candidati devono possedere i requisiti di idoneita' fisica
richiesti per l'attivita' sportiva paralimpica esercitata, secondo
criteri fissati dal Comitato italiano paralimpico. Costituiscono
cause di non idoneita' psico-fisica, valutate anche con riferimento
alle esigenze di tutela della salute e dell'incolumita' del
candidato:
a) i disturbi dello spettro della schizofrenia e altri disturbi
psicotici; il disturbo bipolare e i disturbi correlati; il disturbo
depressivo maggiore; i disturbi di personalita' paranoide, schizoide,
schizotipico, antisociale e borderline; le disabilita' intellettive e
i disturbi neurocognitivi maggiori;
b) l'alcolismo e le patologie correlate al consumo di bevande
alcoliche; l'uso, anche occasionale, di sostanze stupefacenti o
psicotrope, salvo documentate finalita' terapeutiche, accertato
attraverso i relativi test tossicologici.
3. I candidati al concorso devono possedere, compatibilmente con il
grado di disabilita', in correlazione al servizio in qualita' di
atleta paralimpico del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
del Corpo Nazionale, nonche' alle attivita' in sede di reimpiego per
sopravvenuta inidoneita', i seguenti requisiti attitudinali:
a) livello evolutivo: maturazione evolutiva che esprima una
valida integrazione della personalita', percezione e autostima di
se', assunzione di responsabilita' e determinazione finalizzate ad
agire in sicurezza nell'espletamento dei compiti propri della
qualifica;
b) controllo emotivo: stabilita' emotiva e attitudine a
controllare le proprie reazioni emotivo-comportamentali e ad
elaborare situazioni impreviste con rapida capacita' risolutiva;
c) capacita' intellettiva: adeguata capacita' di percezione,
attenzione, memorizzazione ed esecuzione dei compiti assegnati;
d) socialita': capacita' di comunicazione e di relazione
finalizzate all'integrazione e funzionalita' di gruppo semplice e
complessa, nonche' capacita' di adattarsi in contesti di lavoro
formalmente organizzati.
4. La valutazione dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, nonche'
della documentazione sanitaria di cui al comma 1, e' demandata ad una
commissione medica nominata con decreto del Capo del Dipartimento e
composta da un appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari o medici
del Corpo nazionale, che la presiede, e da due direttivi sanitari o
medici del medesimo Corpo. Le funzioni di segretario sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento. Per le
ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o piu'
componenti e del segretario della commissione, e' prevista la nomina
dei supplenti, che abbiano gli stessi requisiti dei componenti
effettivi, da effettuarsi con il decreto di nomina della commissione
medesima o con successivo provvedimento.
Il giudizio di idoneita' e' definitivo e, qualora negativo,
comporta l'esclusione dal concorso disposta con decreto del Capo del
Dipartimento.
5. La commissione medica di cui al comma 4, laddove ne ravvisi la
necessita', puo' disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine
per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale.