Art. 4
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso, nominata con decreto
del Capo del Dipartimento, e' presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale che espleta funzioni operative con qualifica non inferiore
a dirigente superiore o da un dirigente prefettizio con qualifica non
inferiore a viceprefetto in servizio presso il Dipartimento ed e'
composta da un componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei
dirigenti ginnico-sportivi del Corpo nazionale e da un componente
esperto non appartenente all'Amministrazione. Ove non sia disponibile
personale in servizio nel Dipartimento, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da
personale con qualifica non inferiore a ispettore
logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai
ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno, di
equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati, per le ipotesi
di assenza o impedimento di ciascun componente effettivo, membri
supplenti, per l'individuazione dei quali si applicano gli stessi
requisiti previsti per i componenti effettivi.
Note all'art. 4:
- Si riporta il comma 4 dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi):
«4. Il presidente ed i membri delle commissioni
esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale
in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra
indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non
e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto
per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per
decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni
caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo
risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.».