Art. 6
Corso di formazione
1. I vincitori del concorso sono nominati atleti paralimpici in
prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e sono
ammessi alla frequenza del corso di formazione, che ha la durata di
trenta giorni, di cui venti di formazione teorico-pratica
intervallati da dieci giorni di tirocinio.
2. La formazione teorico-pratica e il tirocinio si svolgono presso
le sedi centrali o territoriali del Corpo nazionale. Ove lo
richiedano imprescindibili esigenze organizzative, la formazione e il
tirocinio possono svolgersi presso strutture non di pertinenza del
Corpo nazionale.
3. Il corso, a carattere residenziale, e' finalizzato
all'acquisizione delle competenze proprie del ruolo e alla
valorizzazione dello spirito di appartenenza al Corpo nazionale.
4. Il tirocinio consiste in un periodo di applicazione pratica ed
e' organizzato con il sistema dell'affiancamento mirato e monitorato.
Gli impegni sportivi svolti per l'Amministrazione sono considerati
come periodo di tirocinio.
5. Al termine del corso, gli atleti paralimpici in prova sostengono
un esame finale, finalizzato ad accertare le competenze
tecnico-professionali acquisite.
6. Con decreto del Direttore centrale per la formazione del
Dipartimento, nell'ambito delle finalita' indicate dal presente
articolo, sono individuate le ulteriori misure attuative e di
dettaglio.
7. La commissione dell'esame di fine corso e' nominata con decreto
del Capo del Dipartimento. E' presieduta da un dirigente del Corpo
nazionale che espleta funzioni operative ed e' composta da un
componente appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che
espletano funzioni operative e da un componente appartenente al ruolo
dei direttivi ginnico-sportivi. Le funzioni di segretario della
commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a
ispettore logistico-gestionale. Con il medesimo decreto sono
nominati, per le ipotesi di assenza o impedimento di ciascun
componente effettivo, membri supplenti, per l'individuazione dei
quali si applicano gli stessi requisiti previsti per i componenti
effettivi.
8. Sono dimessi dal corso di formazione gli atleti paralimpici in
prova che:
a) non superino l'esame di cui al comma 5;
b) dichiarino di rinunciare al corso;
c) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di
otto giorni, anche non consecutivi, salvo i casi di cui alle lettere
d) ed e);
d) siano stati assenti dal corso per piu' di dodici giorni, anche
non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita'
contratta immediatamente prima o durante il corso o il tirocinio,
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tal
caso gli atleti paralimpici in prova sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della idoneita'
psico-fisica;
e) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di
dodici giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata
determinata da maternita'. In tal caso le atlete paralimpiche in
prova sono ammesse a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni in materia di
congedo di maternita'.
9. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli atleti
paralimpici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni
disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria di cui
all'articolo 239, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005,
n. 217.
10. I provvedimenti di dimissione o di espulsione sono adottati con
decreto del Capo Dipartimento, su proposta del Direttore centrale per
la formazione.
Note all'art. 6:
- Si riporta il comma 1 dell'art. 239 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando
la disciplina delle incompatibilita' dettata dall'articolo
53, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
il personale del Corpo nazionale che viola i doveri del
servizio indicati da leggi, regolamenti o codici di
comportamento ovvero conseguenti all'emanazione di una
disposizione di servizio commette infrazione disciplinare
ed e' soggetto alle seguenti sanzioni:
a) rimprovero orale;
b) rimprovero scritto;
c) sanzione pecuniaria fino ad un massimo di quattro
ore di retribuzione;
d) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione fino a dieci giorni;
e) sospensione dal servizio con privazione della
retribuzione da undici giorni fino a un massimo di sei
mesi;
f) destituzione con preavviso;
g) destituzione senza preavviso.».