Art. 7
Reimpiego per sopravvenuta inidoneita'
1. Gli atleti paralimpici appartenenti al ruolo degli atleti del
gruppo sportivo dei vigili del fuoco Fiamme Rosse del Corpo nazionale
perdono l'idoneita' allo svolgimento dell'attivita' sportiva
paralimpica in caso di:
a) perdita, accertata dagli organismi medico-sanitari preposti,
dei requisiti di idoneita' sportiva necessari per l'espletamento
della disciplina sportiva praticata;
b) perdita della qualita' di atleta di interesse paralimpico per
un periodo superiore a dodici mesi;
c) sospensione definitiva disposta dal competente organo di
giustizia sportiva per un periodo superiore agli undici mesi;
d) accoglimento della domanda di cessazione dall'attivita'
sportiva paralimpica presentata dall'atleta.
2. Con decreto del Capo del Dipartimento e' disposto il transito
degli atleti paralimpici di cui al comma 1 nella qualifica del
corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale,
previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
Il transito avviene in conformita' alle disposizioni di cui agli
articoli 130 e 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
Note all'art. 7:
- Si riportano gli artt. 130 e 133 del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 (Ordinamento del
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma
dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252):
«Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme
Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli
atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse
cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva
agonistica di alto livello degli atleti di interesse
nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di
rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso
nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale.
Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa
opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo
nazionale ed internazionale.
2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha
sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che
sono dedicate a singole discipline e che possono essere
decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale.
3. Con decreto del Capo del Dipartimento sono
disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di
corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali
del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo
133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e
gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo.
Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia.».
«Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo
vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo
svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal
competente organo medico-legale idoneo al servizio,
transita nella qualifica del corrispondente ruolo
tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza
di un corso di aggiornamento tecnico-professionale.
2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di
corrispondenza prevista nel decreto del capo del
Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte
salve le disposizioni di cui all'articolo 234.».