Art. 2 
 
        Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali 
 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121,  comma
2,  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non  e'  consentito
l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma  1,  lettere
a) e b), del medesimo decreto-legge. 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi di cui  all'articolo
119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  per  i  quali  in  data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto: 
    a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai  condomini
risulti presentata  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 34 del 2020; 
    b) per gli interventi effettuati dai condomini  risulti  adottata
la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione  dei  lavori  e
risulti presentata  la  comunicazione  di  inizio  lavori  asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter,  del  decreto-legge
n. 34 del 2020; 
    c)  per  gli  interventi  comportanti   la   demolizione   e   la
ricostruzione  degli  edifici  risulti   presentata   l'istanza   per
l'acquisizione del titolo abilitativo. 
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle  opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di
cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020,  per  i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del  presente
decreto: 
    a) risulti presentata la richiesta del  titolo  abilitativo,  ove
necessario; 
    b)  per  gli  interventi  per  i  quali  non   e'   prevista   la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori; 
    c)  risulti  regolarmente  registrato  il  contratto  preliminare
ovvero   stipulato   il   contratto   definitivo   di   compravendita
dell'immobile nel caso di acquisto di  unita'  immobiliari  ai  sensi
dell'articolo 16-bis, comma 3, del  testo  unico  delle  imposte  sui
redditi approvato con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma  1-septies,
del  decreto-legge  4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies  e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo,  e  1-septies,  secondo  e   terzo   periodo,   del   citato
decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.