Art. 2
Modifiche in materia di cessione dei crediti fiscali
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in relazione agli interventi di cui all'articolo 121, comma
2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non e' consentito
l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere
a) e b), del medesimo decreto-legge.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo
119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i quali in data
antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) per gli interventi diversi da quelli effettuati dai condomini
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 34 del 2020;
b) per gli interventi effettuati dai condomini risulti adottata
la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e
risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge
n. 34 del 2020;
c) per gli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici risulti presentata l'istanza per
l'acquisizione del titolo abilitativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni
relative alle spese sostenute per gli interventi diversi da quelli di
cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, per i
quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente
decreto:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove
necessario;
b) per gli interventi per i quali non e' prevista la
presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori;
c) risulti regolarmente registrato il contratto preliminare
ovvero stipulato il contratto definitivo di compravendita
dell'immobile nel caso di acquisto di unita' immobiliari ai sensi
dell'articolo 16-bis, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, o ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies,
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 14, commi 2-ter, 2-sexies e
3.1, e all'articolo 16, commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto
periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato
decreto-legge n. 63 del 2013, sono abrogate.