La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, e' convertito in legge con
le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 4, e' abrogato. Restano
validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli
effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del
medesimo decreto-legge n. 4 del 2023.
3. I termini per l'adozione delle disposizioni integrative e
correttive dei decreti legislativi attuativi della legge 8 agosto
2019, n. 86, sono prorogati di due mesi, decorrenti dalla data di
rispettiva scadenza, limitatamente ai decreti legislativi per i quali
i medesimi termini non sono scaduti alla data di entrata in vigore
della presente legge.
4. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 4 agosto 2022, n.
127, dopo le parole: «del 29 aprile 2021,» sono inserite le seguenti:
«entro il 31 maggio 2023,».
5. All'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2021, n. 227,
le parole: «entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 marzo
2024».
6. All'articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 106, le parole:
«nove mesi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:
«ventiquattro mesi».
7. Alla legge 7 aprile 2022, n. 32, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «dodici mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
8. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «entro sei mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «entro undici mesi»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui al
presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti di procedere
all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni e dei
rapporti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)».
9. All'articolo 26, comma 4, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le
parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sedici mesi».
10. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Avvertenza:
Il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
303 del 29 dicembre 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 57.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 8 agosto 2019, n. 86 (Deleghe al Governo e
altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di
professioni sportive nonche' di semplificazione), e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2019, n. 191.
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 4 agosto
2022, n. 127 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 agosto 2022, n. 199,
come modificato dalla presente legge:
«Art. 15 (Principi e criteri direttivi per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della
diffusione di contenuti terroristici online). - 1.
Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2021, entro il 31 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai
principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo
32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti
principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare le autorita' competenti ad emettere
ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo
12, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE)
2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione
delle predette misure in modo da prevedere l'immediata
informativa del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e
valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica
antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge
3 agosto 2007, n. 124;
b) individuare l'organo del Ministero dell'interno
per la sicurezza e la regolarita' dei servizi di
telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale
autorita' competente per sorvegliare l'attuazione delle
misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784,
ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del
medesimo regolamento, nonche' quale struttura di supporto
tecnico al punto di contatto designato ai sensi
dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;
c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni
indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784,
sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita'
delle violazioni medesime;
d) individuare le autorita' competenti a irrogare
le sanzioni di cui alla lettera c) e a vigilare
sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE)
2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera b);
e) prevedere effettivi strumenti di tutela in
favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori
di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del
regolamento (UE) 2021/784;
f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in
materia di terrorismo gia' vigenti e, in particolare, alle
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena
attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784,
con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente
applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle
disposizioni incompatibili con quelle contenute nel
regolamento medesimo.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.»
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
22 dicembre 2021, n. 227 (Delega al Governo in materia di
disabilita'.), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2021, n. 309, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 1 (Oggetto e finalita' della delega). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il 15 marzo 2024,
nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui
all'articolo 2, uno o piu' decreti legislativi per la
revisione e il riordino delle disposizioni vigenti in
materia di disabilita', in attuazione degli articoli 2, 3,
31 e 38 della Costituzione e in conformita' alle
disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti delle persone con disabilita' e del relativo
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006,
ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, alla
Strategia per i diritti delle persone con disabilita'
2021-2030, di cui alla comunicazione della Commissione
europea COM(2021) 101 final, del 3 marzo 2021, e alla
risoluzione del Parlamento europeo del 7 ottobre 2021,
sulla protezione delle persone con disabilita', al fine di
garantire alla persona con disabilita' di ottenere il
riconoscimento della propria condizione, anche attraverso
una valutazione della stessa congruente, trasparente e
agevole che consenta il pieno esercizio dei suoi diritti
civili e sociali, compresi il diritto alla vita
indipendente e alla piena inclusione sociale e lavorativa,
nonche' l'effettivo e pieno accesso al sistema dei servizi,
delle prestazioni, dei trasferimenti finanziari previsti e
di ogni altra relativa agevolazione, e di promuovere
l'autonomia della persona con disabilita' e il suo vivere
su base di pari opportunita' con gli altri, nel rispetto
dei principi di autodeterminazione e di non
discriminazione.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 15 luglio
2022, n. 106 (Delega al Governo e altre disposizioni in
materia di spettacolo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
3 agosto 2022, n. 180, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 2 (Deleghe al Governo per il riordino delle
disposizioni di legge in materia di spettacolo e per il
riordino e la revisione degli strumenti di sostegno in
favore dei lavoratori del settore nonche' per il
riconoscimento di nuove tutele in materia di contratti di
lavoro e di equo compenso per i lavoratori autonomi). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi per il coordinamento e il
riordino delle disposizioni legislative vigenti e di quelle
regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 24, comma
3-bis, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,
n. 160, in materia di attivita', organizzazione e gestione
delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti di cui al
decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla
legge 11 novembre 2003, n. 310, nonche' per la riforma, la
revisione e il riassetto della vigente disciplina nei
settori del teatro, della musica, della danza, degli
spettacoli viaggianti, delle attivita' circensi, dei
carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante
la redazione di un unico testo normativo denominato «codice
dello spettacolo», al fine di conferire al settore un
assetto piu' efficace, organico e conforme ai principi di
semplificazione delle procedure amministrative e
ottimizzazione della spesa e volto a promuovere il
riequilibrio di genere e a migliorare la qualita'
artistico-culturale delle attivita', incentivandone la
produzione, l'innovazione, nonche' la fruizione da parte
della collettivita', con particolare riguardo
all'educazione permanente, in conformita' alla
raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018 (2018/C
189/01). Tenuto conto dei principi di cui all'articolo 1
della legge 22 novembre 2017, n. 175, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, il Governo esercita
la delega secondo i principi e i criteri direttivi di cui
all'articolo 2, commi 2, escluso il numero 5) della lettera
b), 3 e 4, della medesima legge n. 175 del 2017 e secondo
il procedimento di cui allo stesso articolo 2, commi 5 e 7.
2. Con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3,
della legge 22 novembre 2017, n. 175, i decreti legislativi
di cui al comma 1 sono adottati altresi' secondo il
seguente principio e criterio direttivo: revisione dei
requisiti necessari per il reclutamento del sovrintendente
e del direttore artistico attraverso nuove procedure che
prevedano in particolare:
a) l'assenza di conflitto di interessi con le
funzioni svolte all'interno della fondazione dal
sovrintendente e dal direttore artistico, nonche' da tutti
i componenti degli organi di gestione delle fondazioni;
b) l'adozione di bandi pubblici, anche
internazionali, che consentano la consultazione pubblica
del curriculum dei partecipanti.
3. Al fine di valorizzare la funzione sociale della
musica originale eseguita dal vivo e degli spazi in cui
questa forma d'arte performativa si realizza, i decreti
legislativi di cui al comma 1 recano disposizioni per il
riconoscimento dei Live club quali soggetti che operano in
modo prevalente per la promozione e diffusione di
produzioni musicali contemporanee, vocali o strumentali,
dal vivo e per il sostegno delle medesime attivita'.
4. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo il procedimento di cui
all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in
materia di contratti di lavoro nel settore dello
spettacolo, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) riconoscimento delle specificita' del lavoro e del
carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni
lavorative nel settore dello spettacolo, indipendentemente
dalla qualificazione autonoma o subordinata del rapporto e
dalla tipologia del contratto di lavoro sottoscritto dalle
parti;
b) riconoscimento di un'indennita' giornaliera, quale
elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della
retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di
assicurare la propria disponibilita' su chiamata o di
garantire una prestazione esclusiva;
c) previsione di specifiche tutele normative ed
economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente
o di prestazione occasionale di lavoro;
d) previsione di tutele specifiche per l'attivita'
preparatoria e strumentale all'evento o all'esibizione
artistica.
5. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo il procedimento di cui
all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, un decreto legislativo recante disposizioni in
materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello
spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti
dello spettacolo dal vivo, di cui all'articolo 4, nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione di parametri retributivi diretti ad
assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un
equo compenso, proporzionato alla quantita' e alla qualita'
del lavoro svolto, nonche' al contenuto, alle
caratteristiche e alla complessita' della prestazione;
b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di
retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello
spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.
6. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, secondo il procedimento di cui
all'articolo 2, commi 5 e 7, della legge 22 novembre 2017,
n. 175, un decreto legislativo per il riordino e la
revisione degli ammortizzatori e delle indennita' e per
l'introduzione di un'indennita' di discontinuita', quale
indennita' strutturale e permanente, in favore dei
lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, nonche' dei
lavoratori discontinui del settore dello spettacolo di cui
alla lettera b) del predetto comma 1, individuati con
decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro della cultura, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Il decreto legislativo e' adottato tenuto
conto del carattere strutturalmente discontinuo delle
prestazioni lavorative, nonche' nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi:
a) aggiornamento e definizione dei requisiti di
accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del
carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati
su:
1) limite massimo annuo di reddito riferito
all'anno solare precedente a quello di corresponsione dei
sostegni;
2) limite minimo di prestazioni lavorative
effettive nell'anno solare precedente a quello di
corresponsione dei sostegni;
3) reddito derivante in misura prevalente dalle
prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;
b) determinazione dei criteri di calcolo
dell'indennita' giornaliera, della sua entita' massima su
base giornaliera e del numero massimo di giornate
indennizzabili e oggetto di tutela economica e
previdenziale, nel limite delle risorse di cui al comma 7;
c) incompatibilita' con eventuali sostegni,
indennita' e assicurazioni gia' esistenti;
d) individuazione di misure dirette a favorire
percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori
dei sostegni;
e) determinazione degli oneri contributivi a carico
dei datori di lavoro, nonche' di un contributo di
solidarieta' a carico dei soli lavoratori che percepiscono
retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo
per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo, stabilito annualmente ai sensi dell'articolo 2,
comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la sola
quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto
massimale.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 6 si
provvede, a decorrere dall'anno 2023, nel limite massimo
delle risorse iscritte sul Fondo di cui all'articolo 1,
comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,
incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla
lettera e) del comma 6 nonche' dalla revisione e dal
riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennita'.
8. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7,
dall'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino
compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo
successivamente o contestualmente alla data di entrata in
vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le
occorrenti risorse finanziarie, in conformita' all'articolo
17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1, e 6,
comma 1, della legge 7 aprile 2022, n. 32 (Deleghe al
Governo per il sostegno e la valorizzazione della
famiglia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile
2022, n. 97, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Delega al Governo per il riordino e il
rafforzamento delle misure di sostegno all'educazione dei
figli). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,
entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, su proposta del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, con
il Ministro della cultura, con il Ministro dell'universita'
e della ricerca, con il Ministro per le disabilita' e con
il Ministro per le politiche giovanili, uno o piu' decreti
legislativi per il riordino e il rafforzamento delle misure
di sostegno all'educazione dei figli.».
«Art. 6 (Delega al Governo per sostenere e promuovere
le responsabilita' familiari). - 1. Il Governo e' delegato
ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione, con il Ministro
della salute e con il Ministro della giustizia, uno o piu'
decreti legislativi per sostenere e promuovere le
responsabilita' familiari.».
- Si riporta il testo degli articoli 2, comma 1 e 4
della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 12 agosto 2022, n. 188, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 2 (Delega al Governo per la mappatura e la
trasparenza dei regimi concessori di beni pubblici). - 1.
Il Governo e' delegato ad adottare, entro undici mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie, sentita la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo
per la costituzione e il coordinamento di un sistema
informativo di rilevazione delle concessioni di beni
pubblici al fine di promuovere la massima pubblicita' e
trasparenza, anche in forma sintetica, dei principali dati
e delle informazioni relativi a tutti i rapporti
concessori, tenendo conto delle esigenze di difesa e
sicurezza.».
«Art. 4 (Delega al Governo in materia di affidamento
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
per finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al
fine di assicurare un piu' razionale e sostenibile utilizzo
del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la
pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la
normativa europea, un maggiore dinamismo concorrenziale nel
settore dei servizi e delle attivita' economiche connessi
all'utilizzo delle concessioni per finalita'
turistico-ricreative e sportive, nel rispetto delle
politiche di protezione dell'ambiente e del patrimonio
culturale, il Governo e' delegato ad adottare, entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili e del Ministro del turismo, di
concerto con il Ministro della transizione ecologica, il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e
le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, uno o piu' decreti legislativi volti a
riordinare e semplificare la disciplina in materia di
concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive, ivi incluse
quelle affidate ad associazioni e societa' senza fini di
lucro, con esclusione delle concessioni relative ad aree,
strutture e infrastrutture dedicate alla cantieristica
navale, all'acquacoltura e alla mitilicoltura.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, anche in deroga al codice della navigazione:
a) determinazione di criteri omogenei per
l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in
concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree
demaniali in concessione e le aree libere o libere
attrezzate, nonche' la costante presenza di varchi per il
libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento
della battigia antistante l'area ricompresa nella
concessione, anche al fine di balneazione, con la
previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della
concessione al libero e gratuito accesso e transito alla
battigia, delle conseguenze delle relative violazioni;
b) affidamento delle concessioni sulla base di
procedure selettive, nel rispetto dei principi di
imparzialita', non discriminazione, parita' di trattamento,
massima partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita',
da avviare con adeguato anticipo rispetto alla loro
scadenza;
c) in sede di affidamento della concessione, e
comunque nel rispetto dei criteri previsti dal presente
articolo, adeguata considerazione degli investimenti, del
valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e
immateriali, della professionalita' acquisita anche da
parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive
che gestiscono concessioni demaniali, nonche'
valorizzazione di obiettivi di politica sociale, della
salute e della sicurezza dei lavoratori, della protezione
dell'ambiente e della salvaguardia del patrimonio
culturale;
d) definizione dei presupposti e dei casi per
l'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree
demaniali da affidare in concessione, al fine di favorire
la massima partecipazione delle microimprese e delle
piccole imprese;
e) definizione di una disciplina uniforme delle
procedure selettive di affidamento delle concessioni sulla
base dei seguenti criteri:
1) individuazione di requisiti di ammissione che
favoriscano la massima partecipazione di imprese, anche di
piccole dimensioni;
2) previsione di criteri premiali da applicare alla
valutazione di offerte presentate da operatori economici in
possesso della certificazione della parita' di genere di
cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita'
tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile
2006, n. 198, e da imprese a prevalente o totale
partecipazione giovanile;
3) previsione di termini per la ricezione delle
domande di partecipazione non inferiori a trenta giorni;
4) adeguata considerazione, ai fini della scelta
del concessionario, della qualita' e delle condizioni del
servizio offerto agli utenti, alla luce del programma di
interventi indicati dall'offerente per migliorare
l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale,
anche da parte dei soggetti con disabilita', e
dell'idoneita' di tali interventi ad assicurare il minimo
impatto sul paesaggio, sull'ambiente e sull'ecosistema, con
preferenza per il programma di interventi che preveda
attrezzature non fisse e completamente amovibili;
5) valorizzazione e adeguata considerazione, ai
fini della scelta del concessionario:
5.1) dell'esperienza tecnica e professionale gia'
acquisita in relazione all'attivita' oggetto di
concessione, secondo criteri di proporzionalita' e di
adeguatezza e, comunque, in maniera tale da non precludere
l'accesso al settore di nuovi operatori;
5.2) della posizione dei soggetti che, nei cinque
anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno
utilizzato una concessione quale prevalente fonte di
reddito per se' e per il proprio nucleo familiare, nei
limiti definiti anche tenendo conto della titolarita', alla
data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o
indiretta, di altra concessione o di altre attivita'
d'impresa o di tipo professionale del settore;
6) previsione di clausole sociali volte a
promuovere la stabilita' occupazionale del personale
impiegato nell'attivita' del concessionario uscente, nel
rispetto dei principi dell'Unione europea e nel quadro
della promozione e garanzia degli obiettivi di politica
sociale connessi alla tutela dell'occupazione, anche ai
sensi dei principi contenuti nell'articolo 12, paragrafo 3,
della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre 2006;
7) previsione della durata della concessione per un
periodo non superiore a quanto necessario per garantire al
concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli
investimenti autorizzati dall'ente concedente in sede di
assegnazione della concessione e comunque da determinare in
ragione dell'entita' e della rilevanza economica delle
opere da realizzare, con divieto espresso di proroghe e
rinnovi anche automatici;
f) definizione di criteri uniformi per la
quantificazione di canoni annui concessori che tengano
conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita'
delle aree demaniali da affidare in concessione, nonche'
dell'utilizzo di tali aree per attivita' sportive,
ricreative, sociali e legate alle tradizioni locali, svolte
in forma singola o associata senza scopo di lucro, ovvero
per finalita' di interesse pubblico;
g) introduzione di una disciplina specifica dei casi
in cui sono consentiti l'affidamento da parte del
concessionario ad altri soggetti della gestione delle
attivita', anche secondarie, oggetto della concessione e il
subingresso nella concessione stessa;
h) definizione di una quota del canone annuo
concessorio da riservare all'ente concedente e da destinare
a interventi di difesa delle coste e delle sponde e del
relativo capitale naturale e di miglioramento della
fruibilita' delle aree demaniali libere;
i) definizione di criteri uniformi per la
quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al
concessionario uscente, posto a carico del concessionario
subentrante;
l) definizione, al fine di favorire l'accesso delle
microimprese e delle piccole imprese alle attivita'
connesse alle concessioni demaniali per finalita'
turistico-ricreative e sportive e nel rispetto dei principi
di adeguatezza e proporzionalita', del numero massimo di
concessioni di cui puo' essere titolare, in via diretta o
indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale,
provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi
informativi in capo all'ente concedente in relazione alle
concessioni affidate, al fine di verificare il rispetto del
numero massimo;
m) revisione della disciplina del codice della
navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai criteri
previsti dal presente articolo;
n) adeguata considerazione, in sede di affidamento
della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da parte
di societa' o associazioni sportive, nel rispetto dei
criteri previsti dal presente articolo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 abrogano
espressamente tutte le disposizioni con essi incompatibili
e dettano la disciplina di coordinamento in relazione alle
disposizioni non abrogate o non modificate.
4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati previa acquisizione dell'intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del
Consiglio di Stato, da rendere nel termine di
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli
schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo
puo' comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo
sono successivamente trasmessi alle Camere per
l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi
possono essere comunque adottati.
4-bis. Fino all'adozione dei decreti legislativi di cui
al presente articolo, e' fatto divieto agli enti concedenti
di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle
concessioni e dei rapporti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere a) e b).
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono
all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della
delega di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.».
- Si riporta il testo dell'articolo 26, comma 4, della
citata legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021), come modificato dalla
presente legge:
«Art. 26 (Delega al Governo per la revisione dei
procedimenti amministrativi in funzione di sostegno alla
concorrenza e per la semplificazione in materia di fonti
energetiche rinnovabili). - 1. - 3. (omissis).
4. Il Governo e' delegato, altresi', ad adottare,
entro sedici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o piu' decreti legislativi in materia
di fonti energetiche rinnovabili, anche ai fini
dell'adeguamento della normativa vigente al diritto
dell'Unione europea, della razionalizzazione, del riordino
e della semplificazione della medesima normativa, della
riduzione degli oneri regolatori a carico dei cittadini e
delle imprese e della crescita di competitivita' del Paese.
5.-13. (omissis)».