Art. 2 
 
Proroga  dei  permessi  di  soggiorno  per  le  persone   provenienti
                            dall'Ucraina 
 
  1. I permessi di soggiorno in scadenza al 4 marzo 2023,  rilasciati
ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della  decisione  di
esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, che  accerta
l'esistenza di un afflusso massiccio  di  sfollati  dall'Ucraina,  ai
sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE del Consiglio del 20
luglio 2001, conservano la loro validita' fino al 31 dicembre 2023. I
permessi di soggiorno di cui al primo  periodo  perdono  efficacia  e
sono  revocati,  anche   prima   della   scadenza,   in   conseguenza
dell'adozione, da parte  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  della
decisione di cessazione della protezione temporanea.