Art. 3 
 
Misure di  assistenza  per  i  minori  non  accompagnati  provenienti
                            dall'Ucraina 
 
  1. All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 21  marzo  2022,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022,  n.
51, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo, le parole: «il rimborso dei costi sostenuti»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «un  contributo   per   i   costi
sostenuti»; 
    b) al secondo periodo, le parole: «si avvale di una struttura  di
supporto da definire con ordinanza del Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile, nel limite di spesa complessiva  di  237.701  euro
per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «si  avvale
degli uffici del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
del Ministero dell'interno, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica, nell'ambito  delle  risorse  finanziarie,  umane  e
strumentali disponibili a legislazione vigente ». 
  2. Le istanze finalizzate al riconoscimento del contributo  di  cui
all'articolo 31-bis del decreto-legge n. 21 del 2022 sono  presentate
dai comuni interessati, a pena di decadenza, entro  il  30  settembre
2024. 
  3.  Le  risorse  attribuite  al   Commissario   delegato   di   cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 66 del 19 marzo 2022, sono  incrementate  di  47.711.000
euro per l'anno 2023. 
  4. Agli oneri derivanti dal  comma  3  del  presente  articolo,  si
provvede ai sensi dell'articolo 5.