Art. 4 
 
            Commissione nazionale per il diritto di asilo 
 
  1.  In  considerazione  dell'eccezionale  volume  di  richieste  di
protezione internazionale connesse al conflitto bellico  in  atto  in
Ucraina, il Ministero dell'interno, al fine di assicurare la migliore
funzionalita' dei compiti di coordinamento del Sistema  nazionale  di
riconoscimento  della   protezione   internazionale   affidati   alla
Commissione nazionale per il diritto  di  asilo,  e'  autorizzato  ad
avvalersi, presso quest'ultima, nell'anno 2023, tramite  una  o  piu'
agenzie di somministrazione di lavoro, nel limite di  spesa  di  euro
150.000, di prestatori di lavoro con contratto a  tempo  determinato,
in numero non superiore a dieci, in possesso di  professionalita'  di
cui la Commissione stessa risulta non sufficientemente dotata. 
  2. All'attuazione del comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e
maggiori oneri per la finanza pubblica.