Art. 5 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Il Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44  del
decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.  1,  e'  incrementato  nella
misura di 61.530.597 euro nell'anno 2023. 
  2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, commi 4 e 5, 3, comma  3,
e dal comma 1 del presente articolo,  pari  a  299.388.800  euro  per
l'anno 2023, si provvede: 
    a) quanto a 276.588.800 euro, mediante  corrispondente  riduzione
degli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto; 
    b) quanto a 22.800.000  euro,  mediante  corrispondente  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data del 22 febbraio 2023, non sono  state  riassegnate  ai
pertinenti  programmi  e  che  sono  acquisite  per   detto   importo
all'erario. 
  3. Al fine di garantire ai Ministeri la  necessaria  flessibilita',
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  su  proposta
del Ministro competente, da inviare alle Commissioni parlamentari per
l'espressione del  relativo  parere,  da  rendere  entro  15  giorni,
possono  essere  disposte  variazioni  compensative,  in  termini  di
competenza e di cassa, in ciascuno stato di previsione  della  spesa,
tra  gli  stanziamenti  di  cui  all'allegato  1  e  quelli  iscritti
nell'ambito del medesimo stato di previsione, entro 30  giorni  dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza  pubblica.
Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di  conto  capitale  per
compensare spese correnti. 
  4. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate  dal
presente decreto,  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e  delle  finanze,
ove  necessario,  puo'  disporre  il  ricorso  ad  anticipazioni   di
tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con  l'emissione  di
ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.